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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24163/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1259/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in Roma, alla Via del [OSCURATO:PERSONA], 9 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA]: tributi – operazioni oggettivamente inesistenti Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - resistente – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egiona le dell’Umbria, n. 300/03/14, depositata in data 12 maggio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]., operante nel settore dell’installazione di impianti idraulico-sanitari, ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2006 per IRES, IRAP e IVA con i quali veniva disconosciuta la deducibilità di costi relativi a fatture di acquisto in quanto ritenute rel ative a operazioni inesistenti, essendo gli emittenti soggetti privi di struttura organizzativa.

2. La CTP di Perugia ha rigettato il ricorso.

La CTR dell’Umbria, con sentenza in data 12 maggio 2014, ha rigettato l’appello della società contribuente.

3. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a cinque motivi; l’Amministrazione finanziaria si è costituita ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.2697, 2727, 2729 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto inattendibili la documentazione e la contabilità della società contribuente.

Osserva il ricorrente che tali aspetti non sono stati oggetto di accertamento da parte dell’Ufficio e che il giudice di appello non avrebbe correttamente applicato le regole di riparto dell’onere della prova.

Osserva il ricorrente che l’Amministrazione finanziaria avrebbe omesso di valutare correttamente la documentazione prodotta da parte contribuente, dalla quale sarebbe stato evincibile che le operazioni sottostanti fossero reali.

Parte ricorrente ripropone, poi, le censure già articolate nei gradi di merito.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione quanto alle prove offerte dal contribuente, non avendo il giudice del merito valutato correttamente l’intero quadro probatorio, cosa che avrebbe consentito di accertare l’oggettiva esistenza delle operazioni commerciali sottostanti.

Osserva, inoltre, come l’Ufficio abbia qualificato le fatture come soggettivamente inesistentie deduce che –a termini dell’art. 8 d.l. 2 marzo 2012, n. 16 - i costi sarebbero deducibili ai fini delle imposte dirette.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per mancato esame di tutte le eccezioni sollevate in sede di appello.

Il ricorrente osserva che la pronuncia del giudice di appello non darebbe contezza dell’iter logico seguito per rigettare l’appello.

Osserva parte ricorrente come a termini dell’art. 36, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 132, secondo comma, cod. proc. civ., l’estrema concisione della motivazione in diritto determini la nullità della sentenza per inesistenza quando renda impossibile l’individuazione del thema decidendum, delle ragioni della decisione e dell’iter argomentativo.

1.4. Con il quarto motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 21 d.P.R. n. 633/1972, nonché omessa insufficiente e contradittoria motivazione relativamente al recupero dell’IVA in relazione alle operazioni contestate.

Deduce parte ricorrente che l’IVA sarebbe in ogni caso detraibile essendo la società ricorrente risultata del tutto estranea all’evasione realizzata dagli emittenti, deducendo di essere incolpevolmente inconsapevole della frode perpetrata dagli amministratori della società emittente e della provenienza fittizia delle fatture, non potendo la società contribuente sapere che l’emittente fosse soggetto privo di organizzazione.

Deduce, inoltre, che il giudice di appello si sarebbe pronunciato su argomenti non inerenti con il giudizio.

1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della pronuncia per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per essersi il giudice di appello pronunciato su argomenti estranei alle contestazioni delle parti, laddove il giudizio verteva su operazioni soggettivamente inesistenti, in relazione alle quali parte contribuente aveva allegato l’effettiva esecuzione delle operazioni.

2. Il terzo motivo è fondato.

Il ricorrente si duole dell’estrema concisione della motivazione della sentenza impugnata, la quale non consentirebbe l’individuazione dell’iter argomentativo.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., che si converte in ipotesi di violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza per motivazione graficamente inesistente o meramente apparente, ovvero irriducibilmente contraddittoria (Cass., Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez.

III, 12 ottobre 2017, n. 23940), ove la motivazione risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598).

3. Nella specie il giudice di appello si è limitato a statuire: «il ricorso non è fondato e non vengono presentati nuovi argomenti in appello, per cui si riconferma che la documentazione e la contabilità prodotte dall’appellante sono inattendibili in quanto contengono evidenti incongruenze, puntualmente rilevate anche da questa Commissione».

Nella sentenza – del tutto inadeguata anche quanto alla parte narrativa - non si dà contezza delle contestazioni mosse con l’atto impositivo, né delle difese della parte contribuente, né delle ragioni sostenute dalla contribuente con l’atto d’appello (salvo un fugace riferimento alla prova dell’«effettiva esecuzione dei lavori»), così da rendere del tutto incomprensibile il thema decidendum; così come deltutto apparente se non inesistente appare la motivazione in relazione alle ragioni della decisione, anche in relazione alle fonti di prova esaminate.

Né vi è esplicazione di quella che sarebbe stata la «accurata analisi della documentazione» compiuta dal giudice di prossimità, di cui la sentenza non offre alla valutazione.

4. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al terzo motivo, previo assorbimento degli altri motivi, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte accoglie il terzo motivo, dichiara assorbiti gli ulteriori motivi, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR dell’Umbria, in diversa composizione, anche per l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1259/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in Roma, alla Via del [OSCURATO:PERSONA], 9 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA]: tributi – operazioni oggettivamente inesistenti Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - resistente – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egiona le dell’Umbria, n. 300/03/14, depositata in data 12 maggio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]., operante nel settore dell’installazione di impianti idraulico-sanitari, ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2006 per IRES, IRAP e IVA con i quali veniva disconosciuta la deducibilità di costi relativi a fatture di acquisto in quanto ritenute rel ative a operazioni inesistenti, essendo gli emittenti soggetti privi di struttura organizzativa. 2. La CTP di Perugia ha rigettato il ricorso. La CTR dell’Umbria, con sentenza in data 12 maggio 2014, ha rigettato l’appello della società contribuente. 3. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a cinque motivi; l’Amministrazione finanziaria si è costituita ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.2697, 2727, 2729 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto inattendibili la documentazione e la contabilità della società contribuente. Osserva il ricorrente che tali aspetti non sono stati oggetto di accertamento da parte dell’Ufficio e che il giudice di appello non avrebbe correttamente applicato le regole di riparto dell’onere della prova. Osserva il ricorrente che l’Amministrazione finanziaria avrebbe omesso di valutare correttamente la documentazione prodotta da parte contribuente, dalla quale sarebbe stato evincibile che le operazioni sottostanti fossero reali. Parte ricorrente ripropone, poi, le censure già articolate nei gradi di merito. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione quanto alle prove offerte dal contribuente, non avendo il giudice del merito valutato correttamente l’intero quadro probatorio, cosa che avrebbe consentito di accertare l’oggettiva esistenza delle operazioni commerciali sottostanti. Osserva, inoltre, come l’Ufficio abbia qualificato le fatture come soggettivamente inesistentie deduce che –a termini dell’art. 8 d.l. 2 marzo 2012, n. 16 - i costi sarebbero deducibili ai fini delle imposte dirette. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per mancato esame di tutte le eccezioni sollevate in sede di appello. Il ricorrente osserva che la pronuncia del giudice di appello non darebbe contezza dell’iter logico seguito per rigettare l’appello. Osserva parte ricorrente come a termini dell’art. 36, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 132, secondo comma, cod. proc. civ., l’estrema concisione della motivazione in diritto determini la nullità della sentenza per inesistenza quando renda impossibile l’individuazione del thema decidendum, delle ragioni della decisione e dell’iter argomentativo. 1.4. Con il quarto motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 21 d.P.R. n. 633/1972, nonché omessa insufficiente e contradittoria motivazione relativamente al recupero dell’IVA in relazione alle operazioni contestate. Deduce parte ricorrente che l’IVA sarebbe in ogni caso detraibile essendo la società ricorrente risultata del tutto estranea all’evasione realizzata dagli emittenti, deducendo di essere incolpevolmente inconsapevole della frode perpetrata dagli amministratori della società emittente e della provenienza fittizia delle fatture, non potendo la società contribuente sapere che l’emittente fosse soggetto privo di organizzazione. Deduce, inoltre, che il giudice di appello si sarebbe pronunciato su argomenti non inerenti con il giudizio. 1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della pronuncia per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per essersi il giudice di appello pronunciato su argomenti estranei alle contestazioni delle parti, laddove il giudizio verteva su operazioni soggettivamente inesistenti, in relazione alle quali parte contribuente aveva allegato l’effettiva esecuzione delle operazioni. 2. Il terzo motivo è fondato. Il ricorrente si duole dell’estrema concisione della motivazione della sentenza impugnata, la quale non consentirebbe l’individuazione dell’iter argomentativo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., che si converte in ipotesi di violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza per motivazione graficamente inesistente o meramente apparente, ovvero irriducibilmente contraddittoria (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), ove la motivazione risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598). 3. Nella specie il giudice di appello si è limitato a statuire: «il ricorso non è fondato e non vengono presentati nuovi argomenti in appello, per cui si riconferma che la documentazione e la contabilità prodotte dall’appellante sono inattendibili in quanto contengono evidenti incongruenze, puntualmente rilevate anche da questa Commissione». Nella sentenza – del tutto inadeguata anche quanto alla parte narrativa - non si dà contezza delle contestazioni mosse con l’atto impositivo, né delle difese della parte contribuente, né delle ragioni sostenute dalla contribuente con l’atto d’appello (salvo un fugace riferimento alla prova dell’«effettiva esecuzione dei lavori»), così da rendere del tutto incomprensibile il thema decidendum; così come deltutto apparente se non inesistente appare la motivazione in relazione alle ragioni della decisione, anche in relazione alle fonti di prova esaminate. Né vi è esplicazione di quella che sarebbe stata la «accurata analisi della documentazione» compiuta dal giudice di prossimità, di cui la sentenza non offre alla valutazione. 4. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al terzo motivo, previo assorbimento degli altri motivi, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il terzo motivo, dichiara assorbiti gli ulteriori motivi, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR dell’Umbria, in diversa composizione, anche per l
Sentenza Cassazione n. 24163/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris