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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 maggio 2023

Cassazione n. 32781/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16309-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] N 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO - [OSCURATO:PERSONA] CAGLIARI; -resistente - avverso la sentenza n. 778/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 02/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 16309 sez.

S2 -ad. 09-05-2023 - 2 -

1. Con ricorso del 5/6/2018, [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione pronunciata nei suoi confronti dal Prefetto di Cagliari in data 19/4/2018, con cui le era stato ingiunto il pagamento di Euro 1.490.289,70, a titolo di sanzione per la violazione dell’art. 171 ter lettera f della l egge 22/04/1941 n. 633 (detenzione per la vendita di 93 confezioni contenenti Flashcard munite di microchip R4, corredate di scheda memoria tipo micro SD al cui interno erano presenti copie di giochi per console Nintendo»per complessivi 7237 giochi).

L’opponente sostenne che l’ordinanza fosse illegittima, per quel che ancora qui rileva, per violazione dell’art. 14 l. 689/81, perché l’organo accertatore non aveva provveduto alla contestazione immediata, nonché degli art. 16 e 17, per c hé non era stato presentato rapporto al prefetto, né informazione dell’avvenuto sequestro, nonché dell’art. 11 perché la sanzione non era stata commisurata all’effettiva gravità della violazione e alla personalità e alle condizioni economiche del preteso responsabile e perché , contraddittoriamente, le erano state contestate d a lla Guardia di finanza, con il verbale n. 513 dell'8 luglio 2013 , notificatole in data 9/7/2013, la violazione dell’art. 171 ter lettera f della legge 22/04/1941 n. 633.

2. Con sentenza n. 424/2019, il Tribunale di Cagliari accolse l’opposizione, rilevando che effettivamente la condotta accertata non corrispondeva alla fattispecie prevista dall’art. 171 ter lettera f, perché il materiale sequestrato non conteneva alcun dispositivo o elemento di codificazione speciale idoneo a consentire all’acquirente di accedere a servizi criptati senza pagare il canone, ma soltanto le copie non autorizzate dei giochi, ritenendo in conseguenza l’erroneità e l’incertezza della contestazione e la carenza di motivazione sul punto.

Ric. 2020 n. 16309 sez.

S2 -ad. 09-05-2023 - 3 -

3. Con sentenza n. 778/2019, la Corte d’appello di Cagliari, in accoglimento dell’appello del Prefetto, rigettò l’opposizione, sostenendo che nell’ordinanza ingiunzione fosse evidente che per un mero errore materiale era stata indicata la violazione della lett.

F perché dagli atti presupposti si capiva che la vera condotta era quella prevista dall’art. 171 ter lett. f bis e che l’ingiunzione restava comunque valida perché nonostante questo errore l’opponente aveva ben compreso la contestazione avendo potuto svolgere compiutamente le sue difese.

4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi.

Il Ministero dell’Interno - Prefettura di Cagliari non ha nno depositato controricorso , ma soltanto un atto di costituzione “ al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 comma I cod. proc. civ.”.

La parte ricorrente ha depositato anche memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n . 4 del comma primo dell'articolo 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha censurato l’impugnata sentenza per violazione dell'ar t. 132 , comma secondo n. 4 cod. proc. civ. : la C orte di merito avrebbe reso una motivazione contraddittoria nel ritenere che l’eccezione di errore materiale sollevata dalla Prefettura non fosse nuova.

1.2. Con il secondo motivo, pure articolato in riferimento al n. 4 del comma primo dell'articolo 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha denunciato lo stesso errore prospettandolo quale violazione degli articoli 112,345 cod. proc. civ. , 521 cod. proc. pen. e art. 24 e 1 11 della Costituzione: la Corte d' a ppello , ravvisando la sussistenza di un mero errore materiale nella contestazione, avrebbe violato ilprincipio di correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della Ric. 2020 n. 16309 sez.

S2 -ad. 09-05-2023 - 4 - sanzione irrogata, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, perché la sanzione risulterebbe irrogata per una fattispecie, individuata nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze rilevanti secondo una norma diversa da quella indi cata in sede di contestazione, con conseguente lesione del diritto di difesa del trasgressore.

1.3. Con il terzo motivo , articolato ancora una volta in riferimento al n. 4 del comma primo dell'articolo 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha denunciato la violazione degli art . 115 , 116 e 132 comma II n.4 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 24 e 1 11 comma quarto della Costituzione, per avere la C orte d’appello ritenuto che la contestazione dell'illecito risultasse comunque chiara e la riconducibilità dei fatti accertati alla violazione contestata fosse comunque comprensibile, risultando giustificata da errore materiale l’indicazione di una norma applicabile invece a diversa fattispecie; cosìdecidendo, l a Corte di merito non avrebbe considerato che l'unico verbale conosciuto dalla ricorrente era esclusivamente quello n. 513 del 2013della Guardia di Finanza che conteneva la descrizione di un fatto totalmente diverso rispetto a quello descritto nell'ordinanza ingiunzione e chele difese svolte con la sua memoria si rivolgevano al contenuto di quel verbale di contestazione , perché le deduzioni successive della Guardia di Finanza erano state trasmesse al prefetto soltanto dopo la sua audizione e non erano perciò da lei conosciute.

1.4. Con il quarto motivo, ugualmente articolato in riferimento al n. 4 del comma primo dell'articolo 360 cod. proc. civ., Chen ha lamentato la violazione degli art. 112 cod. proc. civ. , 17 e 18 della legge n. 689 del 1981 : la Corte d' a ppello non avrebbe rilevato la mancata tempestiva trasmissione del rapporto sui fatti accertati che , ai sensi dell'articolo 17, il verbalizzante ha l'obbligo di presentare immediatamente all'autorità competente per la decisione.

Ric. 2020 n. 16309 sez.

S2 -ad. 09-05-2023 - 5 -

1.5. Con il quinto motivo, articolato in riferimento al n . 5 del comma primo dell'articolo 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza per violazione dell'art . 112 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare la sua censura sulla omessa trasmissione del rapporto.

1.6. Con il sesto motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma primo dell'articolo 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha lamentato la violazione degli art. 18 della legge 689 del 19 81 , 132 comma II n.4 cod. proc. civ. , 111 comma VI della Costituzione , per avere la Corte d' a ppello ritenuto sufficientemente motivata l’ordinanza ingiunzione, mentre invece avrebbe dovuto rilevare l'assenza di motivazione, intesa come esposizione degli elementi ritenuti rilevanti per il giudizio di fondatezza della contestazione e i criteri per la determinazione della sanzione. 1.7.Con il settimo motivo, pure articolato in riferimento al n. 4 del comma primo dell'articolo 360 cod. proc. civ., Chen ha infine sostenuto la violazione degli art. 132 comma secondo n. 4 cod. proc. civ. e 111 comma s esto della Costituzione , per avere la Corte d'Appello offerto argomentazioni non idonee per sostenere la sua decisione, riferendosi ad elementi di fatto – quali le cartucce R4 – di cui non vi è traccia nel verbale di accertamento.

2. I primi quattro motivi, da esaminarsi congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati.

Risulta dal ricorso che nelverbale di contestazione n. 513/2013, è riportato che i militari della Guardia di finanza Gruppo di Cagliari, 2° Nucleo operativo, hanno «proceduto al sequestro penale, per violazione dell’art. 171 – ter lettera f della legge 633/41, di n.93 schede Micro SD contenenti copie di vari giochi per [OSCURATO:PERSONA]» e che, dagli accertamenti eseguiti, era risultato che il contenuto di questi supporti informatici equivalesse «ad un totale di Ric. 2020 n. 16309 sez.

S2 -ad. 09-05-2023 - 6 - n.7237 copie di giochi illecitamente riprodotti e privi di contrassegno SIAE», per cui, con il rilievo n. 1, le avevano contestato «l’illecita detenzione a fini di lucro di n. 129 copie di giochi per consolle portatile Nintendo illecitamente riprodotti e privi di contrassegni SIAE».

In applicazione degli art. 174 bis della legge 633/1941 e 16 legge 689/1981 le avevano però irrogato una sanzione ridotta di E.1.490.822,00.

Nelle sue memorie difensive ex art. 16 e 18 della legge 689/1981, Chen rappresentava che l’art. 171 ter lett. f della legge 633/1941, punisce chi «introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto», laddove, pur dando per accertati i fatti riportati in verbale, le micro schede SD non costituivano certamente « dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto».

Nell’ordinanza ingiunzione per cui è giudizio, poi, Chen è stata ritenuta responsabile della violazione dell’art. 171 ter lett. f della legge 633/1941 perché nel suo esercizio commerciale erano state individuate, tra la merce esposta in vendita, «93 confezioni contenenti Flashcard munite di microchip R4» corredate da schede di memoria tipo Micro-SD al cui interno erano presenti copie di giochi Nintendo»; le è stato in conseguenza ingiunto il pagamento di una sanzione di Euro 1.490.289,70. [OSCURATO:PERSONA] le ha accolto l’opposizione rilevando la contraddittorietà tra l’indicazione della norma violata, la Ric. 2020 n. 16309 sez.

S2 -ad. 09-05-2023 - 7 - configurazione dell’illecito contenute nell’ordinanza ingiunzione e la descrizione del fatto accertato come riportata nel verbale.

La Corte d’appello, riformando la decisione di primo grado, ha ritenuto che «il complesso del percorso motivazionale indicato nel verbale di contestazione e il tenore delle difese svolte dall’opponente consente di rilevare, da un lato, l’assoluta chiarezza in ordine all’illecito contestato e, per altro verso, il fatto che l’indicazione della norma violata conteneva un evidente errore materiale»; ha quindi aggiunto che «la riconducibilità dei fatti all’ipotesi normativa violata era stata ribadita nelle controdeduzioni di risposta alle osservazioni scritte presentate da Chen»; ha quindi concluso che la fattispecie contestata fosse evidentemente riconducibile all’art. 171 ter lett. f bis e non lett.

7. Ebbene, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, sussiste la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tutte le volte in cui la sanzione venga irrogata per una fattispecie, individuata nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze rilevanti delineate dalla norma, che sia diversa da quella attribuita in sede di contestazione al trasgressore , perché in tal cas o è leso il diritto di difesa di quest’ultimo (Cass. Sez. 2, n. 9790 del 04/05/2011 , Sez. 2, n. 18883 del 28/07/2017, Sez. 6 -2, n. 21904 del 11/07/2022).

Ciò posto, deve considerarsi allora che a norma della dell’art.171 ter lett. f bis è punito chiunque fabbrichi, importi, distribuisca, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo, pubblicizzi per la vendita o il noleggio, o detenga per scopi commerciali, «attrezzature, prodotti o componenti ovvero presti servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater (cioè le misure di protezione per controllare Ric. 2020 n. 16309 sez.

S2 -ad. 09-05-2023 - 8 - l’utilizzo dell’opera, n.d.r.) ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure».

Secondo la previsione della precedente lettera f (che è stata contestata), invece, è punito chi introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita o la distribuzione, distribuisca, venda, conceda in noleggio, ceda a qualsiasi titolo, promuova commercialmente, installi «dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto».

Alla evidente differenza tra la descrizione delle due fattispecie offerta dalla norma, deve aggiungersi ancora che il fatto accertato e contestato nel verbale, «l’illecita detenzione a fini di lucro di n. 129 copie di giochi per consolle portatile Nintendo illecitamente riprodotti e privi di contrassegni SIAE» non appare corrispondere – e la questione ha costituito motivo di opposizione - a quello descritto nell’ordinanza opposta, secondo cui, tra la merce esposta in vendita, sono state rinvenute «93 confezioni contenenti Flashcard munite di microchip R4» corredate da schede di memoria tipo Micro - SD al cui interno erano presenti copie di giochi Nintendo».

La Corte d’appello, pertanto, non poteva limitarsi a ravvisare semplicisticamente«un mero errore materiale» nella indicazione della norma violata, ma avrebbe dovuto provvedere a ricostruire la fattispecie accertata nel verbale confrontandola con quella riportata in ordinanza, verificando altresì se, come dedotto da Chen, effettivamente non vi fosse stata trasmissione del rapporto sulle indagini seguite al verbale di accertamento e sequestro e se le controdeduzioni della Guardia di Finanza, qualora utili alla ricostruzione dell’illecito, fossero effettivamente state comunicate Ric. 2020 n. 16309 sez.

S2 -ad. 09-05-2023 - 9 - all’autorità procedente dopo la data fissata per l’audizione dell’ingiuntae perciò da lei non conosciute.

In tal senso le censure devono essere accolte.

2.1. Dall’accoglimento dei primi quattro motivi consegue l’assorbimento dei restanti.

3. Pertanto, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione perché provveda agli accertamenti indicati al punto 2, attenendosi al principio suesposto, e statuisca anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso, e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnatain relazione ai motivi accoltie rinvia alla Cort

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16309-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] N 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO - [OSCURATO:PERSONA] CAGLIARI; -resistente - avverso la sentenza n. 778/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 02/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 16309 sez. S2 -ad. 09-05-2023 - 2 - 1. Con ricorso del 5/6/2018, [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione pronunciata nei suoi confronti dal Prefetto di Cagliari in data 19/4/2018, con cui le era stato ingiunto il pagamento di Euro 1.490.289,70, a titolo di sanzione per la violazione dell’art. 171 ter lettera f della l egge 22/04/1941 n. 633 (detenzione per la vendita di 93 confezioni contenenti Flashcard munite di microchip R4, corredate di scheda memoria tipo micro SD al cui interno erano presenti copie di giochi per console Nintendo»per complessivi 7237 giochi). L’opponente sostenne che l’ordinanza fosse illegittima, per quel che ancora qui rileva, per violazione dell’art. 14 l. 689/81, perché l’organo accertatore non aveva provveduto alla contestazione immediata, nonché degli art. 16 e 17, per c hé non era stato presentato rapporto al prefetto, né informazione dell’avvenuto sequestro, nonché dell’art. 11 perché la sanzione non era stata commisurata all’effettiva gravità della violazione e alla personalità e alle condizioni economiche del preteso responsabile e perché , contraddittoriamente, le erano state contestate d a lla Guardia di finanza, con il verbale n. 513 dell'8 luglio 2013 , notificatole in data 9/7/2013, la violazione dell’art. 171 ter lettera f della legge 22/04/1941 n. 633. 2. Con sentenza n. 424/2019, il Tribunale di Cagliari accolse l’opposizione, rilevando che effettivamente la condotta accertata non corrispondeva alla fattispecie prevista dall’art. 171 ter lettera f, perché il materiale sequestrato non conteneva alcun dispositivo o elemento di codificazione speciale idoneo a consentire all’acquirente di accedere a servizi criptati senza pagare il canone, ma soltanto le copie non autorizzate dei giochi, ritenendo in conseguenza l’erroneità e l’incertezza della contestazione e la carenza di motivazione sul punto. Ric. 2020 n. 16309 sez. S2 -ad. 09-05-2023 - 3 - 3. Con sentenza n. 778/2019, la Corte d’appello di Cagliari, in accoglimento dell’appello del Prefetto, rigettò l’opposizione, sostenendo che nell’ordinanza ingiunzione fosse evidente che per un mero errore materiale era stata indicata la violazione della lett. F perché dagli atti presupposti si capiva che la vera condotta era quella prevista dall’art. 171 ter lett. f bis e che l’ingiunzione restava comunque valida perché nonostante questo errore l’opponente aveva ben compreso la contestazione avendo potuto svolgere compiutamente le sue difese. 4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi. Il Ministero dell’Interno - Prefettura di Cagliari non ha nno depositato controricorso , ma soltanto un atto di costituzione “ al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 comma I cod. proc. civ.”. La parte ricorrente ha depositato anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n . 4 del comma primo dell'articolo 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha censurato l’impugnata sentenza per violazione dell'ar t. 132 , comma secondo n. 4 cod. proc. civ. : la C orte di merito avrebbe reso una motivazione contraddittoria nel ritenere che l’eccezione di errore materiale sollevata dalla Prefettura non fosse nuova. 1.2. Con il secondo motivo, pure articolato in riferimento al n. 4 del comma primo dell'articolo 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha denunciato lo stesso errore prospettandolo quale violazione degli articoli 112,345 cod. proc. civ. , 521 cod. proc. pen. e art. 24 e 1 11 della Costituzione: la Corte d' a ppello , ravvisando la sussistenza di un mero errore materiale nella contestazione, avrebbe violato ilprincipio di correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della Ric. 2020 n. 16309 sez. S2 -ad. 09-05-2023 - 4 - sanzione irrogata, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, perché la sanzione risulterebbe irrogata per una fattispecie, individuata nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze rilevanti secondo una norma diversa da quella indi cata in sede di contestazione, con conseguente lesione del diritto di difesa del trasgressore. 1.3. Con il terzo motivo , articolato ancora una volta in riferimento al n. 4 del comma primo dell'articolo 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha denunciato la violazione degli art . 115 , 116 e 132 comma II n.4 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 24 e 1 11 comma quarto della Costituzione, per avere la C orte d’appello ritenuto che la contestazione dell'illecito risultasse comunque chiara e la riconducibilità dei fatti accertati alla violazione contestata fosse comunque comprensibile, risultando giustificata da errore materiale l’indicazione di una norma applicabile invece a diversa fattispecie; cosìdecidendo, l a Corte di merito non avrebbe considerato che l'unico verbale conosciuto dalla ricorrente era esclusivamente quello n. 513 del 2013della Guardia di Finanza che conteneva la descrizione di un fatto totalmente diverso rispetto a quello descritto nell'ordinanza ingiunzione e chele difese svolte con la sua memoria si rivolgevano al contenuto di quel verbale di contestazione , perché le deduzioni successive della Guardia di Finanza erano state trasmesse al prefetto soltanto dopo la sua audizione e non erano perciò da lei conosciute. 1.4. Con il quarto motivo, ugualmente articolato in riferimento al n. 4 del comma primo dell'articolo 360 cod. proc. civ., Chen ha lamentato la violazione degli art. 112 cod. proc. civ. , 17 e 18 della legge n. 689 del 1981 : la Corte d' a ppello non avrebbe rilevato la mancata tempestiva trasmissione del rapporto sui fatti accertati che , ai sensi dell'articolo 17, il verbalizzante ha l'obbligo di presentare immediatamente all'autorità competente per la decisione. Ric. 2020 n. 16309 sez. S2 -ad. 09-05-2023 - 5 - 1.5. Con il quinto motivo, articolato in riferimento al n . 5 del comma primo dell'articolo 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza per violazione dell'art . 112 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare la sua censura sulla omessa trasmissione del rapporto. 1.6. Con il sesto motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma primo dell'articolo 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha lamentato la violazione degli art. 18 della legge 689 del 19 81 , 132 comma II n.4 cod. proc. civ. , 111 comma VI della Costituzione , per avere la Corte d' a ppello ritenuto sufficientemente motivata l’ordinanza ingiunzione, mentre invece avrebbe dovuto rilevare l'assenza di motivazione, intesa come esposizione degli elementi ritenuti rilevanti per il giudizio di fondatezza della contestazione e i criteri per la determinazione della sanzione. 1.7.Con il settimo motivo, pure articolato in riferimento al n. 4 del comma primo dell'articolo 360 cod. proc. civ., Chen ha infine sostenuto la violazione degli art. 132 comma secondo n. 4 cod. proc. civ. e 111 comma s esto della Costituzione , per avere la Corte d'Appello offerto argomentazioni non idonee per sostenere la sua decisione, riferendosi ad elementi di fatto – quali le cartucce R4 – di cui non vi è traccia nel verbale di accertamento. 2. I primi quattro motivi, da esaminarsi congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati. Risulta dal ricorso che nelverbale di contestazione n. 513/2013, è riportato che i militari della Guardia di finanza Gruppo di Cagliari, 2° Nucleo operativo, hanno «proceduto al sequestro penale, per violazione dell’art. 171 – ter lettera f della legge 633/41, di n.93 schede Micro SD contenenti copie di vari giochi per [OSCURATO:PERSONA]» e che, dagli accertamenti eseguiti, era risultato che il contenuto di questi supporti informatici equivalesse «ad un totale di Ric. 2020 n. 16309 sez. S2 -ad. 09-05-2023 - 6 - n.7237 copie di giochi illecitamente riprodotti e privi di contrassegno SIAE», per cui, con il rilievo n. 1, le avevano contestato «l’illecita detenzione a fini di lucro di n. 129 copie di giochi per consolle portatile Nintendo illecitamente riprodotti e privi di contrassegni SIAE». In applicazione degli art. 174 bis della legge 633/1941 e 16 legge 689/1981 le avevano però irrogato una sanzione ridotta di E.1.490.822,00. Nelle sue memorie difensive ex art. 16 e 18 della legge 689/1981, Chen rappresentava che l’art. 171 ter lett. f della legge 633/1941, punisce chi «introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto», laddove, pur dando per accertati i fatti riportati in verbale, le micro schede SD non costituivano certamente « dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto». Nell’ordinanza ingiunzione per cui è giudizio, poi, Chen è stata ritenuta responsabile della violazione dell’art. 171 ter lett. f della legge 633/1941 perché nel suo esercizio commerciale erano state individuate, tra la merce esposta in vendita, «93 confezioni contenenti Flashcard munite di microchip R4» corredate da schede di memoria tipo Micro-SD al cui interno erano presenti copie di giochi Nintendo»; le è stato in conseguenza ingiunto il pagamento di una sanzione di Euro 1.490.289,70. [OSCURATO:PERSONA] le ha accolto l’opposizione rilevando la contraddittorietà tra l’indicazione della norma violata, la Ric. 2020 n. 16309 sez. S2 -ad. 09-05-2023 - 7 - configurazione dell’illecito contenute nell’ordinanza ingiunzione e la descrizione del fatto accertato come riportata nel verbale. La Corte d’appello, riformando la decisione di primo grado, ha ritenuto che «il complesso del percorso motivazionale indicato nel verbale di contestazione e il tenore delle difese svolte dall’opponente consente di rilevare, da un lato, l’assoluta chiarezza in ordine all’illecito contestato e, per altro verso, il fatto che l’indicazione della norma violata conteneva un evidente errore materiale»; ha quindi aggiunto che «la riconducibilità dei fatti all’ipotesi normativa violata era stata ribadita nelle controdeduzioni di risposta alle osservazioni scritte presentate da Chen»; ha quindi concluso che la fattispecie contestata fosse evidentemente riconducibile all’art. 171 ter lett. f bis e non lett. 7. Ebbene, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, sussiste la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tutte le volte in cui la sanzione venga irrogata per una fattispecie, individuata nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze rilevanti delineate dalla norma, che sia diversa da quella attribuita in sede di contestazione al trasgressore , perché in tal cas o è leso il diritto di difesa di quest’ultimo (Cass. Sez. 2, n. 9790 del 04/05/2011 , Sez. 2, n. 18883 del 28/07/2017, Sez. 6 -2, n. 21904 del 11/07/2022). Ciò posto, deve considerarsi allora che a norma della dell’art.171 ter lett. f bis è punito chiunque fabbrichi, importi, distribuisca, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo, pubblicizzi per la vendita o il noleggio, o detenga per scopi commerciali, «attrezzature, prodotti o componenti ovvero presti servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater (cioè le misure di protezione per controllare Ric. 2020 n. 16309 sez. S2 -ad. 09-05-2023 - 8 - l’utilizzo dell’opera, n.d.r.) ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure». Secondo la previsione della precedente lettera f (che è stata contestata), invece, è punito chi introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita o la distribuzione, distribuisca, venda, conceda in noleggio, ceda a qualsiasi titolo, promuova commercialmente, installi «dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto». Alla evidente differenza tra la descrizione delle due fattispecie offerta dalla norma, deve aggiungersi ancora che il fatto accertato e contestato nel verbale, «l’illecita detenzione a fini di lucro di n. 129 copie di giochi per consolle portatile Nintendo illecitamente riprodotti e privi di contrassegni SIAE» non appare corrispondere – e la questione ha costituito motivo di opposizione - a quello descritto nell’ordinanza opposta, secondo cui, tra la merce esposta in vendita, sono state rinvenute «93 confezioni contenenti Flashcard munite di microchip R4» corredate da schede di memoria tipo Micro - SD al cui interno erano presenti copie di giochi Nintendo». La Corte d’appello, pertanto, non poteva limitarsi a ravvisare semplicisticamente«un mero errore materiale» nella indicazione della norma violata, ma avrebbe dovuto provvedere a ricostruire la fattispecie accertata nel verbale confrontandola con quella riportata in ordinanza, verificando altresì se, come dedotto da Chen, effettivamente non vi fosse stata trasmissione del rapporto sulle indagini seguite al verbale di accertamento e sequestro e se le controdeduzioni della Guardia di Finanza, qualora utili alla ricostruzione dell’illecito, fossero effettivamente state comunicate Ric. 2020 n. 16309 sez. S2 -ad. 09-05-2023 - 9 - all’autorità procedente dopo la data fissata per l’audizione dell’ingiuntae perciò da lei non conosciute. In tal senso le censure devono essere accolte. 2.1. Dall’accoglimento dei primi quattro motivi consegue l’assorbimento dei restanti. 3. Pertanto, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione perché provveda agli accertamenti indicati al punto 2, attenendosi al principio suesposto, e statuisca anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso, e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnatain relazione ai motivi accoltie rinvia alla Cort
Sentenza Cassazione n. 32781/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris