CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21418/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato presso cuielettivamente domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.- Ricorrente -Controper la Curatela del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e dei soci illimitatamente responsabili NicetaMichelangelo, c.f. [OSCURATO:PERSONA] 52E19 G273R, [OSCURATO:PERSONA], c.f.[OSCURATO:PERSONA] 41A13 G273J e del socio di fatto [OSCURATO:PERSONA], c.f. NCT NGL70T03 G273I (Fall. n. 76/2012 del Tribunale di Palermo), in personadel Curatore e per il Liquidatore del [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 8206/2018Numero sezionale 4969/2026Numero di raccolta generale 21418/2026Data pubblicazione 23/06/2026omologato in data 06.10.2016 e dichiarato definitivamente esecutivoin data 18.02.18, proposto da [OSCURATO:PERSONA], entrambirappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palermo(PEC: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliati inRoma, via Cicerone 62, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA](PEC: [OSCURATO:EMAIL])Controricorrentiavverso la sentenza n. 3592/2017 della Commissione TributariaRegionale della Sicilia, depositata in data 21.09.2027.Udita la relazione nella camera di consiglio del 16.6.2026 delConsigliere [OSCURATO:PERSONA] Gennaro1. [OSCURATO:PERSONA] ed suoi soci [OSCURATO:PERSONA], NicetaOnofrio Marcello e [OSCURATO:PERSONA], proponevano ricorso innanzi allaCommissione tributaria provinciale di Palermo avverso gli avvisi diaccertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva accertatoredditi da partecipazione non dichiarati.A seguito di verifica fiscale svolta nei confronti della indicatasocietà, il nucleo di Polizia tributaria della GDF di Palermo aveva, infatti,redatto in data 14.11.2007 processo verbale di constatazione, sullabase di accertamenti bancari relativi a movimentazioni registrate nelperiodo 1.1.2003-11.2.2005, sul conto corrente intesto alla società edai soci e, sulla base del suddetto atto, l’agenzia delle entrate avevaemesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamenton. RJP02A100608/2009, emesso dall’Ufficio a carico della società di cuiil ricorrente era compartecipe al 50% ; l’avviso di accertamento relativoalla società integrava, in base alle risultanze delle indagini bancarieNumero registro generale 8206/2018Numero sezionale 4969/2026Numero di raccolta generale 21418/2026Data pubblicazione 23/06/2026indicate, un precedente atto (n. RJPO20201219/2007,notificatobil16.10.07 emesso sulla base di altro PVC del 15.4.2005,anch’esso impugnato dalla società e dai soci con ricorso che che alladata di notifica di quello oggetto della presente controversia nonrisultava ancora concluso.1.1. A fondamento del ricorso veniva evidenziata: 1. la illegittimitàdell'avviso per carenza di potere in violazione degli artt. 43 4° commadel DPR 600/73 e 57 40 comma del D.P.R. 633/72 non essendoconsentito all'amministrazione finanziaria di integrare o modificare unprecedente atto di accertamento in virtù del principio di unicitàdell'accertamento; 2. La contraddittorietà di motivazione dell'avviso diaccertamento in violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 (statuto delcontribuente); - 3 l’errata applicazione dell'art. 32 e seguenti del D.P.R.60011973 e dell'art. 51 del D.P.R. 633/72 con riferimentoall'utilizzazione delle indagini bancarie nei confronti dei soci nonché allamancata allegazione ai soci della documentazione ricevuta dallebanche; - 4. infondatezza nel merito dell'avviso di accertamento basatosulle indagini bancarie ed illegittimità delle sanzioni irrogate.2. Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entratechiedendo il rigetto dei ricorsi riuniti3. La C.T.P. di Palermo con sentenza n. 2991102/15 accoglieva ilricorso, annullando l'atto impugnato: riteneva che l'Ufficio non fosselegittimato ad emettere un nuovo avviso d'accertamento risultandoviolato il principio di unicità dell'accertamento in presenza di unprecedente avviso d'accertamento, annullato con la sentenza n.73/04/2009 del 4/02/2009 che aveva autorità di cosa giudicata.4. Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrateinnanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia innanzi allaquale si costituiva la società con i suoi soci.Numero registro generale 8206/2018Numero sezionale 4969/2026Numero di raccolta generale 21418/2026Data pubblicazione 23/06/20265. [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia con sentenzan. 3590/14/17 respingeva l’appello dell'Ufficio, confermando lasentenza di primo grado. Affermava che rispetto all’avviso impugnato,non poteva riconoscersi l’esercizio di un potere di integrazione bensì unautonomo atto di esercizio di un potere di accertamento fondato sullabase di atti già noti all’Ufficio.6. Avverso la predetta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione basato su un unico motivo. Si è costituita concontroricorso la Curatela del Fallimento della ditta [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.e dei soci illimitatamente responsabili chiedendo la conferma dellasentenza impugnata ed il rigetto del ricorso.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 16 giugno2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso, l’Agenzia delle Entrate hacensurato la sentenza emessa dalla Commissione tributaria [OSCURATO:PERSONA] sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione artt.2697 e ss. c.c degli artt. 32 e 43, comma 4 del D.P.R. n. 600/73 edell'art. 57 comma c.p.c, comma 4 del D.P.R. n. 633/72, in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. nonché violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c , in relazione all'art.360 comma1, n.4 c.p.c.Segnatamente ha affermato che il giudice di secondo grado sarebbeincorso in un errore giuridico ritenendo che, già alla data di emissionedel primo avviso di accertamento l’ufficio sarebbe stato a conoscenzadelle risultanze delle indagini bancarie poste a base dell’emissionedell’avviso di accertamento integrativo, oggetto della presentecontroversia, atteso che tale conoscenza sarebbe stata acquisita solo aseguito della trasmissione del p.v.c. della Guardia di Finanza del14.11.17.Numero registro generale 8206/2018Numero sezionale 4969/2026Numero di raccolta generale 21418/2026Data pubblicazione 23/06/2026Il motivo del ricorso va ritenuto fondato in ragione di quanto segue.Al fine di comprendere la sussistenza della violazione della normainvocata, pare opportuno richiamare i principi di diritto espressi in temada questa Corte, verificando se la fattispecie possa farsi rientrare nelperimetro di applicazione della disposizione che si assume violata.Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema diaccertamento delle imposte sui redditi, il presupposto per l’integrazioneo modificazione in aumento dell’avviso di accertamento, mediantenotificazione di nuovi avvisi, è costituito, ai sensi dell’art. 43 terzocomma del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, dal dato oggettivo che glielementi posti a base del nuovo atto siano nuovi, il che evidentementenon ricorre in presenza di diversa, o più approfondita, valutazione delmateriale probatorio già acquisito dall’ufficio, dovendosi ritenere checon l’emissione dell’avviso di rettifica l’amministrazione consuma ilproprio potere di accertamento in relazione agli elementi posti a suadisposizione (ex multis, Cass. civ. 26191/2018; Cass. civ. 8029/13)I nuovi elementi, venuti a conoscenza dell’ufficio dopo la notificadell’accertamento, devono essere adeguatamente portati a conoscenzadel destinatario attraverso la motivazione del nuovo atto, ed il richiamoad essi non può essere del tutto generico, ma deve contenerne unadescrizione, sia pur sintetica” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10526 del08/05/2006).L'espressione "sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi" richiama,infatti, analoga dizione utilizzata dall'art.35 d.p.r. n.645/1958, nelvigore del quale questa Corte aveva avuto modo di precisare che essaindicava "elementi non soltanto non conosciuti, ma neppure conoscibilial momento di detto accertamento, e non può essere quindi esercitatoper correggere errori nell'apprezzamento di elementi già adisposizione. (cfr.Cass. n. 282 del 23/01/1985; Cass. n. 3056 del30/03/1987).Numero registro generale 8206/2018Numero sezionale 4969/2026Numero di raccolta generale 21418/2026Data pubblicazione 23/06/2026Alla base di tale indirizzo sta il convincimento che l'accertamento neiconfronti del contribuente deve avere carattere unitario, dovendosievitare l'inutile proliferazione di atti a mezzo del vincolodell'amministrazione a utilizzare subito, e nel medesimo contesto, tuttigli elementi a sua disposizione.L'integrazione dell'accertamento è consentita, sul presupposto dellasuccessiva conoscenza di nuovi elementi, nel caso in cui da questisoltanto possa dirsi legittimata l'inferenza in ordine all'attribuibilità alcontribuente, e non ad altri, degli elementi di redditività giàeventualmente riscontrati. Questo perchè - come detto - la ratio dellaprevisione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, poggiasulla necessità di evitare che il privato sia soggetto ad un'inutileproliferazione di attiOrbene, condividendo questa Corte i principi giurisprudenziali sopraesposti, va evidenziato come sia pacifico fra le parti che nei confrontidella società contribuente e dei soci era stato notificato, per l'anno2005 un primo avviso, n. RJP020201219/2007, notificato il 16.10.2007ed il successivo n. RJP02A100608/2009, notificato il 10.9.2009,relativo al medesimo anno di imposta, ove si è richiamato il processoverbale reso dalla Guardia di Finanza del 14.11.2007. Da quest’ultimoavviso di accertamento, richiamato in atti e nella sentenza impugnata,emerge che sulla base di indagini effettuate dal 12.10.2007 al14.11.2007 da parte della GDF Nucleo di Polizia tributaria di Palermo,e segnatamente sugli accertamenti bancari (tra cui quello sul contocorrente bancario personale di [OSCURATO:PERSONA], NicetaMichelangelo e [OSCURATO:PERSONA]) e sulla documentazione acquisita aseguito del decreto del p.m. del 20.5.2005, era emerso un maggiorereddito di partecipazione ed un maggiore reddito di capitale a caricodei soci. In tali termini è il contenuto dell’avviso di accertamentointegrativo.Numero registro generale 8206/2018Numero sezionale 4969/2026Numero di raccolta generale 21418/2026Data pubblicazione 23/06/2026Ora, tenuto conto di quanto sopra e dell’orientamento di questa Cortenei termini sopra esposti, può ritenersi che l’esame degli elementi postia base di tale atto, non era stato effettuato in funzione della primaindagine e che, quindi, le evidenze sulle quali si erano fondati i rilievidella Guardia di finanza, trasfusi nel secondo accertamento, eranodiverse. Poteva, pertanto, ritenersi consentita una rettificadell’accertamento non essendo condivisibile l’argomento della CTRsecondo cui sarebbe stato violato il principio della unitarietàdell’accertamento alla luce della assenza del carattere di novità deglielementi probatori posti a base del secondo avviso.In definitiva, il ricorso va accolto con conseguente cassazione dellasentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, ancheperché provveda a liquidare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, indiversa composizione alla quale demanda anche la regolamentazionedelle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno 2026La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]