CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 18176/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso 19120/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocatoSolina Nicolò; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 57 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 728/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata in data 1/4/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Premesso in fatto che: Con atto di citazione del 2 marzo 2011 [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e le di lui figlie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di condannare i convenuti a restituirgli una striscia di un proprio terreno, essendo venuto meno il diritto di usosu tale striscia della loro dante causa [OSCURATO:PERSONA]. Si costituivano ClaudiaAvila e [OSCURATO:PERSONA], resistendo, e sostenendo che non vi era stato alcun diritto di uso della [OSCURATO:PERSONA], la quale invece aveva posseduto la striscia di terreno per oltre vent’anni, cioè dal gennaio 1983, occupandola “tanto da inglobarla all’interno della recinzione esterna del proprio fondo”; inoltre l’attore avrebbe acquistato solo una quota della proprietà di tale striscia, “appartenendo tutto il resto ad altre 24 persone”. Quindi proponevano pure domanda riconvenzionaleper sentir dichiarare l’usucapione a loro favor e quali eredi della [OSCURATO:PERSONA]. Pietro AldoAvila dapprima rimaneva contumace, per poi costituirsi poco prima dell’udienza del 15 aprile 2015 fissata per la precisazione delle conclusioni, chiedendo di essere rimesso in termini in quanto la domanda di usucapione non gli sarebbe stata notificata in violazione dell’articolo 292 c.p.c., adducendo che la domanda che lo avrebbe pregiudicato quale erede della [OSCURATO:PERSONA]; sosteneva poiche sia il Milazzo, sia la [OSCURATO:PERSONA] “sapevano benissimo che la striscia … era di proprietà della seconda, seppur catastalmente e solo formalmente ricadente nel terreno compravenduto al … Milazzo”, col quale le parti avevano “concordato l’intestazione dell’intera particella … affinché potesse tra l’altro usufruire della cubatura edilizia”. Pietro AldoAvila veniva rimesso in termini quanto alla domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalle sue figlie, il giudice istruttore non ammettendo in seguito una prova testimoniale da lui presentata per dimostrare l’infondatezza della domanda attorea in quanto la rimessione in termini non avrebbe coperto anchequest’ultima. Con sentenza n. 1162/2015 il Tribunale condannava i convenuti a restituire all’attore la striscia perché abusivamente occupata e a corrispondergli un’indennità fino all’effettiva restituzione. Escludeva in effetti che l’attore avesse costituito alcun diritto reale d’uso a favore della dante causa dei convenutisulla striscia, affermava che la [OSCURATO:PERSONA] era diventata proprietaria per usucapione di una striscia retrostante il fabbricato de quo “ricompresa tra la facciata di tale fabbricato e la striscia tratteggiata in rosso, come riprodotta nella tavola C allegata alla relazione di CTU del 20 maggio 2014”, e accoglieva la domanda attorea di condanna alla restituzione in relazione a un’area raffigurata nella suddetta tavola C “mediante strisce oblique in rosso, ricompresa tra la linea tratteggiata sopra indicata ed il muro di sostegno in cemento armato, in assenza di prova sul possesso ventennale di tale area da parte della [OSCURATO:PERSONA]” (così riassume la sentenza qui impugnata a pagina 3). Proponeva appello principale Pietro AldoAvila; proponevano appello incidentale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; proponeva appello incidentale anche il Milazzo limitatamente alle spese di lite. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza dell’1 aprile 2019, accoglieva gli appelli degli Avila, rigettando quindi “le domande” proposte nei loro confronti dal Milazzo, di cui disattendeva anche l’appello incidentale, condannandolo a rifondere le spese di entrambi i gradi agliAvila. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolato in tre motivi, illustrati pure con memoria; gli Avila si sono difesi con controricorso , anch’essi depositando poi memoria.Considerato che: 1. È opportuno, prima di esaminare i motivi del ricorso, riassumere il contenuto della sentenza impugnata nella parte stricto sensudecisoria. In primis, la corte territoriale rileva(pagine 3-4 della sentenza) che tutte le parti avevano affermato concordemente dinanzi ad essa che “l’area della quale è stato disposto il rilascio corrisponde a quella oggetto della domanda originariamente proposta dal Milazzo e va individuata nella striscia di terreno pari a mq30,85, campita con linee oblique rosse di cui alla tabella C allegata alla relazione di CTU”. Da ciò il giudice d’appello deduce (pagina 4) che “le pronunce di usucapione rese dal Tribunale a favore degli Avila e della dante causa … [OSCURATO:PERSONA] … possono, dunque, dirsi frutto di ultrapetizione, essendo pacifico tra le parti che il bene cui si riferiscono tali statuizioni non rientra nell’oggetto della domanda”. Qui evidentemente la corte territoriale si riferisce a un passo della pagina 3 della propria sentenza dove riassume il contenuto della sentenza di prime cure nel senso che “il Tribunale affermò che la … [OSCURATO:PERSONA] era divenuta proprietaria, per usucapione, della striscia di terreno, estesa m 14,45 × m 2,94 retrostante il fabbricato di via Gorgone, ricompresa tra la facciata di tale fabbricato e la striscia tratteggiatain rosso, come riprodotta nella tavola C allegata alla relazione di CTU del 20 maggio 2014”. A questo punto la Corte d’appello osserva(pagina 4s. della sentenza ) che [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato “lamentando che il primo giudice, dopo avere escluso la qualità di usuaria di tale area” per la [OSCURATO:PERSONA], aveva, “del tutto contraddittoriamente, accolto la domanda di rilascio”, nonostante “l’insussistenza dei fatti posti a fondamento della medesima, relativi all’estinzione di un preesistente diritto di uso spettante alla dante di causa degli Avila”;e anche se si dovesse qualificare r ivendica la domanda del Milazzo, questi non avrebbe dimostrato di essere proprietario.In subordine, [OSCURATO:PERSONA] aveva insistito per l’usucapione come eccezione. Analoghe censure avevano apportato con il loro appello incidentale [OSCURATO:PERSONA] e DanielaAvila. Afferma dunque la corte territoriale (pagina 5 della sentenza ) che il Milazzo aveva “esercitato un’azione personale di restituzione”, sul che le parti avrebbero concordato; e in tal senso varrebbe“anche il tenore della domanda introduttiva … fondata dal Milazzo sul sopravvenuto venir meno del titolo (diritto reale d’uso) già spettante alla dante causa degli Avila in forza della scrittura privata in data 20 dicembre 2002, sottoscritta dallo stesso Milazzo e dall’appellante principale, in nome e per conto della … [OSCURATO:PERSONA]” . P ertanto il Milazzo avrebbe dovuto dimostrare “l’esistenza del titolo sul cui venir meno (per decesso dell’usuaria, avvenuto nel 2009) egli fa discendere il carattere abusivo dell’occupazione da parte degliAvila”, ma non l’avrebb e fatto, “non risultando censurata … la parte di sentenza in cui si nega la sussistenza di tale titolo, e si afferma, in relazione alla scrittura privata del 20 dicembre 2012 (sic), che trattasi di una “ dichiarazione di scienza ” con cui il Milazzo avrebbe “preso atto di una situazione di fatto e non, come dedotto dall’attore, di un atto negoziale avente ad oggetto la costituzione di un diritto d’uso” della [OSCURATO:PERSONA]. Dunque,può rileva rsi fin d’ora , il giudice d’appello argomenta nel senso che il Milazzo aveva agito con un’azione personale di restituzione fondata sull’asserita cessazione del titolo - diritto reale d’uso - che sarebbe stato costituito , a suo avviso, con una scrittura privata del 20 dicembre 2002 da lui sottoscritta e, in nome e per conto della [OSCURATO:PERSONA], sottoscritta da Pietro AldoAvila; il primo giudice aveva però ritenuto che tale titolo non sussistesse e che la scrittura suddetta fosse una mera “dichiarazione di scienza” con cui l’attore aveva soltanto constatato la situazione di fatto. L’esistenza di tale titolo, nota ancora la corte territoriale, non è risultata dimostrata, “in difetto di prova dei fatti rappresentati dalla parte a sostegno della propria pretesa restitutoria”; e se manca il titolo la domanda ovviamente va respinta, come qui riconosce la corte - “La domanda del Milazzo non può essere pertanto accolta,in difetto di prova dei fatti rappresentati dalla parte a sostegno della propria pretesa restitutoria”-.La corte, allora, ha ritenuto che la domanda proposta dal Milazzo sia stata un’azione personale di restituzione per difetto di titolo in capo alla [OSCURATO:PERSONA]; e a questo punto, ha dichiarato infondato l’argomento del Milazzo per cui l’incontestata inesistenzadi un titolo in capo alla [OSCURATO:PERSONA] porterebbe comunque all’accoglimento della sua domanda di rilascio, perché così l’azione sarebbe inammissibilmente mutata da personale a reale, violando l’articolo 112 c.p.c. In conclusione, la corte ha riscontratoche le parti hann o condiviso che la natura della domandadel Milazzo non era reale ma personale e ha constatato l’assenza di prova di un titolo il cui venir meno doveva condurre appunto all’accoglimento della domanda di natura personale del Milazzo. 2.1Passando allora a esaminare il ricorso del Milazzo, si osserva che il primo motivo denuncia, con un’ampia rubrica che qui si riassume, violazione degli articoli 99, 112, 115, 183 c.p.c., 42 Cost., 832, 948 e 2697 c.c., in sostanza lamentando che egli aveva agito come proprietario, chiedendo la restituzione di un terreno di sua proprietà che gli eredi della Ferreroavrebbero occupato senza titolo, “a prescindere dal fatto che sussistesse o meno un diritto di uso”in capo alla [OSCURATO:PERSONA] e poi,quindi, in capo ai suoi eredi (ricorso, pagina 9). In sintesi, il Milazzoadduce che in atto di citazione si era qualificato “proprietario del terreno” per averlo acquistato con rogito del 20 dicembre 2002 da tale [OSCURATO:PERSONA] e altri, e aveva sostenuto che i convenuti ne detenevano senza titolo una “striscia di terreno di proprietà dell’attore, proprietà che oggi è libera ed integrale perché venuto meno il diritto di uso già esistente in favore di [OSCURATO:PERSONA]”; egli dunque “quale esclusivo proprietario”aveva “diritto di godere e disporre a suo piacimento della striscia”, detenuta appunto senza titolo dai convenuti che pertanto “sono obbligati a restituirla all’attore”. Pertanto , così sarebbe stataarticolata la domanda nella citazione: “ritenere e dichiarare ch e i convenuti … sono obbligati a restituire all’attore la striscia … in quanto è venuto meno il diritto di uso della stessa striscia di terreno di cui era titolare la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Condannare, pertanto, i convenuti alla immediata restituzione della suddetta striscia…”.L’attore, allora, avrebbe dimostrato il titolo della sua proprietà e la controparte, riguardo alla proposta domanda/eccezione di usucapione, ricevuto rigetto. Erronea sarebbe dunque la decisione della corte territoriale. 2.2. Il motivo è manifestamente infondato per quanto si verrà ora ad osservare. 2.2.1 Il ricorrente invoca soprattutto la non massimata Cass. 3973/2019, che comunque correttamente si rifà all’intervento delle Sezioni Unite in materia, ovvero alla sentenza 28 marzo 2014 n. 7305, la quale è stata massimata in modo alquanto restrittivo rispetto al suo effettivo contenuto. La massima è la seguente: “In tema di azioni a difesa della proprietà, le difese di carattere petitorio opposte, in via di eccezione o con domande riconvenzionali, ad un'azione di rilascio o consegna non comportano -in ossequio al principio di disponibilità della domanda e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - una "mutatio" od "emendatio libelli", ossia la trasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dell'attore come personale per la restituzione del bene in precedenza volontariamente trasmesso al convenuto, né, in ogni caso, implicano che l'attore sia tenuto a soddisfare il correlato gravoso onere probatorio inerentele azioni reali (cosiddetta "probatio diabolica"), la cui prova, idonea a paralizzare la pretesa attorea, incombe solo sul convenuto in dipendenza delle proprie difese.” In motivazione, peraltro, così viene chiarita la tematica in discussione: “Unanimemente si riconosce che le azioni di rivendicazione e di restituzione sono accomunate dallo scopo pratico cui entrambe tendono -ottenere la disponibilità materiale di un bene, della quale si è privi -ma si distinguono nettamente per la natura, poiché all'analogia del petitumnon corrisponde quella delle rispettive causae petendi: la proprietà per l'una, un rapporto obbligatorio per l'altra. La prima è connotata quindi da realtà e assolutezza, la seconda da personalità e relatività. Nella rivendicazione la ragione giuridica e l'oggetto del giudizio coincidono, identificandosi nel diritto di proprietà, di cui l'attore deve dare la c.d. probatio diabolica, dimostrando un acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa atitolo derivativo (acquisto che per lo più deriva dall'usucapione, maturata eventualmente mediante i meccanismi dell'accessione o dell'unione dei possessi). Nel caso dell'azione di restituzione si verte invece su una prestazione di dare, derivante da un rapporto di carattere obbligatorio. Ciò stante, sono due le questioni su cui si sono delineati contrasti nella giurisprudenza di questa Corte: se le difese di carattere petitorio opposte a un'azione di rilascio o consegna comportino la trasformazione in reale della domanda che sia stata proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale; se sia inquadrabile nell'una o nell'altra specie l'azione esercitata nei confronti di chi non accampa alcun titolo a giustificazione della disponibilità materiale del bene oggetto della controversia. L'incidenza delle ragioni dominicali fatte valere dal convenuto era stata inizialmente limitata… alla distribuzione della competenza per valore tra il pretore e il tribunale. Successivamente si è tuttavia affermato… che tali difese hanno anche l'effetto di modificare in azione di rivendicazione quella di restituzione esercitata dall'attore e se ne è desunto che egli viene quindi ad essere gravato dell'onere di fornire la probatio diabolica, per poter ottenere il rilascio o la consegna del bene...ritiene il collegio che .. . d al piano dei diritti relativi di natura obbligatoria, sul quale l'interessato ha inteso porre la sua pretesa, questa non può dunque essere dislocata, per iniziativa altrui, nel campo dei diritti assoluti di natura reale, con la conseguenza di addossare all'attore, tra l'altro, un compito probatorio particolarmente pesante, per assolvere il quale egli non era tenuto ad approntarsi.” Dopo avere risolto tale primo quesito le Sezioni Unite ne affrontano un altro, rilevando che alcuni precedenti avevano affermato che “non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione difatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto ”. Al riguardo,così puntualizza no le Sezioni Unite : “ A quest'ultimo indirizzo occorre aderire, poiché l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradensla qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo.In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo.”. 2.2.2 Nel caso in esame, dunque, il Milazzo h a evidentemente proposto un’azione non di rivendica, bensì di restituzione per essere venuto meno il titolo - diritto reale di uso - che, nella sua prospettazione, avrebbe avuto la dante causa degliAvila, [OSCURATO:PERSONA]. E infatti non si è mai adoperato per la probatio diabolica in tal caso necessaria (cfr., p.es. Cass. 705/2013 e Cass.25052/2018) limitandosi a richiamare il rogito con cui aveva acquistato l’immobile. Il motivo risulta, pertanto, privo di fondatezza. 3.1Il secondo motivo presenta anch’esso un’ampia rubrica, che può riassumersi comedenuncia di violazione degli articoli 324, 345 c.p.c., 2909 c.c., 42 Cost., 832, 948 e 2697 c.c. per inammissibilità dell’eccezione di usucapioneproposta da Pietro AldoAvila, tardivamente costituitosi, cui si aggiunge il rilievo che la sentenza di primo grado aveva affermato l’inesistenza di un titolo che giustificasse l’occupazione del fondo, su cui non sarebbe stata proposta impugnazione. In sintesi, la prima parte del motivo, attinente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che avrebbe presentato tardivamente l’eccezione di usucapione, è palesemente priva di interesse processuale, in quanto l’usucapione non è stata dichiarata, per cui patisce inammissibilità. La seconda parte del motivo si riferisce invece a Claudia e [OSCURATO:PERSONA], adducendo che, costituendosi in appello, avevano chiesto di “riformare, dichiarare nulla o con qualsiasi statuizione annullare la sentenza … e per l’effetto rigettare tutte le domande formulate dal … Milazzo” e che, nella “narrativa” avevano chiesto di “accogliere l’eccezione di usucapione sollevata dal Signor PietroAvila”. Quindi non avrebbero impugnato la sentenza di primo grado che ha rigettato la loro domanda riconvenzionale di usucapione, passatapertanto in giudicato. Ad avviso del ricorrente, “dal quadro processuale maturato emerge che è passata in giudicato la sentenza di primo grado nella parte afferma (sic) l’inesistenza di un titolo che giustifichi l’occupazione della striscia di terreno”. 3.2 Questo asserto, a tacer d’altro,è del tutto eccentrico, in quanto l’inesistenza di maturata usucapione non significa assenza “di un titolo che giustifichi l’occupazione della striscia di terreno”. Complessivamente, dunque, la seconda censura è inammissibile. 4.1 Il terzo motivo presenta ancora una volta un’ampia rubrica, riassumibile come denuncia di violazione degli articoli 99, 112,115, c.p.c., 42 Cost., 832, 948 e 2697 c.c. in quanto il primo giudice avrebbe qualificato rivendicazione la domanda attorea e ta l e qualificazione non sarebbe stata oggetto di impugnazione, per cui il giudice d’appello non avrebbe potuto diversamente qualificarel’azione del Milazzo. 4.2 Il motivo non gode autosufficienza, in quanto non riporta adeguatamente il contenuto della sentenza di primo grado laddove avrebbe accertato lanatura di rivendicazionecome propria della domanda attorea. Infatti, la doglianza riporta soltanto l’inciso “condanna i detti convenuti in solido alla restituzione” sostenendo che ciò sarebbeavvenuto “sulla scorta di due presupposti”, e cioè, da un lato, l’affermazione che “risulta dalla documentazione in atti che con atto del 20. 12. 2002 l’attore ha acquistato la proprietà del terreno censito in contrada Palazzello di Alcamo … censito in catasto al foglio 54 particelle … 3695”, e dall’altro, il rigetto della domanda di usucapione. Il rigetto di una domanda di usucapione non significa, ovviamente, che dalla controparte sia stata presentata un’azione reale. E l ’inciso che riporta il fatto dell’acquisto del terrenoda parte del Milazzo con un atto del 20 dicembre 2002 neppure significa che sia stata dichiarata come sussistente un’ azione reale, essendo appuntosoltanto un inciso, id est un mero componen te di una più ampia frase- non riportata per intero - e soprattutto non contestualizzat o e corroborato con ulteriori argomentazioni che possano inequivocamente condurre alla qualificazione della domanda nel senso prospettato dal ricorrente. Il motivo è dunque inammissibile. 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di €1270, oltre a € 200 per gli esborsi, al 15% per spese generalie agli accessori di legge .Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.