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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14629/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] PELLECCHIA Consiglier a A d. 28 / 03/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 31880 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 31880del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67H50 L117J) avvocato costituito personalmente in giudizio ai sensi dell’art.86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di MESSINA Salvatore(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56P17 A957W) MESSINA [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58S07 A957D) -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Firenze n. 1539/2021,che si assume “non pubblicata”; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato a Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] (anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]- letti), impugna una sentenza del Tribunale di Firenze (che as- sume «non pubblicata ex art. 133 cpc»), con la quale risulta rigettata una opposizione all’esecuzione dalla stessa proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Ric. n. 31880/2021 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.

Ragioni della decisione 1.Il ricorso è improcedibile, ancor prima che inammissibile per una pluralità di ragioni. 1.1La copia della sentenza impugnata prodotta dalla ricorrente (che risulta emessa in data 5 giugno 2021) è priva di attesta- zione, numero e data di pubblicazione, sebbene sia presente una attestazione di conformità all’originale digitale contenuto nel fascicolo informatico, sottoscritta dalla ricorrente stessa, costituita personalmente in giudizio.

Nel ricorso si afferma che la sentenza avrebbe il n. 1539/2021, ma non è precisata la data di pubblicazione, anzi nello stesso ricorso la si dichiara «non pubblicata ex art. 133 cpc».

In relazione alla data della decisione, il ricorso non risulterebbe tempestivo (in quanto esso risulta notificato in data martedì 7 dicembre 2021, oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., nella specie non applicandosi la sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione), ma non è possibile per la Corte effettuare le dovute verifiche sulla copia autentica della sentenza prodotta.

Ai sensi dell’art. 369 c.p.c.,la produzione della copia autentica della sentenza impugnata(con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta)costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione.

Deve peraltro trattarsi diuna copia che rechi l’attestazione della Cancelleriadi avvenuta pubblicazione del provvedimento , non- ché la data ed il numero di tale pubblicazione.

Ric. n. 31880/2021 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa stessa Corte , infatti,la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale e depositate in modalità telematica si perfeziona solo «nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tra- mite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero iden- tificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedi- mento diviene ostensibile agli interessati» (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2362 del 29/01/2019, Rv. 652618 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 24891del 09/10/2018, Rv. 650663 – 01; Sez. 1 , Ordinanzan. 21192 del 23/07/2021, non massimata ).

Ne consegue che, in caso di produzione di una copia del prov- vedimento impugnato attestata conforme all’originale presente nel fascicolo informatico (ovvero in caso di produzione di un duplicato informatico del provvedimento medesimo), mancante dell’attestazione di pubblicazione della Cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero,il ricorso per cassa- zione è da ritenere improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., come del resto già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto dai quali non si ravvisano motivi per discostarsi (cfr. Cass., Sez. 6- 1 , Ordinanza n. 29803 del 29/12/2020 , in una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente; in senso analogo, con specifico riguardo alla data di pubblicazione non risultante dalla copia del provvedimento prodotta,ma co- munque nel senso dell’improcedibilità del ricorso, cfr.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14875 del 31/05/2019 , nella cui motiva- zione si chiarisce altresì che «la disposizionedell’art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. 18.10.2010 n. 179, conv. in legge n. 221/2012 –introdotta dall’art. 52, comma 1, lett. a), del D.L. 24.6.2014 n. 90, conv. con mod. in legge 11.8.2014 n. 114 – che stabilisce la equivalenza all’originale delle copie informati- che, anche per immagine, dei provvedimenti del Giudice “anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale”»attribuisce «al difensore il potere di Ric. n. 31880/2021 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 certificazione pubblica delle “copie analogiche ed anche infor- matiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informa- tico” ma non anche la competenza amministrativa riservata al funzionario di Cancelleria relativa alla “pubblicazione” dellasen- tenza»; più di recente, in fattispecie analoghe: Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 5771del 24/02/2023 , Rv. 666908 - 01 ; Sez. 3 , Ordinanzan. 5923 d el 27/02/2023) .

In altri termini, da una parte la sentenza (in particolare, quella redatta e depositata in modalità telematica) viene ad esistenza solodopo la sua pubblicazione e, precisamente, solo quando le vengono attribuit i dal sistema informatico numero e data di pubblicazione, cioè gli estremi necessari per la sua esatta indi- viduazione.

D’altra parte, nel giudizio di legittimità, in base all’espresso disposto di cui all’art. 369 c.p.c., la Corte di Cassa- zione ha certamente l’onere di verificare i suddetti dati esami- nandouna “ copia ” autentica del provvedimento , senza quindi potersi rimettere a quanto semplicemente dichiara t o in propo- sito dalle partio attestato dai loro difensori (anche se eventual- mente in senso concorde),che sono privi del potere di attestare tali circostanze e tali dati,e ciò anche perché non possono sus- sisteredubbi o incertezze sull’esistenza giuridica e sugli estremi identificativi del provvedimento impugnatooggetto della statui- zione di ultima istanza.

Deve concludersi che, per quanto in linea generale sia possibile produrrein giudizio copi e o duplicati del provvedimento impu- gnato estratti dal fascicolo telematico, eventualmente atte- stando la conformità del relativo contenuto all’originale conte- nuto nel predetto fascicolo,ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c.deve comunque trat- tarsi di copie o duplicati recant i l’attestazione di Cancelleria della pubblicazionedel provvedimento, l’indicazione della data e il numero attribuito dal sistema.

Ric. n. 31880/2021 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 In caso contrario, sarebbe impossibile per la Corte di Cassa- zione verificare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza e quale sia il suo numero identificativo, senza contare che la copia prodotta non potrebbe ritenersi effettivamente conforme al provvedimentoimpugnato (e impugnabile), cioè quellooggetto di avvenuta regolare pub- blicazione.

La produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva di numero di pubblicazione non consente di verificare la tempestività della impugnazione né, in caso si ritenesse il ri- corso suscettibile di accoglimento, consente la formulazione di un corretto dispositivo di accoglimento che, coordinato con la motivazione, deve individuare con esattezza il provvedimento cassato.

Poiché, nella specie, l’unica copia della sentenza impugnata prodotta (sia in forma cartacea che in modalità telematica), come già precisato, è priva di tali dati, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile. 1.2 Il ricorso, come premesso, è da ritenere, peraltro, altresì inammissibile. 1.2.1In primo luogo, esso risulta proposto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sandra Moroni, costituita personalmente in giudizio ai sensi dell’art. 86 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA], però, per quanto emerge dalle risultanze degli albi tenuti dal C.N.F., nonché dal Consiglio dell’Ordine de- gli Avvocati di Terni, non risulta autorizzata al patrocinio presso legiurisdizioni superiori, onde non è legittimata ad esercitare il patrocinio in proprio, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., davanti a que- sta Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8738del 26/06/2001, Rv. 547749 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 11436 del 01/08/2002 , Rv. 556504 –01; Sez. 2 , Sentenza n. 23925 del 27/12/2012 , Rv. 624594 –01).

Ric. n. 31880/2021 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 1.2.2Il ricorso stesso (come già chiarito) risulta, inoltre, tar- divo, in base alla data della pronuncia impugnata (5 giugno 2021), cioè l’unica data risultante dalla copia del provvedi- mento prodotta e di cui, quindi, non è nota la eventuale diversa data di pubblicazione, essendo stato notificato solo in data martedì 7 dicembre 2021, oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., nella specie non applicandosi la sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materia di esecu- zione. 1.2.3 Infine, deve rilevarsi che la presente impugnazione è inammissibile anche ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto priva di una chiara e completa esposizione dei fatti di causa,che consenta a questa Corte di bene intendere le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, nonché lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni.

Dall’esposizione contenuta nel ricorso, infatti, riesce a com- prendersi esclusivamente che si tratta di un giudizio relativo ad opposizione esecutiva dichiarata inammissibile in primo grado dal tribunale per difetto di ius postulandi della parte costituita personalmente, ma di cui non si evince l’esatto oggetto.

Ciò, oltre a configurare una palese violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., impedisce anche a questa Corte di verificare, come è suo compito, l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, l’integrità del contraddittorio e l’interesse ad agire e ad impugnare delle parti. 2.Il ricorso è dichiarato improcedibile.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o Ric. n. 31880/2021 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1qua- ter, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso .

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] PELLECCHIA Consiglier a A d. 28 / 03/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 31880 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 31880del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67H50 L117J) avvocato costituito personalmente in giudizio ai sensi dell’art.86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di MESSINA Salvatore(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56P17 A957W) MESSINA [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58S07 A957D) -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Firenze n. 1539/2021,che si assume “non pubblicata”; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato a Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] (anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]- letti), impugna una sentenza del Tribunale di Firenze (che as- sume «non pubblicata ex art. 133 cpc»), con la quale risulta rigettata una opposizione all’esecuzione dalla stessa proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 31880/2021 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1.Il ricorso è improcedibile, ancor prima che inammissibile per una pluralità di ragioni. 1.1La copia della sentenza impugnata prodotta dalla ricorrente (che risulta emessa in data 5 giugno 2021) è priva di attesta- zione, numero e data di pubblicazione, sebbene sia presente una attestazione di conformità all’originale digitale contenuto nel fascicolo informatico, sottoscritta dalla ricorrente stessa, costituita personalmente in giudizio. Nel ricorso si afferma che la sentenza avrebbe il n. 1539/2021, ma non è precisata la data di pubblicazione, anzi nello stesso ricorso la si dichiara «non pubblicata ex art. 133 cpc». In relazione alla data della decisione, il ricorso non risulterebbe tempestivo (in quanto esso risulta notificato in data martedì 7 dicembre 2021, oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., nella specie non applicandosi la sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione), ma non è possibile per la Corte effettuare le dovute verifiche sulla copia autentica della sentenza prodotta. Ai sensi dell’art. 369 c.p.c.,la produzione della copia autentica della sentenza impugnata(con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta)costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione. Deve peraltro trattarsi diuna copia che rechi l’attestazione della Cancelleriadi avvenuta pubblicazione del provvedimento , non- ché la data ed il numero di tale pubblicazione. Ric. n. 31880/2021 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa stessa Corte , infatti,la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale e depositate in modalità telematica si perfeziona solo «nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tra- mite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero iden- tificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedi- mento diviene ostensibile agli interessati» (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2362 del 29/01/2019, Rv. 652618 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 24891del 09/10/2018, Rv. 650663 – 01; Sez. 1 , Ordinanzan. 21192 del 23/07/2021, non massimata ). Ne consegue che, in caso di produzione di una copia del prov- vedimento impugnato attestata conforme all’originale presente nel fascicolo informatico (ovvero in caso di produzione di un duplicato informatico del provvedimento medesimo), mancante dell’attestazione di pubblicazione della Cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero,il ricorso per cassa- zione è da ritenere improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., come del resto già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto dai quali non si ravvisano motivi per discostarsi (cfr. Cass., Sez. 6- 1 , Ordinanza n. 29803 del 29/12/2020 , in una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente; in senso analogo, con specifico riguardo alla data di pubblicazione non risultante dalla copia del provvedimento prodotta,ma co- munque nel senso dell’improcedibilità del ricorso, cfr.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14875 del 31/05/2019 , nella cui motiva- zione si chiarisce altresì che «la disposizionedell’art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. 18.10.2010 n. 179, conv. in legge n. 221/2012 –introdotta dall’art. 52, comma 1, lett. a), del D.L. 24.6.2014 n. 90, conv. con mod. in legge 11.8.2014 n. 114 – che stabilisce la equivalenza all’originale delle copie informati- che, anche per immagine, dei provvedimenti del Giudice “anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale”»attribuisce «al difensore il potere di Ric. n. 31880/2021 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 certificazione pubblica delle “copie analogiche ed anche infor- matiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informa- tico” ma non anche la competenza amministrativa riservata al funzionario di Cancelleria relativa alla “pubblicazione” dellasen- tenza»; più di recente, in fattispecie analoghe: Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 5771del 24/02/2023 , Rv. 666908 - 01 ; Sez. 3 , Ordinanzan. 5923 d el 27/02/2023) . In altri termini, da una parte la sentenza (in particolare, quella redatta e depositata in modalità telematica) viene ad esistenza solodopo la sua pubblicazione e, precisamente, solo quando le vengono attribuit i dal sistema informatico numero e data di pubblicazione, cioè gli estremi necessari per la sua esatta indi- viduazione. D’altra parte, nel giudizio di legittimità, in base all’espresso disposto di cui all’art. 369 c.p.c., la Corte di Cassa- zione ha certamente l’onere di verificare i suddetti dati esami- nandouna “ copia ” autentica del provvedimento , senza quindi potersi rimettere a quanto semplicemente dichiara t o in propo- sito dalle partio attestato dai loro difensori (anche se eventual- mente in senso concorde),che sono privi del potere di attestare tali circostanze e tali dati,e ciò anche perché non possono sus- sisteredubbi o incertezze sull’esistenza giuridica e sugli estremi identificativi del provvedimento impugnatooggetto della statui- zione di ultima istanza. Deve concludersi che, per quanto in linea generale sia possibile produrrein giudizio copi e o duplicati del provvedimento impu- gnato estratti dal fascicolo telematico, eventualmente atte- stando la conformità del relativo contenuto all’originale conte- nuto nel predetto fascicolo,ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c.deve comunque trat- tarsi di copie o duplicati recant i l’attestazione di Cancelleria della pubblicazionedel provvedimento, l’indicazione della data e il numero attribuito dal sistema. Ric. n. 31880/2021 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 In caso contrario, sarebbe impossibile per la Corte di Cassa- zione verificare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza e quale sia il suo numero identificativo, senza contare che la copia prodotta non potrebbe ritenersi effettivamente conforme al provvedimentoimpugnato (e impugnabile), cioè quellooggetto di avvenuta regolare pub- blicazione. La produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva di numero di pubblicazione non consente di verificare la tempestività della impugnazione né, in caso si ritenesse il ri- corso suscettibile di accoglimento, consente la formulazione di un corretto dispositivo di accoglimento che, coordinato con la motivazione, deve individuare con esattezza il provvedimento cassato. Poiché, nella specie, l’unica copia della sentenza impugnata prodotta (sia in forma cartacea che in modalità telematica), come già precisato, è priva di tali dati, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile. 1.2 Il ricorso, come premesso, è da ritenere, peraltro, altresì inammissibile. 1.2.1In primo luogo, esso risulta proposto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sandra Moroni, costituita personalmente in giudizio ai sensi dell’art. 86 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA], però, per quanto emerge dalle risultanze degli albi tenuti dal C.N.F., nonché dal Consiglio dell’Ordine de- gli Avvocati di Terni, non risulta autorizzata al patrocinio presso legiurisdizioni superiori, onde non è legittimata ad esercitare il patrocinio in proprio, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., davanti a que- sta Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8738del 26/06/2001, Rv. 547749 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 11436 del 01/08/2002 , Rv. 556504 –01; Sez. 2 , Sentenza n. 23925 del 27/12/2012 , Rv. 624594 –01). Ric. n. 31880/2021 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 1.2.2Il ricorso stesso (come già chiarito) risulta, inoltre, tar- divo, in base alla data della pronuncia impugnata (5 giugno 2021), cioè l’unica data risultante dalla copia del provvedi- mento prodotta e di cui, quindi, non è nota la eventuale diversa data di pubblicazione, essendo stato notificato solo in data martedì 7 dicembre 2021, oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., nella specie non applicandosi la sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materia di esecu- zione. 1.2.3 Infine, deve rilevarsi che la presente impugnazione è inammissibile anche ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto priva di una chiara e completa esposizione dei fatti di causa,che consenta a questa Corte di bene intendere le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, nonché lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni. Dall’esposizione contenuta nel ricorso, infatti, riesce a com- prendersi esclusivamente che si tratta di un giudizio relativo ad opposizione esecutiva dichiarata inammissibile in primo grado dal tribunale per difetto di ius postulandi della parte costituita personalmente, ma di cui non si evince l’esatto oggetto. Ciò, oltre a configurare una palese violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., impedisce anche a questa Corte di verificare, come è suo compito, l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, l’integrità del contraddittorio e l’interesse ad agire e ad impugnare delle parti. 2.Il ricorso è dichiarato improcedibile. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o Ric. n. 31880/2021 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1qua- ter, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
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