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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 settembre 2024

Cassazione n. 30039/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5850/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 3234/2020 depositata il10/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Svolgimento del processo

1. Con atto notificato in data 15.02.2021, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (ora [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione) ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 3234/2020, depositata il 10.12.2020 e notificata il 16.02.2020. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha notificato controricorso.

Parte resistente ha depositato memoria per rappresentare che nelle more di questo giudizio la parte ricorrente è fallita.

2. La sentenza impugnata dalla convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. (già s.p.a.) qui ricorrente ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato l’inadempimento della società [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due contratti di consulenza stipulati in data 27/5/2014 dei quali la società attrice [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la risoluzione per inadempimento e la condanna al risarcimento del danno.

Il Tribunale di Milano, sul punto, aveva accertato il grave inadempimento della società [OSCURATO:SOCIETA] in relazione ai due contratti di consulenza giuridico- contabile sugli interessi anatocistici e usurari applicati dalla banca alla società [OSCURATO:PERSONA], sia sotto il profilo della mancata completa informazione data prima della stipula dei contratti, sia sotto il profilo della mancata attivazione della clausola attinente alla copertura assicurativa, condannando la convenuta al risarcimento dei danni, pari a € 16.050,36, oltre interessi e spese giudiziali.

La sentenza della Corte d’appello impugnata, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto infondata l’eccezione di legittimazione passiva sollevata dalla società SDL su più piani, assumendo che : -la legittimazione passiva della società fosse comprovata dalla stipula dei due contratti di consulenza che, nell’art. 2, vedeva la società SDL quale affidataria dell’ incarico di redigere un parere pro veritate sugli interessi anatocistici e usurari applicati dalla banca alla società [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione al contratto di mutuo e di conto corrente e che , nell’art. 14, la vedeva come soggetto promittente la stipula di un contratto assicurativo sugli effetti pregiudizievoli da un possibile esito negativo del processo da avviarsi nei confronti della banca; - la contestazione di nullità del contratto in quanto avente ad oggetto prestazioni professionali protette (svolte dagli avvocati affidatari delle perizie), oltre ad essere tardiva perché sollevata solamente nel secondo grado di giudizio, era infondata in virtù delle previsioni contrattuali ( artt. 2 e 6) che prevedevano espressamente l’impegno di SDL a rispondere dell’attività posta in essere dai propri collaboratori, non potendosi ritenere che l’analisi contabile con allegato parere pro-veritate fosse riservata alle professioni protette, potendo in ogni caso integrare una responsabilità ex art. 1338 c.c.; sotto il profilo della mancata attivazione della assicurazione prevista nell’art. 14 del contratto, rilevava che anche tale clausola contrattuale non fosse stata ottemperata.

Motivi della decisione

3. Con memoria depositataa 3 sett. 2024 parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha rappresentato che il Tribunale Ordinario di Brescia, Sez.Fallimentare, con Sentenza n. 4/2024, RG n. 1/2024, ha dichiarato il fallimento della società ricorrente.

Chiede pertanto che si provveda alla conseguente dichiarazione giudiziale di interruzione dell’odierno procedimento e alla sua comunicazione al Curatore nominato.

L’istanza va rigettata perché, una volta introdotto il giudizio, nel procedimento di cassazione “non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo” e, pertanto, il fallimento della parte non comporta alcuna conseguenza sul piano processuale quand'anche la notifica si sia perfezionata presso il destinatario in una data successiva alla pronuncia della dichiarazione di fallimento di quest'ultimo (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 15928 del 08/06/2021).

4. Il ricorso è affidato a due motivi.

5. Con il primo motivo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1337 e 1338 c.c. e dell’art. 2967 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

In primo luogo il motivo, nella parte in cui assume l’errata applicazione dell’art.1338 c.c. - ove si prevede che la parte che , conoscendo o dovendo conoscere l’invalidità di un contratto non ne ha dato notizia all’altra parte- , è inammissibile in quanto la ratio decidendi non poggia su tale argomentazione, utilizzata in via residuale dopo il rilievo di tardività della eccezione di nullità dei contratti, sollevata solo in sede di appello.

In secondo luogo, il motivo difetta di autosufficienza in quanto reitera argomentazioni sulla pretesa invalidità del contratto e insussistenza dell’inadempimento contestato, senza fare riferimento alle argomentazioni utilizzate dalla Corte d’appello a conferma della sentenza del giudice di primo grado nel respingere l’appello.

6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1891, co. 2, c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. .; inesistenza di una manleva di SDL.

La ricorrente assume che l’art. 14 inserito nei due contratti prevede un contratto a favore del terzo che vede [OSCURATO:PERSONA] come soggetto assicurato, ritenendo che sia una petizione di principio affermare che [OSCURATO:PERSONA] non si sia attivata per ottenere la copertura assicurativa, posto che l'assicurazione e' stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta e e vengono contestati inadempimenti- quali la mancata attivazione dell’assicurazione - che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato; rileva altresì che nel contratto non è contemplata la manleva.

7. Il motivo è inammissibile in quanto non è idoneo a mettere in crisi la motivazione resa che, sul punto, ha riportato una diversa ragione del decidere, fondata sulla prova della negata copertura assicurativa e dell’inadempimento della clausola in questione che “promette di assicurare e tenere indenne il cliente dagli effetti pregiudizievoli sotto il profilo patrimoniale derivanti da un possibile esito negativo del processo”.

In tal modo i giudici di merito hanno inteso affermare che si trattasse di una clausola che conteneva un impegno, rimasto inadempiuto, a rilasciare una copertura assicurativa e non propriamente una promessa di fatto altrui o una manleva.

Pertanto, la contestazione di errata applicazione dell’art. 1891, co. 2, c.c. non è idonea a intaccare la ragione della decisione che si fonda su una diversa interpretazione di detta clausola, in questa sede incensurabile.

8. Conclusivamente il ricorso è inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore della parte resistente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 3.200,00, oltre € 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5850/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 3234/2020 depositata il10/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo 1. Con atto notificato in data 15.02.2021, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (ora [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione) ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 3234/2020, depositata il 10.12.2020 e notificata il 16.02.2020. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha notificato controricorso. Parte resistente ha depositato memoria per rappresentare che nelle more di questo giudizio la parte ricorrente è fallita. 2. La sentenza impugnata dalla convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. (già s.p.a.) qui ricorrente ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato l’inadempimento della società [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due contratti di consulenza stipulati in data 27/5/2014 dei quali la società attrice [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la risoluzione per inadempimento e la condanna al risarcimento del danno. Il Tribunale di Milano, sul punto, aveva accertato il grave inadempimento della società [OSCURATO:SOCIETA] in relazione ai due contratti di consulenza giuridico- contabile sugli interessi anatocistici e usurari applicati dalla banca alla società [OSCURATO:PERSONA], sia sotto il profilo della mancata completa informazione data prima della stipula dei contratti, sia sotto il profilo della mancata attivazione della clausola attinente alla copertura assicurativa, condannando la convenuta al risarcimento dei danni, pari a € 16.050,36, oltre interessi e spese giudiziali. La sentenza della Corte d’appello impugnata, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto infondata l’eccezione di legittimazione passiva sollevata dalla società SDL su più piani, assumendo che : -la legittimazione passiva della società fosse comprovata dalla stipula dei due contratti di consulenza che, nell’art. 2, vedeva la società SDL quale affidataria dell’ incarico di redigere un parere pro veritate sugli interessi anatocistici e usurari applicati dalla banca alla società [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione al contratto di mutuo e di conto corrente e che , nell’art. 14, la vedeva come soggetto promittente la stipula di un contratto assicurativo sugli effetti pregiudizievoli da un possibile esito negativo del processo da avviarsi nei confronti della banca; - la contestazione di nullità del contratto in quanto avente ad oggetto prestazioni professionali protette (svolte dagli avvocati affidatari delle perizie), oltre ad essere tardiva perché sollevata solamente nel secondo grado di giudizio, era infondata in virtù delle previsioni contrattuali ( artt. 2 e 6) che prevedevano espressamente l’impegno di SDL a rispondere dell’attività posta in essere dai propri collaboratori, non potendosi ritenere che l’analisi contabile con allegato parere pro-veritate fosse riservata alle professioni protette, potendo in ogni caso integrare una responsabilità ex art. 1338 c.c.; sotto il profilo della mancata attivazione della assicurazione prevista nell’art. 14 del contratto, rilevava che anche tale clausola contrattuale non fosse stata ottemperata. Motivi della decisione 3. Con memoria depositataa 3 sett. 2024 parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha rappresentato che il Tribunale Ordinario di Brescia, Sez.Fallimentare, con Sentenza n. 4/2024, RG n. 1/2024, ha dichiarato il fallimento della società ricorrente. Chiede pertanto che si provveda alla conseguente dichiarazione giudiziale di interruzione dell’odierno procedimento e alla sua comunicazione al Curatore nominato. L’istanza va rigettata perché, una volta introdotto il giudizio, nel procedimento di cassazione “non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo” e, pertanto, il fallimento della parte non comporta alcuna conseguenza sul piano processuale quand'anche la notifica si sia perfezionata presso il destinatario in una data successiva alla pronuncia della dichiarazione di fallimento di quest'ultimo (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 15928 del 08/06/2021). 4. Il ricorso è affidato a due motivi. 5. Con il primo motivo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1337 e 1338 c.c. e dell’art. 2967 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. In primo luogo il motivo, nella parte in cui assume l’errata applicazione dell’art.1338 c.c. - ove si prevede che la parte che , conoscendo o dovendo conoscere l’invalidità di un contratto non ne ha dato notizia all’altra parte- , è inammissibile in quanto la ratio decidendi non poggia su tale argomentazione, utilizzata in via residuale dopo il rilievo di tardività della eccezione di nullità dei contratti, sollevata solo in sede di appello. In secondo luogo, il motivo difetta di autosufficienza in quanto reitera argomentazioni sulla pretesa invalidità del contratto e insussistenza dell’inadempimento contestato, senza fare riferimento alle argomentazioni utilizzate dalla Corte d’appello a conferma della sentenza del giudice di primo grado nel respingere l’appello. 6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1891, co. 2, c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. .; inesistenza di una manleva di SDL. La ricorrente assume che l’art. 14 inserito nei due contratti prevede un contratto a favore del terzo che vede [OSCURATO:PERSONA] come soggetto assicurato, ritenendo che sia una petizione di principio affermare che [OSCURATO:PERSONA] non si sia attivata per ottenere la copertura assicurativa, posto che l'assicurazione e' stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta e e vengono contestati inadempimenti- quali la mancata attivazione dell’assicurazione - che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato; rileva altresì che nel contratto non è contemplata la manleva. 7. Il motivo è inammissibile in quanto non è idoneo a mettere in crisi la motivazione resa che, sul punto, ha riportato una diversa ragione del decidere, fondata sulla prova della negata copertura assicurativa e dell’inadempimento della clausola in questione che “promette di assicurare e tenere indenne il cliente dagli effetti pregiudizievoli sotto il profilo patrimoniale derivanti da un possibile esito negativo del processo”. In tal modo i giudici di merito hanno inteso affermare che si trattasse di una clausola che conteneva un impegno, rimasto inadempiuto, a rilasciare una copertura assicurativa e non propriamente una promessa di fatto altrui o una manleva. Pertanto, la contestazione di errata applicazione dell’art. 1891, co. 2, c.c. non è idonea a intaccare la ragione della decisione che si fonda su una diversa interpretazione di detta clausola, in questa sede incensurabile. 8. Conclusivamente il ricorso è inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore della parte resistente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 3.200,00, oltre € 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa
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