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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 18748/2026

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[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forzadi procura speciale e nomina poste in calce alla comparsa di costituzionedepositata il 5 dicembre 2024, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codicefiscale [OSCURATO:PERSONA] 59A06 G224 W) ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale LVRLNE 66T46 L157 Z).- RICORRENTE –CONTROil [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delsindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in ragione di procuraspeciale e nomina poste in calce al controricorso, congiuntamente edisgiuntamente, dagli avv.ti dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codiceNumero registro generale 20224/2022Numero sezionale 3755/2026Numero di raccolta generale 18748/2026Data pubblicazione 09/06/2026fiscale [OSCURATO:PERSONA] 72E22 I163 X) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale PZZGCM 62L29 G190 E).- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza n. 993/13/2022 della Commissionetributaria regionale della Campania, depositata in data 25 gennaio2022, non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 30 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La controversia riguarda il «canone sostitutivo dell’impostacomunale sulla pubblicità» relativo all’anno 2016, di cui all’avviso diaccertamento indicato in atti, richiesto dal Comune di Napoli conriferimento a plurimi impianti pubblicitari realizzati dalla contribuentesul suolo comunale.2.

Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionaledella Campania accoglieva l’appello proposto dal Comune di Napoliavverso la sentenza n. 3478/29/2021 della Commissione tributariaprovinciale di Napoli, affermando, dopo la ricostruzione del quadronormativo (primario e secondario) ed in linea con la ribaditagiurisprudenza della Commissione territoriale, che:- il Comune di Napoli, con la deliberazione n. 419/1999, non avevaistituito, in luogo dell'imposta comunale sulla pubblicità (da ora ancheI.C.P.), il canone previsto dall'art. 62 d.lgs. n. 446/1997 (canone perl’installazione dei mezzi pubblicitari, cd.

C.I.M.P.), in quanto ilregolamento attuativo stabilito dal citato art. 62 non veniva adottato,restando solo un obiettivo programmatico, né esso poteva individuarsiNumero registro generale 20224/2022Numero sezionale 3755/2026Numero di raccolta generale 18748/2026Data pubblicazione 09/06/2026nella citata deliberazione del consiglio comunale n. 419/1999, cheaveva approvato il Piano Generale degli [OSCURATO:PERSONA];- il Comune di Napoli aveva continuato ad applicare l'impostacomunale sulla pubblicità in base alle tariffe di cui all'art. 12 d.lgs. n.507/1993, aggiornate con la deliberazione del consiglio comunale n.80/1998, in conformità al disposto di cui all'art. 11, punto 10, dellalegge n. 449/1997 (aumento del 20%);- all'imposta comunale sulla pubblicità (e quindi, al tributo), venivaaggiunto il «canone per la locazione dei luoghi pubblici necessariall'installazione degli impianti» (così a pagina n. 6 della sentenza), dettocumulo risultando consentito, ai sensi dell'art. 9, comma 7, d.lgs. n.507/1993, precisando che non si trattava di un tributo (come l'I.C.P. o ilC.I.M.P.), ma di un «canone concessorio, il cui presupposto applicativoè ravvisabile nella sottrazione dell'area o dello spazio pubblico alsistema della viabilità e quindi all'uso generalizzato (cfr.

CassazioneSSUU 21545/2017)» (così nella sentenza priva di numerazione), canonequesto introdotto dal predetto Piano Generale degli [OSCURATO:PERSONA],che ne aveva determinato le tariffe in base alle zone di insediamentodegli impianti, prevedendone l'entrata in vigore in via progressiva neglianni 2000-2002, nella misura del 30% nel 2000, del 60% nel 2001 edel 100% nel 2002;- l'emolumento, sia pure impropriamente definito «"canonesostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità"», non andava confusocon il C.I.M.P. di cui all'art. 62 d.lgs. n. 446/1997, in quanto in essosono accorpati, con la stessa base di calcolo (ovvero la superficiepubblicitaria), l'imposta comunale sulla pubblicità ex art. 7 d.lgs. n.507/1993 (tributo) ed il canone concessorio per la locazione dei luoghipubblici di installazione degli impianti pubblicitari ex art., 9 comma 7,del medesimo decreto;Numero registro generale 20224/2022Numero sezionale 3755/2026Numero di raccolta generale 18748/2026Data pubblicazione 09/06/2026- non si era, quindi, verificato alcun aumento tariffario del C.I.M.P.in misura superiore al 25% rispetto alle tariffe dell'ICP, asseritamentestabilite con ordinanza sindacale del 31 dicembre 2001, poi annullatacon sentenza del T.A.R. del 2006, passata in giudicato, poiché dettaordinanza non aveva determinato le nuove tariffe C.I.M.P., ma si eralimitata a convertire in euro le previgenti tariffe dell'imposta comunalesulla pubblicità e del canone per la locazione dei luoghi;- le voci e le tariffe del «"canone sostitutivo dell’imposta sullapubblicità"» (così in sentenza) erano state rese conoscibili aicontribuenti, in quanto trasfusi in atti amministrativi generali e tariffarioggetto di pubblicazione, sicché la mancata specificazione nell'attoimpositivo delle diverse componenti, tributaria e non tributaria, nonpoteva essere invocata a sostegno dell'illegittimità dell'avviso diaccertamento;- la componente tributaria di detto canone, costituita esclusivamentedall'I.C.P., non aveva subito illegittime maggiorazioni rispetto alle tariffeoriginarie di cui all'art. 12 d.lgs. n. 507/1997, aggiornate condeliberazione del consiglio comunale n. 80/1998;- nella fattispecie non erano riscontrabili illegittimi aumenti delC.I.M.P. in violazione dell’art. 62 d.lgs. n. 446/1997, bensì solo deiprogressivi aumenti della componente non tributaria del canone,costituita dal canone per la locazione dei luoghi pubblici che avevasostituito la tassa di occupazione delle aree e spazi pubblici, applicatosecondo i criteri di cui all'art. 3 Norme di Attuazione del P.G.I. del 1999;- a prescindere dall’improprio nomem iuris utilizzato per indicarel’emolumento, emerge che la società contribuente, la quale «[…] muoveda un'errata interpretazione della Deliberazione n. 419/1999 emanata aisensi e per gli effetti del Dlgs. 507/1993 e dell'Ordinanza Sindacale delNumero registro generale 20224/2022Numero sezionale 3755/2026Numero di raccolta generale 18748/2026Data pubblicazione 09/06/202631 dicembre 2001, non ha fornito la prova né dell'intervenutaeliminazione del tributo originario (ICP) e della sua sostituzione con ilnuovo tributo (CIMP) con apposito regolamento attuativo, ai sensidell'art. 62 Dlgs. 446/1997 nè della riconducibilità degli importiasseritamente richiesti in eccedenza alla normativa statale ad illegittimiaumenti della componente tributaria di detto emolumento» (così apagina n. 7 della a sentenza impugnata).3.

Con ricorso notificato il 25 luglio 2022 al Comune di Napoli, [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, chiedendol’annullamento della sentenza impugnata sulla base di cinque motivi diimpugnazione, successivamente illustrati con memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.4.

Il Comune di Napoli notificava controricorso in data 3 ottobre2022, successivamente depositando la memoria di cui all’art. 380-bis.1.c.p.c., chiedendo il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso va accolto, in applicazione del criterio della ragione piùliquida (v., ex multis, da ultimo, Cass., Sez.

T., 10 dicembre 2025, n.32157 e Cass., Sez.

T., 16 dicembre 2025, n. 32838) in relazione al suoquinto motivo.Ciò non senza aver prima respinto, per ragioni di ordine logico-giuridico, stante la sua natura pregiudiziale, il terzo motivo di ricorso.2.

Con la terza censura, la contribuente ha eccepito, con riferimentoall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., l’«error in iudicando perviolazione dell’art. 2909 c.c. in relazione al giudicato esterno formatosi,tra le stesse parti, sulla sentenza della Commissione tributariaNumero registro generale 20224/2022Numero sezionale 3755/2026Numero di raccolta generale 18748/2026Data pubblicazione 09/06/2026provinciale di Napoli n. 1194/2019 relativamente all’anno di imposta(2014) e ad un avviso di accertamento identico nel titolo e nelle tariffe.2.1.

La doglianza non può essere accolta.A tacer d’altro, infatti, dai contenuti della predetta sentenza(riportati in ricorso) emerge che la valutazione della Commissioneprovinciale risulta fondata sul rilievo dell’inapplicabilità della tariffaordinaria dell’I.C.P. dall’anno di imposta 2002, per essere statasostituita dal C.I.M.P., nonché sulla considerazione del menzionatogiudicato amministrativo, mentre nella sentenza impugnata è stataconsiderata legittima l’applicazione della tariffa di cui all’art. 12 d.lgs. n.507/1993 (come aggiornata con delibera consiliare n. 80/1998 ed inbase al disposto dell’art. 11, punto 10, della legge n. 449/1997), nonessendo stato riconosciuto operativo il C.I.M.P. per non essere statoadottato il relativo regolamento e reputando, invece, non rilevante, aifini che occupano, la predetta sentenza del TAR.Le due pronunce si differenziano, quindi, per una diversa valutazionegiuridica dei medesimi fatti, il che esclude che possa essere utilmenteinvocato il giudicato esterno, giacchè l'attività interpretativa delle normegiuridiche compiuta da un giudice, in quanto consustanziale allo stessoesercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limiteall’attività esegetica esercitata da un altro giudice, dovendosi richiamarea tal proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dallaefficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.c., rispetto a quelloimposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello "stare decisis"(cioè del-precedente giurisprudenziale vincolante"), che non trovariconoscimento nell'attuale ordinamento processuale (così Cass., Sez.

V,7 aprile 2022, n. 11331, che richiama Cass., Sez. 5, 21 ottobre 2013, n.23723; Cass., Sez. 5, 15 luglio 2016, n. 14509 e Cass., Sez.

T., 1°giugno 2021, n. 15215/2021).Numero registro generale 20224/2022Numero sezionale 3755/2026Numero di raccolta generale 18748/2026Data pubblicazione 09/06/2026Difatti, l’interpretazione e l’individuazione della norma giuridicaposta a fondamento della pronuncia sulla domanda/eccezione nonlimitano il giudice dell'impugnazione nell'esercizio del suo potere diindividuare ed interpretare la disposizione applicabile al casocontroverso e non sono, quindi, suscettibili di passare in giudicatoautonomamente dalla domanda o dal capo di essa cui si riferiscono,assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alladecisione (così sempre, Cass. Sez.

V, 7 aprile 2022, n. 11331, cherichiama Cass.

I sez. 29 aprile 1976 n 1531; Cass., Sez.

L., 23dicembre 2003, n. 19679; Cass. Sez.

III, 20 ottobre 2010, n, 216561;Cass., Sez.

V, 21 ottobre 2013, n. 23723 e nello stesso Cass., Sez.

T.23 marzo 2023).3.

Con la quinta ragione di contestazione, sviluppata in terminisubordinati al mancato accoglimento del quarto motivo diimpugnazione, la contribuente ha eccepito, con riguardo all’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c. l’«error in iudicando: violazione delprincipio di autonomia dell’obbligazione tributaria in base al quale ledisposizioni di legge che riguardano ciascun periodo d’imposta hannoeffetti a partire dall’anno successivo alla loro entrata in vigore;violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 212 edell’art. 54 del D. Lgs. n. 446/97; violazione dell’art. 23 del D.L.83/2012 (convertito in Legge 7.8.2012, n. 134, oggetto della norma diinterpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 739, della Legge28.12.2015, n. 208); violazione dell’art. 9, comma 7, del D. Lgs. n.507/1993 (novellato dall’art. 145, comma 55 della Legge 23.12.2000,n. 388)» (v. pagine nn. 32 e 33 del ricorso).3.1.

Il tema in questione ha costituito oggetto di recente e ripetutoesame da parte di questa Corte (v.

Cass., Sez.

T., 5 luglio 2023, n.19017; Cass., Sez.

T., 14 luglio 2023, n. 20218; Cass., Sez.

T., 23Numero registro generale 20224/2022Numero sezionale 3755/2026Numero di raccolta generale 18748/2026Data pubblicazione 09/06/2026giugno 2025, n. 16850; Cass., Sez.

T., 10 dicembre 2025, n. 32157;Cass., Sez.

T., 16 dicembre 2025, n. 32838, cui adde, da ultimo, Cass.,Sez.

T., 1° giugno 2026, nn. 17175 e 17176).3.2.

Va sul punto richiamata la normativa secondaria di riferimentoben nota alle parti; e, dunque, in particolare:- le deliberazioni del Consiglio comunale di Napoli n. 80 del 26febbraio 1998 e n.5 dell’11maggio 2001 con cui venne maggiorata latariffa relativa all’I.C.P.M.;- la deliberazione del Consiglio comunale n. 296 del 24 settembre1999, confermata dalla deliberazione del medesimo Consiglio n. 419 del15 ottobre 1999, con cui venne approvato il Piano Generale degliImpianti (P.G.I.);- le norme di attuazione del P.G.I. che avevano previsto, all’art. 3,un canone espresso in metri quadrati, non di proiezione, ma disuperficie pubblicitaria, da accorpare al canone sostitutivo dell’impostacomunale sulla pubblicità, con previsione che dal 1° gennaio 2002veniva accorpato al canone sostitutivo dell’imposta comunale sullapubblicità;- la disposizione resa dal Dirigente del Servizio di PoliziaAmministrativa presso il [OSCURATO:PERSONA] dell’11maggio 2001, n. 5, con cui veniva confermata la tariffa di £ 38.400/mq.fino al 31 dicembre 2001 e disapplicate, sino al 31 dicembre 2001, letariffe commisurate alla superficie pubblicitaria, chiarendo «la nonassimilabilità del canone istituito dal Comune di Napoli al canonesostitutivo della TOSAP»;- la sentenza del T.A.R. della Campania, Sez. 3^, del 14 giugno2004, n. 9438 (poi passata in giudicato) che aveva annullato l’ordinanzaNumero registro generale 20224/2022Numero sezionale 3755/2026Numero di raccolta generale 18748/2026Data pubblicazione 09/06/2026sindacale n. 223 del 31 dicembre 2001, la quale aveva ordinatol’approvazione delle tariffe in euro dei canoni pubblicitari in attuazionedelle regole già sancite con decorrenza dal 1° gennaio 2002 dal PianoGenerale degli Impianti.3.3.

Ciò posto, vanno qui ribadite le ragioni già espresse dallemenzionate pronunce, ai cui contenuti pure si rimanda, confermando, inassenza di argomenti contrari, quanto segue:- la sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), dicui al d.lgs. n. 507/1993, con il canone per l'installazione dei mezzipubblicitari (C.I.M.P.), di cui all'art. 62 d.lgs. n. 446/1997, postulal'imprescindibile emanazione di un apposito regolamento dal contenutoconforme ai criteri previsti dal comma 2 del citato art. 62, la cui carenzanon può essere supplita dall'eventuale approvazione del piano generaledegli impianti pubblicitari (P.G.I.), che è atto generale non normativo,con funzione autonoma e distinta dal regolamento, nonostante laprevisione in esso contenuta, cui va attribuito valore meramenteprogrammatico della relativa istituzione;- in difetto del citato regolamento, l'imposta comunale sullapubblicità (I.C.P.) continua a trovare applicazione secondo le tariffevigenti ratione temporis ed è cumulabile, oltre che con la tassa perl'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) o con il canone perl'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), anche con ilcanone concessorio per l'occupazione di spazi pubblici, senza lalimitazione prevista dall'art. 62, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 446/1997,nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della legge n.448/2001;- la carenza del regolamento istitutivo del canone per l'installazionedei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) e l’annullamento in sede giudiziale, daNumero registro generale 20224/2022Numero sezionale 3755/2026Numero di raccolta generale 18748/2026Data pubblicazione 09/06/2026parte del giudice amministrativo, della tariffa corrispondente al canoneper l'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) impedivanol’operatività, dall’1 gennaio 2002, della relativa disciplina [secondo laprevisione della delibera approvativa del piano generale degli impiantipubblicitari (PGI)], consentendo l’ultrattività della previgente disciplinadell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), alla quale l’attoimpositivo dovrà essere riferito, al di là del nomen iuris adoperato perl’indicazione del tributo, in ragione dell’alternatività sancita dall’art. 62d.lgs. n. 446/1997, tra l’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) ed ilcanone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.);- quanto all’esigibilità, a titolo di I.C.P., per l’anno di riferimento,degli incrementi tariffari deliberati ai sensi dell’art. 11, comma 10, d.lgs.n. 449/1997, va dato conto della previsione dell’art. 1, comma 739,della legge n. 208/2015, secondo cui «L'articolo 23, comma 7, deldecreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11,comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltàdei Comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sullapubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effettoper i Comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data dientrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-leggen. 83 del 2012»;- detta norma va intesa, alla luce dell’interpretazione offertane dallasentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 30 gennaio 2018, nelsenso che anche gli aumenti tariffari deliberati dai Comuni prima del 26giugno 2012 possano avere efficacia soltanto fino al 31 dicembre 2012,ripristinandosi a partire dall’1 gennaio 2013 il regime delle “tariffe base”di cui all’art. 12 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507;Numero registro generale 20224/2022Numero sezionale 3755/2026Numero di raccolta generale 18748/2026Data pubblicazione 09/06/2026- ne consegue la nullità degli avvisi di accertamento per l’impostacomunale di pubblicità (I.C.P.) che – anche sotto l’illegittimo predicatodi canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) - abbianofatto applicazione delle tariffe maggiorate con decorrenza dall’anno2013, ancorché deliberate prima del 26 giugno 2012;- per il resto, in linea di principio, si è osservato (v.

Cass., Sez.

T.,14 luglio 2023, n. 20218, ripresa da Cass., Sez.

T., 16 dicembre 2025,n. 32838 e poi da Cass., Sez.

T.,1° giugno 2026, nn. 17175 e 17176)che il prelievo tributario alternativo per imposta comunale sullapubblicità (I.C.P.) ovvero per canone per l’installazione dei mezzipubblicitari (C.I.M.P.) è cumulabile con il canone concessorio nontributario, data la diversità del titolo di pagamento e considerato che lostesso legislatore ha espressamente stabilito per l'imposta comunalesulla pubblicità (I.C.P.), all'art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1997, chel'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassaper l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento dicanoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, allaeffettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario;- la diversità dei presupposti rende cumulabili anche i tributialternativi I.C.P./C.I.M.P., da un lato, e i prelievi T.O.S.A.P./C.O.S.A.P.,alla luce della disciplina normativa (art. 9, comma 7, d.lgs. n.507/1997; come modificato dal comma 55 dell'art. 145 della legge n.388/2000) e prevede, anzi, che la tariffa del C.I.M.P. sia «comprensiva»della T.O.S.A.P. o del C.O.S.A.P. (comma 2, lett. d, dell'art. 62 d.lgs. n.446/1997; lettera modificata dal comma 5, lett. b), dell'art. 10 dellalegge n. 448/2001) (cfr., sul punto, Cass. Sez.

T., 10 dicembre 2025, n.32157; Cass., Sez.

T., 16 dicembre 2025, n. 32838; Cass., Sez. 5^, 5novembre 2004, n. 21215; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2006, n. 23244;Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2009, nn. 19841, 19842 e 19843; Cass.,Numero registro generale 20224/2022Numero sezionale 3755/2026Numero di raccolta generale 18748/2026Data pubblicazione 09/06/2026Sez. 5^, 5 luglio 2017, nn. 16538, 16539 e 16540; Cass., Sez. 2^, 3maggio 2018, n. 10499; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4078, cuiadde, Cass., Sez.

T, 1° giugno 2026, nn. 17175 e 17176);- la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 26 febbraio1998, n. 8, tuttora in vigore, per il suo contenuto, non attiene né allaT.O.S.A.P. di cui agli 38 e 39 d.lgs. n. 507/1993, né al prelievo dinatura non tributaria (Corte Cost., 14 marzo 2008, n. 64; Corte Cost., 8maggio 2009, n. 141) denominato C.O.S.A.P., non essendo mairichiamati, neppure indirettamente, nella suddetta deliberazione, laquale si riferisce, invece, alle ipotesi di concessione per occupazione (disuoli e aree pubbliche, sia pure limitatamente all'occupazione medianteimpianti pubblicitari) poste a base dei suddetti prelievi, ma che con essinon si identificano, come dimostrato dalla previsione legislativa delladetraibilità dall'importo dovuto per T.O.S.A.P./C.O.S.A.P.dell'ammontare del canone concessorio «riscosso» (v. art. 63, comma3, d.lgs. n. 446/1997);- gli artt. 1 e 2 del regolamento comunale per l’applicazionedell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) avevano previsto, ex art.9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993, un canone per la locazione degliimpianti pubblici, espresso in mq. di proiezione pubblicitaria edeterminato a seconda delle zone di installazione in aggiunta allavecchia imposta sulla pubblicità, anche dopo l’1 gennaio 2002, nonessendo stata approvata (con l’adozione di una nuova tariffa, dopol’annullamento della tariffa contra legem da parte del giudiceamministrativo) la normativa di attuazione ex art. 62 d.lgs. n.446/1997, per l’introduzione del C.I.M.P., a prescindere dalla merariserva del Comune di Napoli sulla sua adozione con decorrenza dall’1gennaio 2002;Numero registro generale 20224/2022Numero sezionale 3755/2026Numero di raccolta generale 18748/2026Data pubblicazione 09/06/2026- pertanto, non essendo stato ancora adottato il canone perl’installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) e restando ancora invigore l’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), dopo l’annullamentodell’ordinanza adottata dal Sindaco il 31 dicembre 2001, n. 223, daparte del giudice amministrativo (con sentenza passata in giudicato), illimite fissato dall’art. 62, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 446/1997 (neltesto novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della legge n. 448/2000),non poteva valere anche per la determinazione del canone perl’occupazione di spazi pubblici, di cui la contribuente era obbligata allacorresponsione in aggiunta all’imposta comunale sulla pubblicità(I.C.P.).3.4.

Per le suddette ragioni, la censura in esame va accolta,osservando, in conclusione ed in sintesi, per quanto più direttamenterileva, che i principi rilevanti ed applicabili alla fattispecie in rassegnavanno così ricapitolati:a). gli aumenti tariffari deliberati dai Comuni prima del 26 giugno2012 possono avere efficacia soltanto fino al 31 dicembre 2012,ripristinandosi a partire dall’1 gennaio 2013 il regime delle “tariffe base”di cui all’art. 12 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con conseguentenullità degli avvisi di accertamento per l’imposta comunale di pubblicità(ICP) che abbiano fatto applicazione delle tariffe maggiorate condecorrenza dall’anno 2013, ancorché deliberate prima del 26 giugno2012;b). la carenza del regolamento istitutivo del canone perl'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) impediva l’operatività,dall’1 gennaio 2002, della relativa disciplina [secondo la previsione delladelibera approvativa del piano generale degli impianti pubblicitari(P.G.I.) e relativa norma di attuazione], consentendo l’ultrattività dellaNumero registro generale 20224/2022Numero sezionale 3755/2026Numero di raccolta generale 18748/2026Data pubblicazione 09/06/2026previgente disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), allaquale l’atto impositivo dovrà essere riferito;c). con la perdurante applicazione dell’imposta comunale sullapubblicità (I.C.P.), restava operativa, ex art. 9, comma 7, d.lgs. n.507/1993, il canone per la locazione degli impianti pubblici espresso inmq. di proiezione pubblicitaria e determinato a seconda delle zone diinstallazione in aggiunta alla vecchia imposta sulla pubblicità, anchedopo l’1 gennaio 2002, non potendo trovare applicazione il metodo dicalcolo di cui all’art. 3 delle norme di attuazione del P.G.I, il qualepresupponeva l’operatività del C.I.M.P., qui negata per le ragioni sopraesposte.3.5.

Va solo aggiunto che non preclude la soluzione che precedequanto dedotto dal Comune nella parte in cui ha richiamato laprevisione dell’art. 243-bis, comma 8, lett. a), d.lgs. n. 142/2000 (“T.U.delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”), quale introdotto dall’art.3, comma 1, lett. r), del d.l. 174/2012 convertito, con modificazioni,dalla legge n. 213/2012 (“Disposizioni urgenti in materia di finanza efunzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni infavore delle zone terremotate nel maggio 2012”), a tenore del quale:«Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, pertutto il periodo di durata del piano: a) l'ente può deliberare le aliquote otariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche inderoga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente».Come, infatti, già osservato da questa Corte, tale deroga èespressamente condizionata – oltre che alla preventiva adesionedell’ente locale alla «procedura di riequilibrio finanziario pluriennale», inpresenza di «squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare ildissesto finanziario» (comma 1 del citato art. 243-bis) – alla successivaadozione di un’apposita deliberazione in materia tariffaria, che non puòNumero registro generale 20224/2022Numero sezionale 3755/2026Numero di raccolta generale 18748/2026Data pubblicazione 09/06/2026che essere logicamente successiva all’entrata in vigore della normaabilitante (11 ottobre 2012).Laddove, nel caso di specie, il Comune aveva aderito alla proceduradi riequilibrio finanziario pluriennale, ma non aveva mai deciso ilsuccessivo incremento fino alla misura massima delle tariffe relative aitributi locali (in deroga alle limitazioni vigenti), non potendo valere a talfine (“allora per ora”) – per la fattispecie in disamina - la deliberazioneadottata a suo tempo dal Consiglio Comunale il 26 febbraio 1998, n. 80,con la quale era stato approvato l’aumento fino al 20% della tariffa-base per l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), in quanto la relativaefficacia era definitivamente cessata (il 31 dicembre 2012) conl’abrogazione dell’art. 11, comma 10, del d.lgs. 27 dicembre 1997, n.449, da parte dell’art. 23, comma 7, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,secondo l’interpretazione autentica del comma 739, della legge 28dicembre 2015, n. 208 (così Cass., Sez.

T., 16 dicembre 2025, n.32838, ripresa da Cass., Sez.

T, 1° giugno 2026, nn. 17175 e 17176citt.).3.6.

La pronuncia impugnata, per larga parte coerente con quantosopra esposto, non ha fatto applicazione di tali principi nella parte in cuiha ritenuto applicabile, per l’anno di imposta 2016, alla tariffa I.C.P. lamaggiorazione del 20% stabilita dalla deliberazione n. 89/1998 eladdove ha considerato legittima la commisurazione del canone dioccupazione in base ai metri quadri di superfice pubblicitaria e non inbase al criterio di cui all’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993, basatosulla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario(cd. proiezione pubblicitaria).Numero registro generale 20224/2022Numero sezionale 3755/2026Numero di raccolta generale 18748/2026Data pubblicazione 09/06/2026Per tali motivi, la pronuncia va cassata per un nuovo accertamentoprincipi.4.

Resta - come anticipato – assorbito, perché reso ininfluente pereffetto dell’accoglimento della censura appena esaminata, lo scrutiniodei restanti motivi, con i quali la contribuente ha dedotto:(i) - (primo motivo), secondo il canone censorio di cui all’art. 360,primo comma, num. 4., c.p.c., l’«error in procedendo: nullità dellasentenza per omessa pronuncia sui tre specifici motivi dell’appello esulle eccezioni opposte dall’appellata con memoria [OSCURATO:DATA_NASCITA] –Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato exart. 112 c.p.c.» (v. pagina n. 20 del ricorso);(ii) - (secondo motivo), con riferimento all’art. 360, primo comma,num. 4, c.p.c., l’«error in procedendo per inosservanza del principio dinon contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., non avendo la C.T.R. posto afondamento della sentenza elementi di fatto attestati dai documenti aglicomma, num. 5, cod. proc. civ. l’«error in iudicando per omessamotivazione ed esame di fatti decisivi, costitutivi delle domande edeccezioni opposte dalla ricorrente appellata, documentalmente provati,che sono stati oggetto di discussione tra le parti e che, ove valutati,avrebbero comportato una pronuncia di accoglimento» (v. pagina n. 23del ricorso);(iii) - (quarto motivo), in relazione all’art. 360, primo comma, num.3, c.p.c. l’«error in iudicando: violazione della riserva di legge in materiatributaria sancita dall’art. 23 della Costituzione in rapporto all’art. 52 delD.

Lgs. n. 446/97; violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 7,del D. Lgs. n. 507/93, riferito esclusivamente all’ICP; violazione dell’art.Numero registro generale 20224/2022Numero sezionale 3755/2026Numero di raccolta generale 18748/2026Data pubblicazione 09/06/202662, comma 2, lett. d e f del D. Lgs. n. 446/97, secondo il quale il CIMPcopre anche la tassazione dell’occupazione di suolo pubblicodell’impianto e deve perciò essere ridotto di almeno un terzo per gliimpianti su suolo privato», nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma,nn. 3 e 5, cod. proc. civ. l’«error in iudicando per violazione del limitemassimo delle tariffe CIMP fissato all’art. 62 comma 2, lett. d) e f) delD.

Lgs. n. 446/97 e per omessa considerazione di un fatto decisivo,documentalmente provato e mai contestato dalle parti appellate checomporta l’accoglimento del ricorso di primo grado» (v. pagina n. 29 delricorso).5.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivoaccolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania, in diversa composizione, anche per regolare lespese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo del ricorso, rigetta il terzo, dichiaraassorbito l’esame dei restanti motivi; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione,anche per disciplinare le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forzadi procura speciale e nomina poste in calce alla comparsa di costituzionedepositata il 5 dicembre 2024, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codicefiscale [OSCURATO:PERSONA] 59A06 G224 W) ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale LVRLNE 66T46 L157 Z).- RICORRENTE –CONTROil [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delsindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in ragione di procuraspeciale e nomina poste in calce al controricorso, congiuntamente edisgiuntamente, dagli avv.ti dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codiceNumero registro generale 20224/2022Numero sezionale 3755/2026Numero di raccolta generale 18748/2026Data pubblicazione 09/06/2026fiscale [OSCURATO:PERSONA] 72E22 I163 X) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale PZZGCM 62L29 G190 E).- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza n. 993/13/2022 della Commissionetributaria regionale della Campania, depositata in data 25 gennaio2022, non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 30 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia riguarda il «canone sostitutivo dell’impostacomunale sulla pubblicità» relativo all’anno 2016, di cui all’avviso diaccertamento indicato in atti, richiesto dal Comune di Napoli conriferimento a plurimi impianti pubblicitari realizzati dalla contribuentesul suolo comunale.2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionaledella Campania accoglieva l’appello proposto dal Comune di Napoliavverso la sentenza n. 3478/29/2021 della Commissione tributariaprovinciale di Napoli, affermando, dopo la ricostruzione del quadronormativo (primario e secondario) ed in linea con la ribaditagiurisprudenza della Commissione territoriale, che:- il Comune di Napoli, con la deliberazione n. 419/1999, non avevaistituito, in luogo dell'imposta comunale sulla pubblicità (da ora ancheI.C.P.), il canone previsto dall'art. 62 d.lgs. n. 446/1997 (canone perl’installazione dei mezzi pubblicitari, cd. C.I.M.P.), in quanto ilregolamento attuativo stabilito dal citato art. 62 non veniva adottato,restando solo un obiettivo programmatico, né esso poteva individuarsiNumero registro generale 20224/2022Numero sezionale 3755/2026Numero di raccolta generale 18748/2026Data pubblicazione 09/06/2026nella citata deliberazione del consiglio comunale n. 419/1999, cheaveva approvato il Piano Generale degli [OSCURATO:PERSONA];- il Comune di Napoli aveva continuato ad applicare l'impostacomunale sulla pubblicità in base alle tariffe di cui all'art. 12 d.lgs. n.507/1993, aggiornate con la deliberazione del consiglio comunale n.80/1998, in conformità al disposto di cui all'art. 11, punto 10, dellalegge n. 449/1997 (aumento del 20%);- all'imposta comunale sulla pubblicità (e quindi, al tributo), venivaaggiunto il «canone per la locazione dei luoghi pubblici necessariall'installazione degli impianti» (così a pagina n. 6 della sentenza), dettocumulo risultando consentito, ai sensi dell'art. 9, comma 7, d.lgs. n.507/1993, precisando che non si trattava di un tributo (come l'I.C.P. o ilC.I.M.P.), ma di un «canone concessorio, il cui presupposto applicativoè ravvisabile nella sottrazione dell'area o dello spazio pubblico alsistema della viabilità e quindi all'uso generalizzato (cfr. CassazioneSSUU 21545/2017)» (così nella sentenza priva di numerazione), canonequesto introdotto dal predetto Piano Generale degli [OSCURATO:PERSONA],che ne aveva determinato le tariffe in base alle zone di insediamentodegli impianti, prevedendone l'entrata in vigore in via progressiva neglianni 2000-2002, nella misura del 30% nel 2000, del 60% nel 2001 edel 100% nel 2002;- l'emolumento, sia pure impropriamente definito «"canonesostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità"», non andava confusocon il C.I.M.P. di cui all'art. 62 d.lgs. n. 446/1997, in quanto in essosono accorpati, con la stessa base di calcolo (ovvero la superficiepubblicitaria), l'imposta comunale sulla pubblicità ex art. 7 d.lgs. n.507/1993 (tributo) ed il canone concessorio per la locazione dei luoghipubblici di installazione degli impianti pubblicitari ex art., 9 comma 7,del medesimo decreto;Numero registro generale 20224/2022Numero sezionale 3755/2026Numero di raccolta generale 18748/2026Data pubblicazione 09/06/2026- non si era, quindi, verificato alcun aumento tariffario del C.I.M.P.in misura superiore al 25% rispetto alle tariffe dell'ICP, asseritamentestabilite con ordinanza sindacale del 31 dicembre 2001, poi annullatacon sentenza del T.A.R. del 2006, passata in giudicato, poiché dettaordinanza non aveva determinato le nuove tariffe C.I.M.P., ma si eralimitata a convertire in euro le previgenti tariffe dell'imposta comunalesulla pubblicità e del canone per la locazione dei luoghi;- le voci e le tariffe del «"canone sostitutivo dell’imposta sullapubblicità"» (così in sentenza) erano state rese conoscibili aicontribuenti, in quanto trasfusi in atti amministrativi generali e tariffarioggetto di pubblicazione, sicché la mancata specificazione nell'attoimpositivo delle diverse componenti, tributaria e non tributaria, nonpoteva essere invocata a sostegno dell'illegittimità dell'avviso diaccertamento;- la componente tributaria di detto canone, costituita esclusivamentedall'I.C.P., non aveva subito illegittime maggiorazioni rispetto alle tariffeoriginarie di cui all'art. 12 d.lgs. n. 507/1997, aggiornate condeliberazione del consiglio comunale n. 80/1998;- nella fattispecie non erano riscontrabili illegittimi aumenti delC.I.M.P. in violazione dell’art. 62 d.lgs. n. 446/1997, bensì solo deiprogressivi aumenti della componente non tributaria del canone,costituita dal canone per la locazione dei luoghi pubblici che avevasostituito la tassa di occupazione delle aree e spazi pubblici, applicatosecondo i criteri di cui all'art. 3 Norme di Attuazione del P.G.I. del 1999;- a prescindere dall’improprio nomem iuris utilizzato per indicarel’emolumento, emerge che la società contribuente, la quale «[…] muoveda un'errata interpretazione della Deliberazione n. 419/1999 emanata aisensi e per gli effetti del Dlgs. 507/1993 e dell'Ordinanza Sindacale delNumero registro generale 20224/2022Numero sezionale 3755/2026Numero di raccolta generale 18748/2026Data pubblicazione 09/06/202631 dicembre 2001, non ha fornito la prova né dell'intervenutaeliminazione del tributo originario (ICP) e della sua sostituzione con ilnuovo tributo (CIMP) con apposito regolamento attuativo, ai sensidell'art. 62 Dlgs. 446/1997 nè della riconducibilità degli importiasseritamente richiesti in eccedenza alla normativa statale ad illegittimiaumenti della componente tributaria di detto emolumento» (così apagina n. 7 della a sentenza impugnata).3. Con ricorso notificato il 25 luglio 2022 al Comune di Napoli, [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, chiedendol’annullamento della sentenza impugnata sulla base di cinque motivi diimpugnazione, successivamente illustrati con memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.4. Il Comune di Napoli notificava controricorso in data 3 ottobre2022, successivamente depositando la memoria di cui all’art. 380-bis.1.c.p.c., chiedendo il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso va accolto, in applicazione del criterio della ragione piùliquida (v., ex multis, da ultimo, Cass., Sez. T., 10 dicembre 2025, n.32157 e Cass., Sez. T., 16 dicembre 2025, n. 32838) in relazione al suoquinto motivo.Ciò non senza aver prima respinto, per ragioni di ordine logico-giuridico, stante la sua natura pregiudiziale, il terzo motivo di ricorso.2. Con la terza censura, la contribuente ha eccepito, con riferimentoall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., l’«error in iudicando perviolazione dell’art. 2909 c.c. in relazione al giudicato esterno formatosi,tra le stesse parti, sulla sentenza della Commissione tributariaNumero registro generale 20224/2022Numero sezionale 3755/2026Numero di raccolta generale 18748/2026Data pubblicazione 09/06/2026provinciale di Napoli n. 1194/2019 relativamente all’anno di imposta(2014) e ad un avviso di accertamento identico nel titolo e nelle tariffe.2.1. La doglianza non può essere accolta.A tacer d’altro, infatti, dai contenuti della predetta sentenza(riportati in ricorso) emerge che la valutazione della Commissioneprovinciale risulta fondata sul rilievo dell’inapplicabilità della tariffaordinaria dell’I.C.P. dall’anno di imposta 2002, per essere statasostituita dal C.I.M.P., nonché sulla considerazione del menzionatogiudicato amministrativo, mentre nella sentenza impugnata è stataconsiderata legittima l’applicazione della tariffa di cui all’art. 12 d.lgs. n.507/1993 (come aggiornata con delibera consiliare n. 80/1998 ed inbase al disposto dell’art. 11, punto 10, della legge n. 449/1997), nonessendo stato riconosciuto operativo il C.I.M.P. per non essere statoadottato il relativo regolamento e reputando, invece, non rilevante, aifini che occupano, la predetta sentenza del TAR.Le due pronunce si differenziano, quindi, per una diversa valutazionegiuridica dei medesimi fatti, il che esclude che possa essere utilmenteinvocato il giudicato esterno, giacchè l'attività interpretativa delle normegiuridiche compiuta da un giudice, in quanto consustanziale allo stessoesercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limiteall’attività esegetica esercitata da un altro giudice, dovendosi richiamarea tal proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dallaefficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.c., rispetto a quelloimposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello "stare decisis"(cioè del-precedente giurisprudenziale vincolante"), che non trovariconoscimento nell'attuale ordinamento processuale (così Cass., Sez. V,7 aprile 2022, n. 11331, che richiama Cass., Sez. 5, 21 ottobre 2013, n.23723; Cass., Sez. 5, 15 luglio 2016, n. 14509 e Cass., Sez. T., 1°giugno 2021, n. 15215/2021).Numero registro generale 20224/2022Numero sezionale 3755/2026Numero di raccolta generale 18748/2026Data pubblicazione 09/06/2026Difatti, l’interpretazione e l’individuazione della norma giuridicaposta a fondamento della pronuncia sulla domanda/eccezione nonlimitano il giudice dell'impugnazione nell'esercizio del suo potere diindividuare ed interpretare la disposizione applicabile al casocontroverso e non sono, quindi, suscettibili di passare in giudicatoautonomamente dalla domanda o dal capo di essa cui si riferiscono,assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alladecisione (così sempre, Cass. Sez. V, 7 aprile 2022, n. 11331, cherichiama Cass. I sez. 29 aprile 1976 n 1531; Cass., Sez. L., 23dicembre 2003, n. 19679; Cass. Sez. III, 20 ottobre 2010, n, 216561;Cass., Sez. V, 21 ottobre 2013, n. 23723 e nello stesso Cass., Sez. T.23 marzo 2023).3. Con la quinta ragione di contestazione, sviluppata in terminisubordinati al mancato accoglimento del quarto motivo diimpugnazione, la contribuente ha eccepito, con riguardo all’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c. l’«error in iudicando: violazione delprincipio di autonomia dell’obbligazione tributaria in base al quale ledisposizioni di legge che riguardano ciascun periodo d’imposta hannoeffetti a partire dall’anno successivo alla loro entrata in vigore;violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 212 edell’art. 54 del D. Lgs. n. 446/97; violazione dell’art. 23 del D.L.83/2012 (convertito in Legge 7.8.2012, n. 134, oggetto della norma diinterpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 739, della Legge28.12.2015, n. 208); violazione dell’art. 9, comma 7, del D. Lgs. n.507/1993 (novellato dall’art. 145, comma 55 della Legge 23.12.2000,n. 388)» (v. pagine nn. 32 e 33 del ricorso).3.1. Il tema in questione ha costituito oggetto di recente e ripetutoesame da parte di questa Corte (v. Cass., Sez. T., 5 luglio 2023, n.19017; Cass., Sez. T., 14 luglio 2023, n. 20218; Cass., Sez. T., 23Numero registro generale 20224/2022Numero sezionale 3755/2026Numero di raccolta generale 18748/2026Data pubblicazione 09/06/2026giugno 2025, n. 16850; Cass., Sez. T., 10 dicembre 2025, n. 32157;Cass., Sez. T., 16 dicembre 2025, n. 32838, cui adde, da ultimo, Cass.,Sez. T., 1° giugno 2026, nn. 17175 e 17176).3.2. Va sul punto richiamata la normativa secondaria di riferimentoben nota alle parti; e, dunque, in particolare:- le deliberazioni del Consiglio comunale di Napoli n. 80 del 26febbraio 1998 e n.5 dell’11maggio 2001 con cui venne maggiorata latariffa relativa all’I.C.P.M.;- la deliberazione del Consiglio comunale n. 296 del 24 settembre1999, confermata dalla deliberazione del medesimo Consiglio n. 419 del15 ottobre 1999, con cui venne approvato il Piano Generale degliImpianti (P.G.I.);- le norme di attuazione del P.G.I. che avevano previsto, all’art. 3,un canone espresso in metri quadrati, non di proiezione, ma disuperficie pubblicitaria, da accorpare al canone sostitutivo dell’impostacomunale sulla pubblicità, con previsione che dal 1° gennaio 2002veniva accorpato al canone sostitutivo dell’imposta comunale sullapubblicità;- la disposizione resa dal Dirigente del Servizio di PoliziaAmministrativa presso il [OSCURATO:PERSONA] dell’11maggio 2001, n. 5, con cui veniva confermata la tariffa di £ 38.400/mq.fino al 31 dicembre 2001 e disapplicate, sino al 31 dicembre 2001, letariffe commisurate alla superficie pubblicitaria, chiarendo «la nonassimilabilità del canone istituito dal Comune di Napoli al canonesostitutivo della TOSAP»;- la sentenza del T.A.R. della Campania, Sez. 3^, del 14 giugno2004, n. 9438 (poi passata in giudicato) che aveva annullato l’ordinanzaNumero registro generale 20224/2022Numero sezionale 3755/2026Numero di raccolta generale 18748/2026Data pubblicazione 09/06/2026sindacale n. 223 del 31 dicembre 2001, la quale aveva ordinatol’approvazione delle tariffe in euro dei canoni pubblicitari in attuazionedelle regole già sancite con decorrenza dal 1° gennaio 2002 dal PianoGenerale degli Impianti.3.3. Ciò posto, vanno qui ribadite le ragioni già espresse dallemenzionate pronunce, ai cui contenuti pure si rimanda, confermando, inassenza di argomenti contrari, quanto segue:- la sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), dicui al d.lgs. n. 507/1993, con il canone per l'installazione dei mezzipubblicitari (C.I.M.P.), di cui all'art. 62 d.lgs. n. 446/1997, postulal'imprescindibile emanazione di un apposito regolamento dal contenutoconforme ai criteri previsti dal comma 2 del citato art. 62, la cui carenzanon può essere supplita dall'eventuale approvazione del piano generaledegli impianti pubblicitari (P.G.I.), che è atto generale non normativo,con funzione autonoma e distinta dal regolamento, nonostante laprevisione in esso contenuta, cui va attribuito valore meramenteprogrammatico della relativa istituzione;- in difetto del citato regolamento, l'imposta comunale sullapubblicità (I.C.P.) continua a trovare applicazione secondo le tariffevigenti ratione temporis ed è cumulabile, oltre che con la tassa perl'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) o con il canone perl'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), anche con ilcanone concessorio per l'occupazione di spazi pubblici, senza lalimitazione prevista dall'art. 62, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 446/1997,nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della legge n.448/2001;- la carenza del regolamento istitutivo del canone per l'installazionedei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) e l’annullamento in sede giudiziale, daNumero registro generale 20224/2022Numero sezionale 3755/2026Numero di raccolta generale 18748/2026Data pubblicazione 09/06/2026parte del giudice amministrativo, della tariffa corrispondente al canoneper l'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) impedivanol’operatività, dall’1 gennaio 2002, della relativa disciplina [secondo laprevisione della delibera approvativa del piano generale degli impiantipubblicitari (PGI)], consentendo l’ultrattività della previgente disciplinadell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), alla quale l’attoimpositivo dovrà essere riferito, al di là del nomen iuris adoperato perl’indicazione del tributo, in ragione dell’alternatività sancita dall’art. 62d.lgs. n. 446/1997, tra l’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) ed ilcanone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.);- quanto all’esigibilità, a titolo di I.C.P., per l’anno di riferimento,degli incrementi tariffari deliberati ai sensi dell’art. 11, comma 10, d.lgs.n. 449/1997, va dato conto della previsione dell’art. 1, comma 739,della legge n. 208/2015, secondo cui «L'articolo 23, comma 7, deldecreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11,comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltàdei Comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sullapubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effettoper i Comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data dientrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-leggen. 83 del 2012»;- detta norma va intesa, alla luce dell’interpretazione offertane dallasentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 30 gennaio 2018, nelsenso che anche gli aumenti tariffari deliberati dai Comuni prima del 26giugno 2012 possano avere efficacia soltanto fino al 31 dicembre 2012,ripristinandosi a partire dall’1 gennaio 2013 il regime delle “tariffe base”di cui all’art. 12 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507;Numero registro generale 20224/2022Numero sezionale 3755/2026Numero di raccolta generale 18748/2026Data pubblicazione 09/06/2026- ne consegue la nullità degli avvisi di accertamento per l’impostacomunale di pubblicità (I.C.P.) che – anche sotto l’illegittimo predicatodi canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) - abbianofatto applicazione delle tariffe maggiorate con decorrenza dall’anno2013, ancorché deliberate prima del 26 giugno 2012;- per il resto, in linea di principio, si è osservato (v. Cass., Sez. T.,14 luglio 2023, n. 20218, ripresa da Cass., Sez. T., 16 dicembre 2025,n. 32838 e poi da Cass., Sez. T.,1° giugno 2026, nn. 17175 e 17176)che il prelievo tributario alternativo per imposta comunale sullapubblicità (I.C.P.) ovvero per canone per l’installazione dei mezzipubblicitari (C.I.M.P.) è cumulabile con il canone concessorio nontributario, data la diversità del titolo di pagamento e considerato che lostesso legislatore ha espressamente stabilito per l'imposta comunalesulla pubblicità (I.C.P.), all'art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1997, chel'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassaper l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento dicanoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, allaeffettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario;- la diversità dei presupposti rende cumulabili anche i tributialternativi I.C.P./C.I.M.P., da un lato, e i prelievi T.O.S.A.P./C.O.S.A.P.,alla luce della disciplina normativa (art. 9, comma 7, d.lgs. n.507/1997; come modificato dal comma 55 dell'art. 145 della legge n.388/2000) e prevede, anzi, che la tariffa del C.I.M.P. sia «comprensiva»della T.O.S.A.P. o del C.O.S.A.P. (comma 2, lett. d, dell'art. 62 d.lgs. n.446/1997; lettera modificata dal comma 5, lett. b), dell'art. 10 dellalegge n. 448/2001) (cfr., sul punto, Cass. Sez. T., 10 dicembre 2025, n.32157; Cass., Sez. T., 16 dicembre 2025, n. 32838; Cass., Sez. 5^, 5novembre 2004, n. 21215; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2006, n. 23244;Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2009, nn. 19841, 19842 e 19843; Cass.,Numero registro generale 20224/2022Numero sezionale 3755/2026Numero di raccolta generale 18748/2026Data pubblicazione 09/06/2026Sez. 5^, 5 luglio 2017, nn. 16538, 16539 e 16540; Cass., Sez. 2^, 3maggio 2018, n. 10499; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4078, cuiadde, Cass., Sez. T, 1° giugno 2026, nn. 17175 e 17176);- la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 26 febbraio1998, n. 8, tuttora in vigore, per il suo contenuto, non attiene né allaT.O.S.A.P. di cui agli 38 e 39 d.lgs. n. 507/1993, né al prelievo dinatura non tributaria (Corte Cost., 14 marzo 2008, n. 64; Corte Cost., 8maggio 2009, n. 141) denominato C.O.S.A.P., non essendo mairichiamati, neppure indirettamente, nella suddetta deliberazione, laquale si riferisce, invece, alle ipotesi di concessione per occupazione (disuoli e aree pubbliche, sia pure limitatamente all'occupazione medianteimpianti pubblicitari) poste a base dei suddetti prelievi, ma che con essinon si identificano, come dimostrato dalla previsione legislativa delladetraibilità dall'importo dovuto per T.O.S.A.P./C.O.S.A.P.dell'ammontare del canone concessorio «riscosso» (v. art. 63, comma3, d.lgs. n. 446/1997);- gli artt. 1 e 2 del regolamento comunale per l’applicazionedell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) avevano previsto, ex art.9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993, un canone per la locazione degliimpianti pubblici, espresso in mq. di proiezione pubblicitaria edeterminato a seconda delle zone di installazione in aggiunta allavecchia imposta sulla pubblicità, anche dopo l’1 gennaio 2002, nonessendo stata approvata (con l’adozione di una nuova tariffa, dopol’annullamento della tariffa contra legem da parte del giudiceamministrativo) la normativa di attuazione ex art. 62 d.lgs. n.446/1997, per l’introduzione del C.I.M.P., a prescindere dalla merariserva del Comune di Napoli sulla sua adozione con decorrenza dall’1gennaio 2002;Numero registro generale 20224/2022Numero sezionale 3755/2026Numero di raccolta generale 18748/2026Data pubblicazione 09/06/2026- pertanto, non essendo stato ancora adottato il canone perl’installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) e restando ancora invigore l’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), dopo l’annullamentodell’ordinanza adottata dal Sindaco il 31 dicembre 2001, n. 223, daparte del giudice amministrativo (con sentenza passata in giudicato), illimite fissato dall’art. 62, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 446/1997 (neltesto novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della legge n. 448/2000),non poteva valere anche per la determinazione del canone perl’occupazione di spazi pubblici, di cui la contribuente era obbligata allacorresponsione in aggiunta all’imposta comunale sulla pubblicità(I.C.P.).3.4. Per le suddette ragioni, la censura in esame va accolta,osservando, in conclusione ed in sintesi, per quanto più direttamenterileva, che i principi rilevanti ed applicabili alla fattispecie in rassegnavanno così ricapitolati:a). gli aumenti tariffari deliberati dai Comuni prima del 26 giugno2012 possono avere efficacia soltanto fino al 31 dicembre 2012,ripristinandosi a partire dall’1 gennaio 2013 il regime delle “tariffe base”di cui all’art. 12 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con conseguentenullità degli avvisi di accertamento per l’imposta comunale di pubblicità(ICP) che abbiano fatto applicazione delle tariffe maggiorate condecorrenza dall’anno 2013, ancorché deliberate prima del 26 giugno2012;b). la carenza del regolamento istitutivo del canone perl'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) impediva l’operatività,dall’1 gennaio 2002, della relativa disciplina [secondo la previsione delladelibera approvativa del piano generale degli impianti pubblicitari(P.G.I.) e relativa norma di attuazione], consentendo l’ultrattività dellaNumero registro generale 20224/2022Numero sezionale 3755/2026Numero di raccolta generale 18748/2026Data pubblicazione 09/06/2026previgente disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), allaquale l’atto impositivo dovrà essere riferito;c). con la perdurante applicazione dell’imposta comunale sullapubblicità (I.C.P.), restava operativa, ex art. 9, comma 7, d.lgs. n.507/1993, il canone per la locazione degli impianti pubblici espresso inmq. di proiezione pubblicitaria e determinato a seconda delle zone diinstallazione in aggiunta alla vecchia imposta sulla pubblicità, anchedopo l’1 gennaio 2002, non potendo trovare applicazione il metodo dicalcolo di cui all’art. 3 delle norme di attuazione del P.G.I, il qualepresupponeva l’operatività del C.I.M.P., qui negata per le ragioni sopraesposte.3.5. Va solo aggiunto che non preclude la soluzione che precedequanto dedotto dal Comune nella parte in cui ha richiamato laprevisione dell’art. 243-bis, comma 8, lett. a), d.lgs. n. 142/2000 (“T.U.delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”), quale introdotto dall’art.3, comma 1, lett. r), del d.l. 174/2012 convertito, con modificazioni,dalla legge n. 213/2012 (“Disposizioni urgenti in materia di finanza efunzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni infavore delle zone terremotate nel maggio 2012”), a tenore del quale:«Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, pertutto il periodo di durata del piano: a) l'ente può deliberare le aliquote otariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche inderoga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente».Come, infatti, già osservato da questa Corte, tale deroga èespressamente condizionata – oltre che alla preventiva adesionedell’ente locale alla «procedura di riequilibrio finanziario pluriennale», inpresenza di «squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare ildissesto finanziario» (comma 1 del citato art. 243-bis) – alla successivaadozione di un’apposita deliberazione in materia tariffaria, che non puòNumero registro generale 20224/2022Numero sezionale 3755/2026Numero di raccolta generale 18748/2026Data pubblicazione 09/06/2026che essere logicamente successiva all’entrata in vigore della normaabilitante (11 ottobre 2012).Laddove, nel caso di specie, il Comune aveva aderito alla proceduradi riequilibrio finanziario pluriennale, ma non aveva mai deciso ilsuccessivo incremento fino alla misura massima delle tariffe relative aitributi locali (in deroga alle limitazioni vigenti), non potendo valere a talfine (“allora per ora”) – per la fattispecie in disamina - la deliberazioneadottata a suo tempo dal Consiglio Comunale il 26 febbraio 1998, n. 80,con la quale era stato approvato l’aumento fino al 20% della tariffa-base per l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), in quanto la relativaefficacia era definitivamente cessata (il 31 dicembre 2012) conl’abrogazione dell’art. 11, comma 10, del d.lgs. 27 dicembre 1997, n.449, da parte dell’art. 23, comma 7, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,secondo l’interpretazione autentica del comma 739, della legge 28dicembre 2015, n. 208 (così Cass., Sez. T., 16 dicembre 2025, n.32838, ripresa da Cass., Sez. T, 1° giugno 2026, nn. 17175 e 17176citt.).3.6. La pronuncia impugnata, per larga parte coerente con quantosopra esposto, non ha fatto applicazione di tali principi nella parte in cuiha ritenuto applicabile, per l’anno di imposta 2016, alla tariffa I.C.P. lamaggiorazione del 20% stabilita dalla deliberazione n. 89/1998 eladdove ha considerato legittima la commisurazione del canone dioccupazione in base ai metri quadri di superfice pubblicitaria e non inbase al criterio di cui all’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993, basatosulla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario(cd. proiezione pubblicitaria).Numero registro generale 20224/2022Numero sezionale 3755/2026Numero di raccolta generale 18748/2026Data pubblicazione 09/06/2026Per tali motivi, la pronuncia va cassata per un nuovo accertamentoprincipi.4. Resta - come anticipato – assorbito, perché reso ininfluente pereffetto dell’accoglimento della censura appena esaminata, lo scrutiniodei restanti motivi, con i quali la contribuente ha dedotto:(i) - (primo motivo), secondo il canone censorio di cui all’art. 360,primo comma, num. 4., c.p.c., l’«error in procedendo: nullità dellasentenza per omessa pronuncia sui tre specifici motivi dell’appello esulle eccezioni opposte dall’appellata con memoria [OSCURATO:DATA_NASCITA] –Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato exart. 112 c.p.c.» (v. pagina n. 20 del ricorso);(ii) - (secondo motivo), con riferimento all’art. 360, primo comma,num. 4, c.p.c., l’«error in procedendo per inosservanza del principio dinon contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., non avendo la C.T.R. posto afondamento della sentenza elementi di fatto attestati dai documenti aglicomma, num. 5, cod. proc. civ. l’«error in iudicando per omessamotivazione ed esame di fatti decisivi, costitutivi delle domande edeccezioni opposte dalla ricorrente appellata, documentalmente provati,che sono stati oggetto di discussione tra le parti e che, ove valutati,avrebbero comportato una pronuncia di accoglimento» (v. pagina n. 23del ricorso);(iii) - (quarto motivo), in relazione all’art. 360, primo comma, num.3, c.p.c. l’«error in iudicando: violazione della riserva di legge in materiatributaria sancita dall’art. 23 della Costituzione in rapporto all’art. 52 delD. Lgs. n. 446/97; violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 7,del D. Lgs. n. 507/93, riferito esclusivamente all’ICP; violazione dell’art.Numero registro generale 20224/2022Numero sezionale 3755/2026Numero di raccolta generale 18748/2026Data pubblicazione 09/06/202662, comma 2, lett. d e f del D. Lgs. n. 446/97, secondo il quale il CIMPcopre anche la tassazione dell’occupazione di suolo pubblicodell’impianto e deve perciò essere ridotto di almeno un terzo per gliimpianti su suolo privato», nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma,nn. 3 e 5, cod. proc. civ. l’«error in iudicando per violazione del limitemassimo delle tariffe CIMP fissato all’art. 62 comma 2, lett. d) e f) delD. Lgs. n. 446/97 e per omessa considerazione di un fatto decisivo,documentalmente provato e mai contestato dalle parti appellate checomporta l’accoglimento del ricorso di primo grado» (v. pagina n. 29 delricorso).5. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivoaccolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania, in diversa composizione, anche per regolare lespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo del ricorso, rigetta il terzo, dichiaraassorbito l’esame dei restanti motivi; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione,anche per disciplinare le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto
Sentenza Cassazione n. 18748/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris