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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2025

Cassazione n. 20855/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 216, 223 e 219 R.D. n. 267/1942; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in ordine alla ritenuta inammissibilità della richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi di bancarotta semplice, con conseguente declaratoria di estinzione per prescrizione del reato, avanzata dalla difesa, non è deducibile in sede di legittimità in quanto tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, esulando, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944) e, inoltre, anche perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Ritenuto che il suddetto motivo è, altresì, manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5), ha ritenuto perfettamente integrati i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale contestati al ricorrente e ha correttamente rilevato l'inammissibilità dell'istanza di riqualificazione sotto un profilo sostanziale, essendo la stessa generica dal momento che la difesa non ha individuato alcun motivo in fatto o in diritto da cui poter trarre una valutazione differente da quella proposta nella sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 maggio 2025 igliere esj

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 216, 223 e 219 R.D. n. 267/1942; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in ordine alla ritenuta inammissibilità della richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi di bancarotta semplice, con conseguente declaratoria di estinzione per prescrizione del reato, avanzata dalla difesa, non è deducibile in sede di legittimità in quanto tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, esulando, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944) e, inoltre, anche perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Ritenuto che il suddetto motivo è, altresì, manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5), ha ritenuto perfettamente integrati i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale contestati al ricorrente e ha correttamente rilevato l'inammissibilità dell'istanza di riqualificazione sotto un profilo sostanziale, essendo la stessa generica dal momento che la difesa non ha individuato alcun motivo in fatto o in diritto da cui poter trarre una valutazione differente da quella proposta nella sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 maggio 2025 igliere esj
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