CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 03289/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Rimini del 17.03.2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui gli artt.624,625 n.4 e 5 cod.pen., commesso il 12.06.2012 in [OSCURATO:PERSONA] in Marignano. La imputazione riguardava l'essersi impossessati al fine trarne profitto, in concorso ed in unione tra di loro di biglietti gratta e vinci per un valore di 2500,00 euro che sottraevano con destrezza dalla tabaccheria [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza propongono distinti ricorsi gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: -AGRICOLA deduce, con il primo motivo, violazione di legge, art. 625 comma 1 n. 4 c.p., in relazione alla errata applicazione dell'aggravante della destrezza; con il secondo motivo, lamenta contraddittorietà della motivazione relativamente all'eccessiva quantificazione del trattamento sanzionatorio. -ASTUTI deduce violazione di norma processuale stabilità a pena di nullità in relazione agli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p. stante l'omessa citazione dell'appellante. -SPALLONE con il primo motivo denuncia mancata declaratoria di prescrizione del reato; Con il secondo motivo, lamenta erronea applicazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, co.1, n. 4 e 5 c.p. 3.11 Procuratore Generale in sede ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi. 4. Quanto al motivo relativo al trattamento sanzionatorio riguardante Agricola, la motivazione della Corte di Appello appare congrua, non illogica, e completa. La pena è stata correttamente dosata sulla base della gravità del fatto, delle modalità esecutive e dell'oggetto materiale, della dimestichezza nel delinquere dimostrata nonché del considerevole valore dei beni rubati. Quanto alla doglianza, comune ai ricorsi di Agricola e Spallone, riguardante la destrezza, appare generica e reiterativa dei motivi di appello, correttamente vagliati dal giudice del gravame. La Corte di Appello, con motivazione corretta in punto di diritto nonché priva di vizi logici, ricava la sussistenza della destrezza dall'aver provocato la disattenzione della persona offesa e approfittato di tale circostanza al fine di compiere il furto (invero, Agricola e Astuti hanno distolto l'attenzione della persona offesa in modo tale che lo Spallone nel frattempo ha potuto prelevare velocemente i gratta e vinci dalla teca in cui erano custoditi). Infatti in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res"(Sez. 4 - , n. 139 del 18/12/2019 Ud. (dep. 07/01/2020) Rv. 277952 - 01). In relazione alla generica doglianza di Spallone riguardante la prescrizione, dagli atti non risulta essersi compiuto il termine massimo di prescrizione. Parimenti la circostanza aggravante del compimento del fatto di reato da più persone è adeguatamente motivata: «i tre imputati sono arrivati insieme presso la tabaccheria, hanno agito in modo sinergico e, dopo il prelievo dei biglietti gratta e vinci, si sono rapidamente allontanati a bordo dell'autovettura Matiz». Quanto al motivo dedotto da Astuti relativo alla omessa regolare citazione dell'appellante, la doglianza è generica e il ricorso del tutto non autosufficiente; inoltre trattandosi di nullità di ordine generale a regime intermedio e non essendo stata dedotta tempestivamente, la questione non è proponibile in questa sede. La sentenza è pertanto immune da censure e i motivi sono inammissibili in quanto generici aspecifici e manifestamente infondato. 6. Va qui ribadito il principio che "in presenza di un ricorso inammissibile " non trova la disciplina sull'esercizio del diritto di querela ai sensi dell'art. 85 dlgs 150 del 2022, secondo i principi già affermati da Sez. U n. 40150 del 21/06/2018 Ud. (dep. 07/09/2018) Rv. 273551 - 01. 6.1. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili il ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascun