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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 20157/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28793/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] P TAMBURRI 1/C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1771/2017 depositata il03/10/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, depositata il 3 ottobre 2017 e notificata in pari data, di reiezione del suo appello avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda per la declaratoria di nullità del contratto di apertura di credito concluso la [OSCURATO:SOCIETA]. per difetto di causa, difetto dell’oggetto o illiceità del motivo ovvero, in via subordinata, per la risoluzione di tale contratto per inadempimento, con conseguente accertamento dell’insussistenza di alcuna obbligazione debitoria a suo carico derivante da tale contratto, nonché per la declaratoria di nullità, annullamento o risoluzione dei contratti di costituzione in pegno di valori mobiliari conclusi con la predetta banca, con conseguente condanna di quest’ultima al pagamento della somma di euro 154.937,07, pari all’importo dell’obbligazione garantita, oltre interessi e rivalutazione monetaria; - dall’esame della sentenza impugnata si evince che a sostegno della domanda l’attore aveva allegato che: in occasione dell’esecuzione di operazioni di disinvestimento e reimpiego delle somme in titoli mobiliari, la banca aveva erroneamente accreditato sul suo conto la somma di lire 300 mln., che dal medesimo veniva poi impiegata in altre operazioni; una volta resasi conto dell’errore la banca lo aveva indotto a sottoscrivere un contratto di apertura di credito per un pari importo, con l’intesa che la messa a disposizione della somma doveva considerarsi avvenutamediante il precedente erroneo accredito e a garantire l’adempimento dell’obbligazione restitutoria con la costituzione in pegno di titoli mobiliari in suo possesso, per un importo complessivo di lire 530 mln.; -il giudice di appello, confermando la valutazione del Tribunale, ha escluso che il contratto di apertura di credito fosse affetto dai vizi allegati; -il ricorso è affidato a tre motivi; - resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., succeduta alla [OSCURATO:SOCIETA].; - ciascuna delle parti deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: - va preliminarmente rilevato che la notifica del ricorso è stata eseguita al domicilio eletto dalla banca nel grado di appello (Catania, via G. D’Annunzio, 48, presso lo studio dell’ avv.

G. Sorrentino), ma a soggetto diverso dal procuratore costituito in giudizio (avv. [OSCURATO:PERSONA]), come reso evidente relata di notifica dell’ufficiale giudiziario in cui si dà atto che l’adempimento è stato effettuato mediante consegna a mani proprie dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente, un siffatto vizio non dà luogo a inesistenza della notifica, in quanto l’atto presenta gli elementi costitutivi essenziali idonei a renderlo riconoscibile quale notificazi one (ossia, l'attività di trasmissione svolta dall’ufficiale giudiziario e la consegna del plico), ma a una nullità, in relazione all’errore della persona del destinatario della notifica, sanata, per raggiungimento dello scopo, dalla costituzione in giudizio della parte nei cui confronti la notifica è stata eseguita (cfr., in tema, Cass., Sez.

Un., 20 luglio 2016, n. 14916); - la rilevata nullità della notifica impedisce la decorrenza del termine per la costituzione in giudizio del destinatario dell’atto, con la conseguenza che la costituzione della banca non può ritenersi inammissibile per tardività (cfr., altresì, Cass., sez. un., 19 novembre 2001, n. 14539); -nel merito, con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, n. 2, 1418, secondo comma, e 1842 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che il contratto di apertura di credito fosse assistito dalla causa del tipo negoziale prescelto, benché l’operazione non fosse ad esso riconducibile, essendo caratterizzata da un’erogazione fittizia del denaro ed essendo stata posta in essere al fine di consentire alla banca di porre rimedio all’erroneo accreditamento di una somma di denaro, alla stessa imputabile; - con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1345, 1418, secondo comma, e 1842 cod. civ., per aver la Corte di appello escluso che il contratto di apertura di credito presentasse un motivo illecito per contrasto con il rilievo pubblicistico dell’attività bancaria; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati; - la Corte di appello ha accertato che la banca aveva messo a disposizione del ricorrente una somma di denaro e che questi aveva utilizzato tale somma e che al medesimo non era stata inibita la facoltà di provvedere ad ulteriori utilizzi a seguito del ripristino della provvista; - ha, dunque, desunto dalle caratteristiche dell’operazione la ricorrenza della causa tipica del contratto di apertura di credito, ritenendo non decisiva, in senso contrario, la circostanza che la stipulazione del contratto fosse avvenuta in un momento successiva all’accreditamento e all’utilizzo delle somme; - tale valutazione si sottrae alla censura formulata, in quanto le riferite caratteristiche dell’operazione danno evidenza della sussistenza della causa tipica del contratto di apertura di credito, venendo in rilievo la funzione di finanziamento mediante messa a disposizione di una somma determinata utilizzabile nel tempo; - quanto al riferimento alla « stipulazione del contratto » in epoca successiva alla messa a disposizione del denaro, deve ritenersi, alla luce dell’esame complessivo della decisione, che con tale espressione si sia voluto fare riferimento alla formalizzazione per iscritto del contratto, elemento privo di rilevanza ai fini dell’individuazione del requisito causale; - si osserva, in ogni caso, che l'accertamento da parte del giudice di merito degli elementi costitutivi del negozio giuridico fa presumere, di regola, l'esistenza della corrispondente causa tipica, salva la prova di un diverso intento pratico delle parti(cfr. Cass. 15 luglio 1993, n. 7844); - al riguardo, l’allegazione del ricorrente in ordine alla finalità, comune ad entrambe le parti, che queste avevano voluto perseguire con l’operazione in esame, consistente nel porre rimedio ad un erroneo accreditamento di somme, non si pone in contrasto con la accertata causa negoziale, costituendo l’antecedente fattuale che aveva indotto le parti medesime a convertire un’operazione priva di causa in una avente causa tipica che maggiormente soddisfaceva gli interessi che le stesseintendevano realizzare; - con l’ultimo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1327 e 1453 cod. c iv . e 3, l. 17 febbraio 1992, n. 154, per aver la sentenza impugnata omesso di ravvisare l’ipotesi di risoluzione per inadempimento della banca per mancata messa a disposizione delle somme oggetto del contratto di apertura di credito; -il motivo è inammissibile, in quanto poggia sull’assunto, smenti to dalla Corte di appello, che la banca non abbiamesso a disposizione del ricorrente le somme oggetto del contratto di apertura di credito; -o rbene, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l'accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); - perta nto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28793/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] P TAMBURRI 1/C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1771/2017 depositata il03/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, depositata il 3 ottobre 2017 e notificata in pari data, di reiezione del suo appello avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda per la declaratoria di nullità del contratto di apertura di credito concluso la [OSCURATO:SOCIETA]. per difetto di causa, difetto dell’oggetto o illiceità del motivo ovvero, in via subordinata, per la risoluzione di tale contratto per inadempimento, con conseguente accertamento dell’insussistenza di alcuna obbligazione debitoria a suo carico derivante da tale contratto, nonché per la declaratoria di nullità, annullamento o risoluzione dei contratti di costituzione in pegno di valori mobiliari conclusi con la predetta banca, con conseguente condanna di quest’ultima al pagamento della somma di euro 154.937,07, pari all’importo dell’obbligazione garantita, oltre interessi e rivalutazione monetaria; - dall’esame della sentenza impugnata si evince che a sostegno della domanda l’attore aveva allegato che: in occasione dell’esecuzione di operazioni di disinvestimento e reimpiego delle somme in titoli mobiliari, la banca aveva erroneamente accreditato sul suo conto la somma di lire 300 mln., che dal medesimo veniva poi impiegata in altre operazioni; una volta resasi conto dell’errore la banca lo aveva indotto a sottoscrivere un contratto di apertura di credito per un pari importo, con l’intesa che la messa a disposizione della somma doveva considerarsi avvenutamediante il precedente erroneo accredito e a garantire l’adempimento dell’obbligazione restitutoria con la costituzione in pegno di titoli mobiliari in suo possesso, per un importo complessivo di lire 530 mln.; -il giudice di appello, confermando la valutazione del Tribunale, ha escluso che il contratto di apertura di credito fosse affetto dai vizi allegati; -il ricorso è affidato a tre motivi; - resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., succeduta alla [OSCURATO:SOCIETA].; - ciascuna delle parti deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: - va preliminarmente rilevato che la notifica del ricorso è stata eseguita al domicilio eletto dalla banca nel grado di appello (Catania, via G. D’Annunzio, 48, presso lo studio dell’ avv. G. Sorrentino), ma a soggetto diverso dal procuratore costituito in giudizio (avv. [OSCURATO:PERSONA]), come reso evidente relata di notifica dell’ufficiale giudiziario in cui si dà atto che l’adempimento è stato effettuato mediante consegna a mani proprie dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente, un siffatto vizio non dà luogo a inesistenza della notifica, in quanto l’atto presenta gli elementi costitutivi essenziali idonei a renderlo riconoscibile quale notificazi one (ossia, l'attività di trasmissione svolta dall’ufficiale giudiziario e la consegna del plico), ma a una nullità, in relazione all’errore della persona del destinatario della notifica, sanata, per raggiungimento dello scopo, dalla costituzione in giudizio della parte nei cui confronti la notifica è stata eseguita (cfr., in tema, Cass., Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916); - la rilevata nullità della notifica impedisce la decorrenza del termine per la costituzione in giudizio del destinatario dell’atto, con la conseguenza che la costituzione della banca non può ritenersi inammissibile per tardività (cfr., altresì, Cass., sez. un., 19 novembre 2001, n. 14539); -nel merito, con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, n. 2, 1418, secondo comma, e 1842 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che il contratto di apertura di credito fosse assistito dalla causa del tipo negoziale prescelto, benché l’operazione non fosse ad esso riconducibile, essendo caratterizzata da un’erogazione fittizia del denaro ed essendo stata posta in essere al fine di consentire alla banca di porre rimedio all’erroneo accreditamento di una somma di denaro, alla stessa imputabile; - con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1345, 1418, secondo comma, e 1842 cod. civ., per aver la Corte di appello escluso che il contratto di apertura di credito presentasse un motivo illecito per contrasto con il rilievo pubblicistico dell’attività bancaria; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati; - la Corte di appello ha accertato che la banca aveva messo a disposizione del ricorrente una somma di denaro e che questi aveva utilizzato tale somma e che al medesimo non era stata inibita la facoltà di provvedere ad ulteriori utilizzi a seguito del ripristino della provvista; - ha, dunque, desunto dalle caratteristiche dell’operazione la ricorrenza della causa tipica del contratto di apertura di credito, ritenendo non decisiva, in senso contrario, la circostanza che la stipulazione del contratto fosse avvenuta in un momento successiva all’accreditamento e all’utilizzo delle somme; - tale valutazione si sottrae alla censura formulata, in quanto le riferite caratteristiche dell’operazione danno evidenza della sussistenza della causa tipica del contratto di apertura di credito, venendo in rilievo la funzione di finanziamento mediante messa a disposizione di una somma determinata utilizzabile nel tempo; - quanto al riferimento alla « stipulazione del contratto » in epoca successiva alla messa a disposizione del denaro, deve ritenersi, alla luce dell’esame complessivo della decisione, che con tale espressione si sia voluto fare riferimento alla formalizzazione per iscritto del contratto, elemento privo di rilevanza ai fini dell’individuazione del requisito causale; - si osserva, in ogni caso, che l'accertamento da parte del giudice di merito degli elementi costitutivi del negozio giuridico fa presumere, di regola, l'esistenza della corrispondente causa tipica, salva la prova di un diverso intento pratico delle parti(cfr. Cass. 15 luglio 1993, n. 7844); - al riguardo, l’allegazione del ricorrente in ordine alla finalità, comune ad entrambe le parti, che queste avevano voluto perseguire con l’operazione in esame, consistente nel porre rimedio ad un erroneo accreditamento di somme, non si pone in contrasto con la accertata causa negoziale, costituendo l’antecedente fattuale che aveva indotto le parti medesime a convertire un’operazione priva di causa in una avente causa tipica che maggiormente soddisfaceva gli interessi che le stesseintendevano realizzare; - con l’ultimo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1327 e 1453 cod. c iv . e 3, l. 17 febbraio 1992, n. 154, per aver la sentenza impugnata omesso di ravvisare l’ipotesi di risoluzione per inadempimento della banca per mancata messa a disposizione delle somme oggetto del contratto di apertura di credito; -il motivo è inammissibile, in quanto poggia sull’assunto, smenti to dalla Corte di appello, che la banca non abbiamesso a disposizione del ricorrente le somme oggetto del contratto di apertura di credito; -o rbene, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l'accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); - perta nto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,
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