CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 31747/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo propone una medesima questione secondo una prospettazione fattuale diversa da quella avanzata in appello che non può trovare accesso in sede di legittimità rispetto alla puntuale risposta data dalla sentenza a riguardo ( v. par. 4.1. della sentenza impugnata). Ritenuto che le censure in ordine alla responsabilità per i reati contestato sono costituite da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla valutazione probatoria ed alla qualificazione del fatto sub 1 (secondo, terzo e quarto motivo) nonché alla responsabilità in ordine al reato di lesioni sub 2 ed al nesso teleologico di tale reato con quello sub 1 (quinto e sesto motivo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27.5.2022