Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27978/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con ordinanza del 14/09/2022, il Tribunale del Riesame di Firenze ha accolto -limitatamente ai reati sub a) e b) indicati in rubrica- l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il G.i.p. di Pistoia, a seguito di declaratoria di incompetenza del G.i.p. del Tribunale di Pisa, aveva applicato la misura della custodia cautela in carcere nei loro confronti in relazione a svariate ipotesi di delitto di furto in abitazione, tentato o consumato, e ricettazione.

Con riferimento alle consimili ipotesi di reato indicati negli altri capi di imputazione, il Tribunale del Riesame di Firenze ha invece confermato il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Pistoia.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Firenze, hanno proposto ricorso, con atto unico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico, articolato motivo, col quale si deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione sia alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia in relazione alle esigenze cautelari.

In riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, si contesta la mancata rivisitazione, da parte del Tribunale, delle (imprecise o errate) deduzioni investigative poste a base dell'ordinanza genetica, con particolare riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il quale non sarebbe stato fisicamente presente sui luoghi dei fatti ascritti e il cui ruolo di "vedetta" sarebbe stato affermato su deboli e contraddittorie risultanze investigative.

Rispetto a tutti gli episodi delittuosi elencati in rubrica, la difesa deduce errori, imprecisioni e incongruenze delle risultanze investigative, che non sarebbero stati adeguatamente valutati dal Tribunale del riesame.

La motivazione dell'impugnata ordinanza sarebbe, di volta in volta, apparente, contraddittoria o del tutto assente, con riferimento alle dedotte imprecisioni circa l'identificazione dei ricorrenti (quali occupanti le autovetture rubate), i risultati delle geolocalizzazioni e delle riprese con telecamere, le contraddittorie dichiarazioni di talune delle persone offese e alcuni ritardi nella formalizzazione delle denunce rispetto al tempo delle ascritte ipotesi di furto.

In riferimento alle esigenze cautelari, si lamenta la pedissequa reiterazione delle argomentazioni esposte nell'ordinanza genetica e l'illogicità della motivazione dell'impugnata ordinanza, con particolare riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], attesa l'irrilevanza del contributo di quest'ultimo ai contestati furti, e con riguardo alla stabilità del domicilio dei prevenuti, compatibile con l'invocata richiesta della misura degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico. 3.

Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso proposto nell'interesse di ciascuno degli indagati è inammissibile.

Premesso che è del tutto aspecifica la censura - indicata solo nella rubrica del ricorso al punto n. 4 e non ulteriormente approfondita nell'atto di impugnazione - con la quale si lamenta la violazione delle regole di competenza per territorio, si osserva quanto segue.

Con riguardo sia alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza sia al giudizio sulle esigenze cautelari, la difesa chiede al Collegio di ricostruire alternativamente la vicenda rispetto a quanto proposto dai giudici di merito, ignorando la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215).

Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez.

U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828).

Nel caso di specie, non sussistono manifeste illogicità o incongruenze della motivazione del riesame, mentre deve rilevarsi, come anticipato, l'inanimissibilità della richiesta - peraltro, formulata in termini generici e assertivi - di rivedere le circostanze di fatto relative alla ricostruzione dell'intero quadro indiziario che ha portato ad individuare i ricorrenti come soggetti dediti stabilmente alla commissione di furti in un vasto territorio.

Così, ad es., in relazione alla lamentata mancanza di precipua valutazione, da parte del Tribunale del riesame, della posizione di [OSCURATO:PERSONA] -di cui la difesa sottolinea l'incensuratezza, la regolare attività lavorativa e, soprattutto, il contratto di noleggio di auto, da cui si evincerebbero tempi di consegna dell'auto incompatibili con la sua presenza sul territorio delle ascritte ipotesi di reato- osserva il Collegio che la difesa non si confronta con l'articolata motivazione, da cui emerge come il sistema GPS abbia segnalato puntualmente la presenza dell'auto Fiat tipo di [OSCURATO:PERSONA] nei luoghi dei furti.

Vista l'insistenza con cui la difesa censura la mancata valutazione, da parte del Tribunale del riesame, degli elementi a discarico del [OSCURATO:PERSONA], può notarsi l'assoluta genericità dell'episodio del noleggio, posto che date e orari indicati nel contratto di noleggio dell'auto sono ben compatibili con la presenza dell'indagato su territorio toscano.

Le censure relative al giudizio sulle esigenze cautelari sono, del pari, manifestamente infondate.

Non sussistono né manifeste illogicità né incongruenze della motivazione, avendo il Giudice del riesame esaustivamente dato conto delle modalità e circostanze dei fatti commessi, connotate da spiccata attitudine criminale, come dimostrato dagli scaltri accorgimenti posti in essere dagli indagati al fine di sviare le indagini, dalla capacità degli stessi di muoversi con disinvoltura nel territorio nazionale e di organizzare e coordinare, in tempi assai ristretti, il compimento di svariate condotte delittuose.

Dalla mancanza di una stabile e lecita occupazione lavorativa, il Tribunale ha desunto, con argomento logicamente coerente, che gli indagati traggano dalla commissione di illeciti contro il patrimonio i proventi per il proprio sostentamento.

Infine, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, il Tribunale ha reso una compiuta motivazione anche con riguardo alla denegata misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico; data la spregiudicatezza dimostrata nel dar vita a una "batteria dedita stabilmente alla commissione di furti in un vasto territorio" (p. 11), l'invocata misura cautelare, in quanto rimessa alla totale autodeterminazione dei ricorrenti, è stata ritenuta non idonea a far fronte al pericolo di reiterazione, con motivazione scevra da vizi logici o giuridici.

5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 14/09/2022, il Tribunale del Riesame di Firenze ha accolto -limitatamente ai reati sub a) e b) indicati in rubrica- l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il G.i.p. di Pistoia, a seguito di declaratoria di incompetenza del G.i.p. del Tribunale di Pisa, aveva applicato la misura della custodia cautela in carcere nei loro confronti in relazione a svariate ipotesi di delitto di furto in abitazione, tentato o consumato, e ricettazione. Con riferimento alle consimili ipotesi di reato indicati negli altri capi di imputazione, il Tribunale del Riesame di Firenze ha invece confermato il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Pistoia. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Firenze, hanno proposto ricorso, con atto unico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico, articolato motivo, col quale si deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione sia alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia in relazione alle esigenze cautelari. In riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, si contesta la mancata rivisitazione, da parte del Tribunale, delle (imprecise o errate) deduzioni investigative poste a base dell'ordinanza genetica, con particolare riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il quale non sarebbe stato fisicamente presente sui luoghi dei fatti ascritti e il cui ruolo di "vedetta" sarebbe stato affermato su deboli e contraddittorie risultanze investigative. Rispetto a tutti gli episodi delittuosi elencati in rubrica, la difesa deduce errori, imprecisioni e incongruenze delle risultanze investigative, che non sarebbero stati adeguatamente valutati dal Tribunale del riesame. La motivazione dell'impugnata ordinanza sarebbe, di volta in volta, apparente, contraddittoria o del tutto assente, con riferimento alle dedotte imprecisioni circa l'identificazione dei ricorrenti (quali occupanti le autovetture rubate), i risultati delle geolocalizzazioni e delle riprese con telecamere, le contraddittorie dichiarazioni di talune delle persone offese e alcuni ritardi nella formalizzazione delle denunce rispetto al tempo delle ascritte ipotesi di furto. In riferimento alle esigenze cautelari, si lamenta la pedissequa reiterazione delle argomentazioni esposte nell'ordinanza genetica e l'illogicità della motivazione dell'impugnata ordinanza, con particolare riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], attesa l'irrilevanza del contributo di quest'ultimo ai contestati furti, e con riguardo alla stabilità del domicilio dei prevenuti, compatibile con l'invocata richiesta della misura degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di ciascuno degli indagati è inammissibile. Premesso che è del tutto aspecifica la censura - indicata solo nella rubrica del ricorso al punto n. 4 e non ulteriormente approfondita nell'atto di impugnazione - con la quale si lamenta la violazione delle regole di competenza per territorio, si osserva quanto segue. Con riguardo sia alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza sia al giudizio sulle esigenze cautelari, la difesa chiede al Collegio di ricostruire alternativamente la vicenda rispetto a quanto proposto dai giudici di merito, ignorando la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215). Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). Nel caso di specie, non sussistono manifeste illogicità o incongruenze della motivazione del riesame, mentre deve rilevarsi, come anticipato, l'inanimissibilità della richiesta - peraltro, formulata in termini generici e assertivi - di rivedere le circostanze di fatto relative alla ricostruzione dell'intero quadro indiziario che ha portato ad individuare i ricorrenti come soggetti dediti stabilmente alla commissione di furti in un vasto territorio. Così, ad es., in relazione alla lamentata mancanza di precipua valutazione, da parte del Tribunale del riesame, della posizione di [OSCURATO:PERSONA] -di cui la difesa sottolinea l'incensuratezza, la regolare attività lavorativa e, soprattutto, il contratto di noleggio di auto, da cui si evincerebbero tempi di consegna dell'auto incompatibili con la sua presenza sul territorio delle ascritte ipotesi di reato- osserva il Collegio che la difesa non si confronta con l'articolata motivazione, da cui emerge come il sistema GPS abbia segnalato puntualmente la presenza dell'auto Fiat tipo di [OSCURATO:PERSONA] nei luoghi dei furti. Vista l'insistenza con cui la difesa censura la mancata valutazione, da parte del Tribunale del riesame, degli elementi a discarico del [OSCURATO:PERSONA], può notarsi l'assoluta genericità dell'episodio del noleggio, posto che date e orari indicati nel contratto di noleggio dell'auto sono ben compatibili con la presenza dell'indagato su territorio toscano. Le censure relative al giudizio sulle esigenze cautelari sono, del pari, manifestamente infondate. Non sussistono né manifeste illogicità né incongruenze della motivazione, avendo il Giudice del riesame esaustivamente dato conto delle modalità e circostanze dei fatti commessi, connotate da spiccata attitudine criminale, come dimostrato dagli scaltri accorgimenti posti in essere dagli indagati al fine di sviare le indagini, dalla capacità degli stessi di muoversi con disinvoltura nel territorio nazionale e di organizzare e coordinare, in tempi assai ristretti, il compimento di svariate condotte delittuose. Dalla mancanza di una stabile e lecita occupazione lavorativa, il Tribunale ha desunto, con argomento logicamente coerente, che gli indagati traggano dalla commissione di illeciti contro il patrimonio i proventi per il proprio sostentamento. Infine, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, il Tribunale ha reso una compiuta motivazione anche con riguardo alla denegata misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico; data la spregiudicatezza dimostrata nel dar vita a una "batteria dedita stabilmente alla commissione di furti in un vasto territorio" (p. 11), l'invocata misura cautelare, in quanto rimessa alla totale autodeterminazione dei ricorrenti, è stata ritenuta non idonea a far fronte al pericolo di reiterazione, con motivazione scevra da vizi logici o giuridici. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui
Sentenza Cassazione n. 27978/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris