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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 20440/2022

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te ORDINANZA sul ricorso 136/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (INPS), rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via C. Beccaria 29; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, via [OSCURATO:PERSONA] 3, elettivamente domiciliato; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1500/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], NRG 625/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/1/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell'I.N.P.S., è stato destinatario della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per avere egli attuato, mediante la casella di posta elettronica a ciò appositamente destinata, segnalazioni di violazioni commesse all'interno dell'ente nel conferimento di incarichi dirigenziali e rispetto all'esclusione di geometri e periti dall'attività formativa obbligatoria, poi rivelatesi infondate;

2. la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede di accoglimento dell'impugnativa della predetta sanzione, annullandola;

3. la Corte territoriale muoveva dalla considerazione che, secondo l'art. 2, co. 7, lett. h) del Regolamento di Disciplina, espressamente richiamato negli atti del procedimento di applicazione della sanzione e riguardante la violazione di comportamenti non specificamente previsti dalle lettere precedenti, era necessario che le condotte fossero tali da avere comportato "grave danno" all'ente;

4. la Corte di merito riteneva che, nel caso di specie, non si potesse dire verificata tale ipotesi di "grave danno", in quanto tutto si era ridotto ad un generico disservizio per la P.A. che aveva dovuto fare gli accertamenti utili a replicare alle predette segnalazioni, né tale coefficiente di gravità poteva essere ravvisato nella reiterazione della condotta, aggiungendo altresì la sentenza che la pur contestata recidiva non poteva rilevare rispetto alla fattispecie in esame, in quanto Ric. 2021 n. 136 sez.

ML - ud. 20-1-2022 2- valorizzata dal Regolamento di Disciplina solo qualora vi fosse già stata l'applicazione della sanzione massima ai sensi del (meno grave) comma 6 dell'art. 2, ovverosia una sospensione fino a dieci giorni;

5. l'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso del Sorice;

6. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. e l'I.N.P.S. ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione/falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ovvero, in particolare, degli artt. 54-bis d. lgs. 165/2001 e 2, co. 7 lett.

INPS (art. 360 n. 3) h) del Regolamento di disciplina e con esso si assume che la Corte territoriale avrebbe errato nel non apprezzare la lesività insita nell'infondatezza dei fatti denunciati e nel discredito perseguito dal ricorrente, tali per cui la segnalazione palesemente infondata e quella effettuata per screditare e delegittimare il datore di lavoro comporta responsabilità penali, disciplinari e di natura civile, ai sensi del codice penale dell'art. 2043 c.c.;

2. il secondo motivo assume la nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c.) per avere il giudice del gravame omesso di dare conto delle ragioni della propria statuizione, non avendo fatto riferimento ai motivi di appello e non procedendo ad esame critico delle argomentazioni svolte dal Tribunale, cui la Corte territoriale aveva finito puramente e semplicemente per aderire;

3. i due motivi, entrambi accompagnati dalla precisazione di essere formulati facendo richiamo anche ai principi del giusto processo di cui Ric. 2021 n. 136 sez.

ML - ud. 20-1-2022 3- all'art. 111, co. 2, Cost. e dell'art. 6 C.E.D.U., possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione;

4. l'assunto in ordine alla mancata risposta ai motivi di appello è formulato genericamente, non comprendendosi quali profili sarebbero stati omessi nella disamina da parte della Corte territoriale, anche perché la sentenza di appello dapprima esplicitamente riferisce del fatto che l'INPS avesse sottolineato l'esistenza di una «violazione almeno colposa» dei doveri del dipendente, di una condotta «sorretta dall'elemento soggettivo» e di un erronea valutazione di proporzionalità rispetto al fatto commesso, per poi argomentare — sempre la sentenza di appello - rispetto ai profili di incoerenza tra i fatti e l'addebito, sotto il profilo della necessaria gravità;

5. del resto non incorre certamente in vizio la sentenza di secondo grado che ricalchi (eventualmente e più o meno estesamente) la motivazione di quella di primo grado, ma la faccia consapevolmente propria, argomentando sull'oggetto del contendere e del gravame (per i principi, v.

Cass. 5 agosto 2019, n. 20887; Cass. 5 novembre 2018, n.28139);

6. la sentenza qui impugnata contiene, come si è già sopra esposto e si dirà ulteriormente, una completa disamina e ciò è sufficiente ad escludere il verificarsi di un vizio processuale;

7. nel merito, la pronuncia mai afferma che la condotta del lavoratore non fosse disciplinarmente rilevante, ma evidenzia l'incoerenza tra la fattispecie perseguita e l'accaduto, per il fatto che non era da ritenersi integrato il requisito del <grave danno» di cui all'art. 2, co. 7, lett h), ovverosia la norma alla quale hanno fatto riferimento gli atti del procedimento disciplinare;

8. la Corte ha in particolare spiegato come la recidiva avrebbe potuto rilevare per l'applicazione della sospensione fino a dieci giorni ai sensi Ric. 2021 n. 136 sez.

ML - ud. 20-1-2022 4- dell'art. 2, co. 6, per essere state le precedenti infrazioni sanzionate con la multa, ma non per la applicata sospensione di quindici giorni, la quale avrebbe potuto ricorrere, secondo il comma 7, solo se, come non era accaduto, i precedenti già fossero stati puniti con la sanzione massima di cui allo stesso art. 2, co. 6;

9. inoltre, il giudizio sulla "gravità" del danno costituisce tipica valutazione propria del giudice di merito, che nel caso di specie ha considerato tutti gli elementi rilevanti, ovverosia la reiterazione della condotta, i connotati soggettivi, ma anche l'obiettiva consistenza di essa, per concluderne non implausibilmente che, avendo la vicenda causato soltanto un <generico disservkio» non si potessero ravvisare presupposti di intensità propri della fattispecie perseguita;

10. il ricorso per cassazione insiste sulla maggior gravità, ma si tratta della proposizione di una diversa valutazione dei dati di giudizio, che in realtà nulla aggiunge ai profili considerati dalla Corte d'Appello, se non insistendo sul maggior rilievo che si sarebbe dovuto attribuire, secondo l'ente, all'asserito intento di screditare il datore di lavoro, il che però ha la consistenza di una prospettata variazione del peso ponderale da attribuire ad uno degli elementi pur menzionati dalla Corte territoriale risolvendosi quindi la censura, anche da tale punto di vista, nella prospettazione di un diverso convincimento di merito, inidoneo ad intercettare un vizio di legittimità deducibile mediante il ricorso per cassazione;

11. in definitiva il ricorso in parte qua si traduce nella pretesa di una diversa valutazione di merito, certamente estranea al giudizio di legittimità (C., SU, 34476/2019; C., SU, 24148/2013);

12. alla reiezione dell'impugnazione segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità; Ric. 2021 n. 136 sez.

ML - ud. 20-1-2022 5- P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in curo 3.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore della difesa antistataria.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso 136/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (INPS), rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via C. Beccaria 29; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, via [OSCURATO:PERSONA] 3, elettivamente domiciliato; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1500/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], NRG 625/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/1/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell'I.N.P.S., è stato destinatario della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per avere egli attuato, mediante la casella di posta elettronica a ciò appositamente destinata, segnalazioni di violazioni commesse all'interno dell'ente nel conferimento di incarichi dirigenziali e rispetto all'esclusione di geometri e periti dall'attività formativa obbligatoria, poi rivelatesi infondate; 2. la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede di accoglimento dell'impugnativa della predetta sanzione, annullandola; 3. la Corte territoriale muoveva dalla considerazione che, secondo l'art. 2, co. 7, lett. h) del Regolamento di Disciplina, espressamente richiamato negli atti del procedimento di applicazione della sanzione e riguardante la violazione di comportamenti non specificamente previsti dalle lettere precedenti, era necessario che le condotte fossero tali da avere comportato "grave danno" all'ente; 4. la Corte di merito riteneva che, nel caso di specie, non si potesse dire verificata tale ipotesi di "grave danno", in quanto tutto si era ridotto ad un generico disservizio per la P.A. che aveva dovuto fare gli accertamenti utili a replicare alle predette segnalazioni, né tale coefficiente di gravità poteva essere ravvisato nella reiterazione della condotta, aggiungendo altresì la sentenza che la pur contestata recidiva non poteva rilevare rispetto alla fattispecie in esame, in quanto Ric. 2021 n. 136 sez. ML - ud. 20-1-2022 2- valorizzata dal Regolamento di Disciplina solo qualora vi fosse già stata l'applicazione della sanzione massima ai sensi del (meno grave) comma 6 dell'art. 2, ovverosia una sospensione fino a dieci giorni; 5. l'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso del Sorice; 6. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. e l'I.N.P.S. ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione/falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ovvero, in particolare, degli artt. 54-bis d. lgs. 165/2001 e 2, co. 7 lett. INPS (art. 360 n. 3) h) del Regolamento di disciplina e con esso si assume che la Corte territoriale avrebbe errato nel non apprezzare la lesività insita nell'infondatezza dei fatti denunciati e nel discredito perseguito dal ricorrente, tali per cui la segnalazione palesemente infondata e quella effettuata per screditare e delegittimare il datore di lavoro comporta responsabilità penali, disciplinari e di natura civile, ai sensi del codice penale dell'art. 2043 c.c.; 2. il secondo motivo assume la nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c.) per avere il giudice del gravame omesso di dare conto delle ragioni della propria statuizione, non avendo fatto riferimento ai motivi di appello e non procedendo ad esame critico delle argomentazioni svolte dal Tribunale, cui la Corte territoriale aveva finito puramente e semplicemente per aderire; 3. i due motivi, entrambi accompagnati dalla precisazione di essere formulati facendo richiamo anche ai principi del giusto processo di cui Ric. 2021 n. 136 sez. ML - ud. 20-1-2022 3- all'art. 111, co. 2, Cost. e dell'art. 6 C.E.D.U., possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione; 4. l'assunto in ordine alla mancata risposta ai motivi di appello è formulato genericamente, non comprendendosi quali profili sarebbero stati omessi nella disamina da parte della Corte territoriale, anche perché la sentenza di appello dapprima esplicitamente riferisce del fatto che l'INPS avesse sottolineato l'esistenza di una «violazione almeno colposa» dei doveri del dipendente, di una condotta «sorretta dall'elemento soggettivo» e di un erronea valutazione di proporzionalità rispetto al fatto commesso, per poi argomentare — sempre la sentenza di appello - rispetto ai profili di incoerenza tra i fatti e l'addebito, sotto il profilo della necessaria gravità; 5. del resto non incorre certamente in vizio la sentenza di secondo grado che ricalchi (eventualmente e più o meno estesamente) la motivazione di quella di primo grado, ma la faccia consapevolmente propria, argomentando sull'oggetto del contendere e del gravame (per i principi, v. Cass. 5 agosto 2019, n. 20887; Cass. 5 novembre 2018, n.28139); 6. la sentenza qui impugnata contiene, come si è già sopra esposto e si dirà ulteriormente, una completa disamina e ciò è sufficiente ad escludere il verificarsi di un vizio processuale; 7. nel merito, la pronuncia mai afferma che la condotta del lavoratore non fosse disciplinarmente rilevante, ma evidenzia l'incoerenza tra la fattispecie perseguita e l'accaduto, per il fatto che non era da ritenersi integrato il requisito del <grave danno» di cui all'art. 2, co. 7, lett h), ovverosia la norma alla quale hanno fatto riferimento gli atti del procedimento disciplinare; 8. la Corte ha in particolare spiegato come la recidiva avrebbe potuto rilevare per l'applicazione della sospensione fino a dieci giorni ai sensi Ric. 2021 n. 136 sez. ML - ud. 20-1-2022 4- dell'art. 2, co. 6, per essere state le precedenti infrazioni sanzionate con la multa, ma non per la applicata sospensione di quindici giorni, la quale avrebbe potuto ricorrere, secondo il comma 7, solo se, come non era accaduto, i precedenti già fossero stati puniti con la sanzione massima di cui allo stesso art. 2, co. 6; 9. inoltre, il giudizio sulla "gravità" del danno costituisce tipica valutazione propria del giudice di merito, che nel caso di specie ha considerato tutti gli elementi rilevanti, ovverosia la reiterazione della condotta, i connotati soggettivi, ma anche l'obiettiva consistenza di essa, per concluderne non implausibilmente che, avendo la vicenda causato soltanto un <generico disservkio» non si potessero ravvisare presupposti di intensità propri della fattispecie perseguita; 10. il ricorso per cassazione insiste sulla maggior gravità, ma si tratta della proposizione di una diversa valutazione dei dati di giudizio, che in realtà nulla aggiunge ai profili considerati dalla Corte d'Appello, se non insistendo sul maggior rilievo che si sarebbe dovuto attribuire, secondo l'ente, all'asserito intento di screditare il datore di lavoro, il che però ha la consistenza di una prospettata variazione del peso ponderale da attribuire ad uno degli elementi pur menzionati dalla Corte territoriale risolvendosi quindi la censura, anche da tale punto di vista, nella prospettazione di un diverso convincimento di merito, inidoneo ad intercettare un vizio di legittimità deducibile mediante il ricorso per cassazione; 11. in definitiva il ricorso in parte qua si traduce nella pretesa di una diversa valutazione di merito, certamente estranea al giudizio di legittimità (C., SU, 34476/2019; C., SU, 24148/2013); 12. alla reiezione dell'impugnazione segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità; Ric. 2021 n. 136 sez. ML - ud. 20-1-2022 5- P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in curo 3.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore della difesa antistataria. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello
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