CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38372/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 Febbraio 1985 avverso la sentenza del 10 Marzo 2021 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nel motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania , parzialmente riformando la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Catania il 17 luglio 2012, ha confermato la responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di riciclaggio di un ciclomotore commesso 111 luglio 2011 e ha rideterminato la pena inflitta. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo: 2.1 Nullità della sentenza per omessa notifica al difensore dell'imputata della requisitoria del Procuratore generale e del verbale di differimento dell'udienza del 25 novembre 2020. Deduce la ricorrente che la corte di appello aveva differito il processo all'udienza del 10 marzo 2021 disponendo la notifica del relativo verbale e delle conclusioni del PG alla difesa dell'imputato, all'epoca dei fatti avv. [OSCURATO:PERSONA], ma tali atti sono stati inviati tramite PEC all' ormai defunto avv. [OSCURATO:PERSONA],già difensore di fiducia dell'imputata; (-1 ne consegue che all'udienza del 10 Marzo 2021 la corte ha trattato il procedimento ex articolo 23 bis di. 137/2020, nonostante l'omessa notifica al difensore di ufficio 1 nominato in seguito alla morte del primo difensore, della data fissata per l'udienza di rinvio e delle conclusioni del PG. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'articolo 648 bis codice penale e travisamento dei fatti poiché l'avere apposto il targhino intestato allo zio non ha ostacolato l'identificazione della provenienza delittuosa del ciclomotore e non consente di ritenere integrata l'ipotesi di riciclaggio. 2.3 Violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, poiché la sentenza ha omesso di valutare le ipotesi alternative emergenti dagli atti e in particolare di prendere in considerazione la richiesta di qualificare diversamente la condotta scritta nella meno grave fattispecie invocata dalla difesa; 2.4 Estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 3.1 II primo motivo di ricorso è fondato. Dal verbale dell'udienza del 5 giugno 2019, celebratasi dinanzi alla corte di appello, emerge che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia della ricorrente, era deceduto e venne nominata come difensore di ufficio l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiese termine a difesa. All'udienza successiva si rese necessario un ulteriore rinvio. Tuttavia la requisitoria scritta del P.G. e il verbale di udienza con l'avviso di rinvio non vennero notificati tramite PEC all'avv. [OSCURATO:PERSONA] ma al deceduto avv. [OSCURATO:PERSONA], e la comunicazione non risulta essere stata mai ricevuta. L'omessa notifica dell'avviso di rinvio dell'udienza in cui si è celebrato il giudizio di appello, nell'assenza del difensore di ufficio, nonché l'omessa comunicazione alla parte delle conclusioni formulate per iscritto dal P.G. comportano la violazione dei diritti di assistenza e difesa dell'imputata e la nullità della sentenza impugnata. 3.2 Il secondo e il terzo motivo di ricorso rimangono assorbiti dall'accoglimento del primo. 3.3 L'istanza di dichiarare prescritto il reato è manifestamente infondata poiché il delitto di riciclaggio si prescrive in 15 anni e ) consideratct la data indicata nel capo di imputazione, lo stesso non è ancora estinto, anche senza considerare le eventuali sospensioni del termine intervenute nel corso del giudizio. 4.Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Catania per la celebrazione di un nuovo giudizio. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Roma 14 settembre 2022 il consigliere7^ ansore [OSCURATO:PERSONA]