CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 34947/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità dei ricorsi. lette le conclusioni scritte dei ricorrenti rappresentati dal difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Lecce con sentenza pronunciata in data 18 Novembre 2020, in riforma della decisione del Tribunale di Taranto, e su impugnazione degli imputati, riqualificava i fatti secondo la prospettazione della imputazione originaria e cioè in tentativo di furto in appartamento pluriaggravato con la sola esclusione della circostanza aggravante di cui all'art.625 n.5 cod.pen., lasciando inalterato il trattamento sanzionatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Kristo e di HALLULLI Klajdi. 2.11 Tribunale di Taranto, esclusi nei fatti come accertati gli estremi di un concorso di persone in un tentativo di furto in privata dimora, aveva riqualificato gli stessi quale ipotesi di violazione di domicilio e aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Kristo a mesi sei di reclusione e HALLULLI Klajdi, con la recidiva, a mesi sei e giorni quaranta di reclusione. 3. Il giudice distrettuale, confrontando il contenuto degli accertamenti eseguiti dal personale di PG che aveva monitorato i prevenuti fin da quando erano scesi dall'autovettura, approssimandosi alla villetta della persona offesa, con quanto riferito dalla persona offesa in atto di denuncia querela, ritenevar . pienamente integrati gli estremi del furto tentato, tenuto conto che gli imputati erano stati visti scavalcare un muretto che consentiva loro di accedere al portoncino dell'abitazione, che nella autovettura era stato rinvenuto tutto l'occorrente per procedere ad effrazione e scasso, oltre a passamontagna, e che la persona offesa aveva denunciato che l'inferriata di protezione al portoncino era stata parzialmente divelta. 3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di entrambi gli imputati. [OSCURATO:PERSONA] Kristo ha articolato due motivi di ricorso. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio motivazionale assumendo una ipotesi di reformatio in pejus i atteso che la Corte di Appello, in assenza dell'impugnazione del Pubblico Ministero aveva operato una riqualificazione / giuridica dei fatti in senso deteriore rispetto alla pronuncia di primo grado, in particolare riconoscendo ipotesi di reato procedibile di ufficio, con termine prescrizionale superiore e senza le garanzie del giusto procedimento, in particolare nel rispetto dell'art.6 CEDU;senza procedere ad una rinnovazione, pure parziale delle prove di accusa. 3.1 Con una seconda articolazione deduce difetto di motivazione e travisamento di una prova decisiva laddove la riqualificazione giuridica dei fatti era intervenuta valorizzando le dichiarazioni di uno degli operanti il quale aveva visto gli imputati armeggiare dinanzi all'abitazione facendosi luce con una torcia per osservare all'interno di essa, laddove in nessun verbale di sommarie informazioni era emerso che la inferriata fosse stata divelta, o che i malviventi avessero tentato di entrare nella abitazione. Doveva pertanto ritenersi assente la prova di un tentativo di effrazione indicativo di un'azione univocamente diretta a entrare nell'appartamento. 3.2 Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce un unico motivo di ricorso con il quale deduce violazione dell'art.192 commi uno e due cod.proc.pen. in relazione alla valutazione della prova indiziaria, che si assume intervenuta con motivazione illogica e congetturale, laddove il primo giudice aveva escluso la rilevanza indiziaria della ringhiera divelta, avendo al contrario valorizzato l'assenza di segni evidenti di effrazione riferiti dalla persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso della difesa SHITY è infondato e deve essere disatteso. Nessuna violazione del principio della reformatio in pejus risulta nella specie ravvisabile laddove la Corte di Appello, pure riformando la sentenza di primo grado, si è limitata a riconoscere la correttezza della qualificazione giuridica del fatto come originariamente contestato e pertanto non ha introdotto alcun elemento di novità rispetto alle accuse dalle quali il ricorrente ha avuto modo di difendersi nel corso del giudizio e pertanto difettano i profili di sorpresa e di limitazione del diritto di difesa che avrebbero giustificato la reazione dell'imputato avverso la più grave definizione giuridica del fatto, operata dal giudice dell'impugnazione (sez.4, n. 18793 del 28 Marzo 2019, PG/[OSCURATO:PERSONA], Rv.275762; sez.2, n.23410 del 1 Luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA], Ry.279772). Quanto poi all'asserita lesione del diritto al contraddittorio valgono i principi della giurisprudenza comunitaria (Drassich) che esclude l'illegittimità della pronuncia che ha dato al fatto una diversa, e più grave qualificazione giuridica rispetto a quella data dal giudice di primo grado, laddove la nuova qualificazione può essere contestata mediante ricorso per cassazione (sez.6 n.422 del 10.11.2019 PG/[OSCURATO:PERSONA].278093). 2. Il secondo motivo di ricorso dello SHITY e il motivo unico proposto dalla difesa dell'HALLULLI sono infondati nella parte in cui viene assunta l'erronea valutazione e il travisamento della prova" atteso che i giudici di appello hanno operato una corretta interpretazione della condotta serbata dai ricorrenti come riferita dagli operatori verbalizzanti. Invero ai fini di una corretta applicazione dell'art.56 cod.pen. occorre ricostruire la volontà dell'agente utilizzando tutti gli elementi e le circostanze che la accompagnano e ne caratterizzano la portata finalistica in termini di univocità, ponendo poi rilievo che a tale fine rilevano non solo gli atti (L L,' L è" esecutivi, ma anche gli atti ~->arapari quando gli stessi facciano --._.— fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, si sia predisposto ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire lo scopo programmato e che il diritto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi imprevedibili indipendenti dalla volontà del reo. 2.1 Orbene i giudici distrettuali hanno svolto una corretta interpretazione di tali principi ai fini di escludere la ipotesi di violazione di domicilio e di riconoscere la ipotesi di furto tentato, rappresentando come i malviventi avessero proceduto a saltare il muretto divisorio della proprietà della persona offesa e fossero stati sorpresi ad armeggiare nei pressi della finestra dell'abitazione utilizzando una torcia elettrica per esplorare l'interno e, verosimilmente, erano in possesso di un piede di porco, arnese che era stato rinvenuto all'interno dell'autovettura da essi parcheggiata nella strada adiacente. Con motivazione corretta e priva di evidenti illogicità la Corte di Appello ha riconosciuto che la condotta dagli stessi serbata era univocamente diretta ad introdursi nell'altrui proprietà al fine di sottrarre quanto in esso contenuto, e al contempo era idonea a realizzare quanto programmato, tenuto altresì conto del fatto che la persona offesa aveva denunciato il danneggiamento della grata protettiva dell'apertura, compatibile con il tentativo di effrazione da parte degli imputati ed espressiva della volontà di costoro di introdursi all'interno dell'abitazione, mentre la fuga era dipesa esclusivamente dall'intervento della PG. 2.2 Corretta e logica appare pertanto la valutazione complessiva del patrimonio indiziario e dichiarativo in atti ai fini del riconoscimento della ipotesi di furto tentato di talchè i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in R