CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25077/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che, per entrambi i ricorsi, ha chiesto la sospensione del procedimento in attesa della verifica sulla presentazione della querela; lette le conclusioni del procuratore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia di primo grado emessa nei confronti dei ricorrenti per il delitto di furto aggravato dall'esposizione dei beni alla pubblica fede in quanto, (9 agendo in concorso tra loro, al fine di procurarsi un profitto si impossessavano di un quantitativo di legna di eucalipto, dopo avere abbattuto e sezionato un albero con una motosega, sino a farne 39 pezzi per poi caricarla su un furgone di proprietà del Bongiorno, ai danni della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., proprietaria dell'area. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati, mediante lo stesso difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi d'impugnazione di tenore sovrapponibile, di seguito riportati nei limiti declinati dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), violazione dell'art. 131-bis cod.pen., poiché i giudici di merito non avrebbero tenuto conto, nel negare la ricorrenza di detta causa di non punibilità, il ricorrere dei relativi presupposti applicativi inerenti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, avuto riguardo, peraltro, alla sopravvenuta modifica dei limiti edittali che consentono di dichiarare la stessa a seguito delle novità introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022. 2.2. Gli imputati deducono, mediante il secondo motivo, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., in relazione all'art. 625 n. 7 cod.pen. Premettono a riguardo che, proprio la ritenuta configurabilità di detta aggravante ha impedito, per i limiti edittali della relativa pena, il vaglio della Corte territoriale sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.pen. come specificato nella stessa sentenza d'appello. Nondimeno detta aggravante sarebbe stata considerata erroneamente sussistente, in quanto la sorveglianza del fondo era stata affidata al padre della legale rappresentante della società, [OSCURATO:PERSONA], proprietario del fondo confinante, come dallo stesso dichiarato all'udienza del 10 aprile 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre premettere che, per ragioni di priorità logica, deve essere esaminato innanzi tutto il secondo dei motivi dei ricorsi proposti, pur con atti separati, dagli imputati. Tale motivo è inammissibile poiché nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio secondo cui, in tema di furto, l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della res, ostacolandone la facilità di raggiungimento (ex multis, Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Rv. 280493 - 01). 2 (2 Nella specie la Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione del richiamato principio, atteso che non può certo ipotizzarsi che la sorveglianza del fondo del proprietario confinante potesse essere in concreto continuativa, stante l'esigenza del soggetto di controllare anche l'area di sua proprietà. 2. Il primo motivo sotteso ad entrambi i ricorsi proposti è anch'esso inammissibile perché aspecifico. E' vero, infatti, che anche con la ricorrenza dell'aggravante il delitto contestato rientrerebbe, a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, entro la cornice edittale che consente di ottenere l'esclusione della punibilità del fatto di reato ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen. Tuttavia i ricorrenti trascurano che a tal fine è anche necessario che il fatto commesso sia di particolare tenuità o, rectius, ne assumono una connotazione esclusivamente economica, limitandosi a dedurre che dovrebbe aversi a tal fine riguardo al limitato valore della res sottratta. Nulla deducono invece sulle ragioni per le quali dovrebbe essere considerata di particolare tenuità una condotta, che appare di contro tutt'altro che priva di connotati di gravità per le modalità con le quali è stata posta in essere, costituita dall'abbattimento di un albero di eucalipto per sezionarlo e sottrarre la legna al proprietario al fine di trarne profitto. Sotto tale profilo, i ricorrenti assumono, a fronte di un uniforme apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte delle sentenze di merito che non superano neppure sul piano delle mere allegazioni, di aver trovato l'albero già abbattuto. E' allora opportuno ribadire che l'art. 131-bis cod. pen. correla l'esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell'entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai profili di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 660 del 02/12/2019, dep. 2020, Rv. 278555 - 01). Rispetto al complesso degli indicati elementi i ricorrenti hanno omesso di confrontarsi, con conseguente genericità del motivo proposto. 3. Dall'inammissibilità dei ricorsi deriva l'esclusione di ogni accertamento in ordine alla presentazione della querela, in ossequio al principio fissato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, orientamento per altro ribadito da Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023 Colombo, Rv. 284176 - 01, in quanto nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (nello stesso senso, Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155 - 01). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle