CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 13674/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11262-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1361/2020 del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata il 09/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11262/2021 Numero sezionale 3742/2022 Numero di raccolta generale 13674/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 1361 del 9. 11. 2020 del Tribunale di Brindisi che, in accoglimento del suo appello ed in riforma della decisione di primo grado che aveva accolto la sua opposizione a verbale di contravvenzione del codice della strada e disposto la compensazione delle spese di lite, aveva condannato il comune di Brindisi alla rifusione in suo favore delle spese di primo grado, nulla disponendo invece sulle spese del giudizio di appello, rappresentando a tal fine che l’Amministrazione appellata non si era costituita in giudizio e non aveva contrastato l’impugnazione; il primo ed il secondo motivo di ricorso, nel denunziare violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., 118 disp. att. stesso codice e 24 e 11 Cost., censurano la sentenza impugnata per non avere condannato l’Amministrazione appellata, in applicazione del criterio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di appello, disponendone la non ripetibilità in favore della appellante vittoriosa in assenza delle condizioni di legge ed adottando una motivazione del tutto incongrua ed insufficiente; i motivi, che per la sostanziale identità delle censure sollevate vanno esaminati congiuntamente, sono manifestamente fondati, con particolare riferimento alla dedotta di violazione dell’art. 92 cod. proc. civ., tenuto conto che la statuizione del tribunale di non ripetibilità delle spese di lite sostenute dalla appellante, fondata sul solo rilievo della contumacia dell’Amministrazione, risulta del tutto incongrua e non conforme ai criteri posti dalla nuova formulazione dell’art. 92 cod. proc. civ., a seguito del d.l. n. 132 del 2014, conv. in legge n. 162 del 2014 ( art. 13, comma 1 ) e della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, applicabile nel caso di specie per essere stato il giudizio introdotto nel 2017, che ammette la facoltà discrezionale del giudice di compensare le spese nel caso di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni ( Cass. n. 3977 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11262/2021 Numero sezionale 3742/2022 Numero di raccolta generale 13674/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 del 2020; Cass. n. 4696 del 2019 ), tra cui non rientra la circostanza che la parte convenuta, essendo rimasta contumace, non abbia sollevato contestazioni o difese >>. Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; la sentenza va pertanto cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile dell’8 aprile 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A