CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 marzo 2023
Cassazione n. 22210/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24957/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l‘AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], 52, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA n. 1684/2016depositata il 03/05/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Secondo quanto si evince dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti, la società [OSCURATO:PERSONA] srl aveva richiesto il rimborso di credito IVA per l’anno 2001 che l’Agenzia aveva concesso; successivamente, a seguito della sopravvenuta risoluzione n. 179 del 2005, aveva proced uto al diniego, trattandosi di spese incrementative su beni di terzi, e al recuperodell’imposta. 2. [OSCURATO:PERSONA] ( CTP ) di Ragusa aveva accolto il ricorso della contribuente contro il diniego di rimborso IVA e il relativo atto di contestazione relativo ad I VA e sanzioni e la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Sicilia aveva rigettato l’appello erariale fondando la decisione sulla tutela dell’affidamento e della buona fededel contribuente. 3.Avverso questa pronunzia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrateche si è affidato a tre mezzi. 4.Resiste con controricorso la contribuente. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce, ai sensi dell ’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., «motivazione apparente» e violazione dell’art.132 c.p.c.perché la CTR si era limitata a rinviare integralmente alla decisione del Giudice di prime cure. 2.Il motivo è infondato perché la sentenza non si è limitata a rinviare alla motivazione della sentenza di primo grado ma, decidendo sul gravame, sia pure in termini sintetici, ha reso una propria valutazione, di cui è ben chiaro l’iter logico giuridico, osservando che «l’ufficio, prima del rimborso, constatando l’esistenza della ditta, aveva redatto processo verbale di verifica da cui acquisire tutti gli elementi necessari per procedere nell’iter amministrativo del rimborso che, in base al suddetto verbale, effettuava e, solo dopo i chiarimenti della risoluzione n. 179/9 intervenuti a fine anno 2005, ha proceduto al diniego non contestando l’effettività della spesa ma interpretando discrezionalmente la normativa. C’è voluto un chiarimento ministeriale per impartire, dopo anni, l’indirizzo da dare agli uffici sulla portata dell’agevolazione e, per giunta, vengono applicate pesante sanzioni. Non è, pertanto, del tutto pertinente quanto esposto dall’ufficio nell’atto di appello». 3.Con il secondo motivo deduce, sempre ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 30 comma 3 d.P.R. n. 633/72 e dell’art. 10 legge n. 212/2000., perché il principio di buona fede e di affidamento vale ad evitare le sanzioni ma non consente di ottenere un rimborso o non pagare le imposte. 4. Con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 13 d.lgs. n. 471/97, in quanto in caso di indebito rimborso IVA è dovuta la stessa sanzione prevista per omesso versamento. 5. I due motivi possono essere e saminati congiuntamente , involgendo le medesime questioni. 6. Secondo la ormai prevalente giurisprudenza di questa Corte, cui si intende dare continuità, «la tutela dell'affidamento incolpevole del contribuente, sancita dall'art. 10, commi 1 e 2, della l. n. 212 del 2000, costituisce espressione di un principio generale dell'ordinamento tributario, che trova origine nei principi affermati dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. ed, in materia di tributi armonizzati, in quelli dell'ordinamento dell'Unione europea, sicché deve ritenersi che la situazione di incertezza interpretativa, ingenerata da risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria, anche se non influisce sulla debenza dell'imposta, deve essere valutata ai fini dell'esclusione dell'applicazione delle sanzioni» (così Cass. n. 370 del 09/01/2019, con ampi riferimenti alla giurisprudenza europea in materia di tributi armonizzati; sempre con riferimento all'esclusione delle sole sanzioni, si vedano ancora Cass. n. 10499 del 2018; Cass. n. 12635 del 2017; Cass. n. 5934 del 2015; Cass.n. 16692 del 2013; Cass. n. 21070 del 2011; Cass. n. 19479 del 2009). 7. E’ stato altresì precisato che «le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi, sicché, ove il contribuente si sia conformato ad un'interpretazione erronea fornita dall'Amministrazione finanziaria, è esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, senza alcun esonero dall'adempimento dell'obbligazione tributaria, in base al principio di tutela dell'affidamento, espressamente sancito dall'art. 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000» (Cass. n. 12635 del 2017; Cass. 3 n. 10195 del 2016; Cass. n. 3757 del 2012; Cass. n. 2133 del 2002). 8. Quel principio trova origine ne l l ’arresto delle Sezio ni Unite, secondo cui «la circolare non vincola addirittura la stessa autorità che l'ha emanata, la quale resta libera di modificare, correggere e anche completamente disattendere l'interpretazione adottata» e si è esclusa la tutela del contribuente di fr onte al mutamento di indirizzo (interpretativo) adottato dall'amministrazione «stante la evidente collisione che si determinerebbe con il principio - coniugato secondo un diverso lessico, ma riferito ad un unico concetto - di inderogabilità delle norme tri butarie, di indisponibilità dell'obbligazione tributaria, di vincolatezza della funzione di imposizione, di irrinunciabilità del diritto di imposta, ammettendosi soltanto che «il mutamento da parte dell'amministrazione di un precedente indirizzo (interpretativo) sul quale il contribuente possa aver fatto affidamento, eventualmente rilevi (o possa esse valutato) ai fini della applicazione delle sanzioni e della richiesta degli interessi sulle somme dovute a titolo di imposta» (Cass. S.U. n. 23031 del 2007, in motivazione). 9.Trattandosi di tributo armonizzato, poi, va osservato che la Corte di giustizia ha già ampiamente chiarito che la possibilità di avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento è prevista per qualsiasi operatore economico in capo al quale un'autorità nazionale abbia fatto sorgere fondate aspettative. Tuttavia, qualora un operatore economico prudente ed avveduto sia in grado di prevedere l'adozione di un provvedimento idoneo a ledere i suoi interessi, esso non può invocare detto principio nel caso in cui il provvedimento venga adottato. Inoltre, gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sul mantenimento di una situazione esistente, che può essere modificata nell'ambito del potere discrezionale delle autorità nazionali (Corte giust., 15 aprile 2021, C-798/18 e C-799/18, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche e a.,punto 42, nonché la giurisprudenza ivi citata; Corte giust., 22 settembre 2022, da C - 475/20 a C - 482/20, [OSCURATO:PERSONA] e a., punto 62; v. anche Corte giust. 14 giugno 2017, in causa C-26/16, Santogal, punto 76; Corte giust.9 luglio 2015, in causa C-183/14, Radu, punto 44). 10. N e consegue che, le oscillanti determinazioni dell'Amministrazione finanziaria non possono impedire il recupero dell’imposta né dare fondamento alla pretesa credito ria del contribuente mentre l’affidamento creato dall’Amministrazione può giustificarel’esonero dalle sanzion i , cosicché sotto questo profilo la decisione della CTR non merita censura. 11. Pertanto, mentre deve accogliersi il secondo motivo di ricorso, deve essere disatteso il secondo. 12.Accolto il secondo motivo, rigettati gli altri, la causa deve essere cassata di conseguenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri, e cassa di conseguenza la sentenza, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell