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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00012/2024

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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n.r.g. 13574/ 20 22 , propost o da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rapp.te pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 2 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - intimata - avverso la sentenza n. 10155/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 16 novembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: il 3 dicembre 2015 l’Agenzia delle entrate notificò a [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento contenente ripresa a tassazione, a fini Irap, Ires e Iva per l’anno 2012, oltre all’irrogazione di sanzioni, maggiori ricavi non dichiarati e un maggior volume di affari, desunti dall’applicazione degli studi di settore e dal fatto che la contribuente non aveva risposto all’invito al contraddittorio rivoltole dall’Erario; la società impugnò vittoriosamente l’avviso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta; il successivo appello, proposto dall’Amministrazione, fu accolto con la sentenza indicata in epigrafe; i giudici regionali ritennero che, a prescindere dalla volontarietà o meno della sottrazione al contraddittorio da parte di CIS, non sussistessero ragioni per sottrarre la stessa all’applicazione degli studi di settore; inoltre, ritennero fondato il rilievo attinente ai costi per servizi, esposti in termini notevolmente superiori a quelli effettivi; la sentenza d’appello è stata impugnata da CIS con ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’Amministrazione non ha svolto difese in questa sede.

Considerato che: con il primo motivo, denunziando violazione degli artt. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 62-sexies del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, e 2697 cod. civ., la ricorrente lamenta che la C.T.R. avrebbe attribuito agli studi di settore un’efficacia probatoria non riconosciuta dalla legge, senza valutare le controprove da lei offerte; con il secondo motivo, denunziando omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la società ricorrente assume che i giudici d’appello avrebbero trascurato di esaminare le risultanze della perizia di parte da lei prodotta; non occorre procedere all’esame dei due motivi di ricorso, in quanto, con nota depositata il 22 maggio 2023 a mezzo del proprio procuratore speciale a ciò abilitato, la ricorrente ha dichiarato di aver dato corso alla procedura di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi da 197 a 202, della l. 22 dicembre 2022, n. 197; l’istanza è stata corredata dalla produzione della domanda di definizione agevolata e della prova dell’avvenuto versamento della prima rata dell’importo previsto per la definizione; in prossimità dell’udienza, ad abundantiam, la ricorrente ha dato prova dell’avvenuto saldo; ai sensi dell’art. 1, comma 194, della l. 197 del 2022, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento della prima rata entro il 30 settembre 2023; il comma successivo prevede poi che al deposito della documentazione che comprova tali circostanze faccia seguito la declaratoria di estinzione del giudizio (con decreto od ordinanza, a seconda che sia stata o meno fissata l’udienza di discussione); va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n.r.g. 13574/ 20 22 , propost o da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rapp.te pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 2 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - intimata - avverso la sentenza n. 10155/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 16 novembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il 3 dicembre 2015 l’Agenzia delle entrate notificò a [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento contenente ripresa a tassazione, a fini Irap, Ires e Iva per l’anno 2012, oltre all’irrogazione di sanzioni, maggiori ricavi non dichiarati e un maggior volume di affari, desunti dall’applicazione degli studi di settore e dal fatto che la contribuente non aveva risposto all’invito al contraddittorio rivoltole dall’Erario; la società impugnò vittoriosamente l’avviso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta; il successivo appello, proposto dall’Amministrazione, fu accolto con la sentenza indicata in epigrafe; i giudici regionali ritennero che, a prescindere dalla volontarietà o meno della sottrazione al contraddittorio da parte di CIS, non sussistessero ragioni per sottrarre la stessa all’applicazione degli studi di settore; inoltre, ritennero fondato il rilievo attinente ai costi per servizi, esposti in termini notevolmente superiori a quelli effettivi; la sentenza d’appello è stata impugnata da CIS con ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’Amministrazione non ha svolto difese in questa sede. Considerato che: con il primo motivo, denunziando violazione degli artt. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 62-sexies del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, e 2697 cod. civ., la ricorrente lamenta che la C.T.R. avrebbe attribuito agli studi di settore un’efficacia probatoria non riconosciuta dalla legge, senza valutare le controprove da lei offerte; con il secondo motivo, denunziando omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la società ricorrente assume che i giudici d’appello avrebbero trascurato di esaminare le risultanze della perizia di parte da lei prodotta; non occorre procedere all’esame dei due motivi di ricorso, in quanto, con nota depositata il 22 maggio 2023 a mezzo del proprio procuratore speciale a ciò abilitato, la ricorrente ha dichiarato di aver dato corso alla procedura di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi da 197 a 202, della l. 22 dicembre 2022, n. 197; l’istanza è stata corredata dalla produzione della domanda di definizione agevolata e della prova dell’avvenuto versamento della prima rata dell’importo previsto per la definizione; in prossimità dell’udienza, ad abundantiam, la ricorrente ha dato prova dell’avvenuto saldo; ai sensi dell’art. 1, comma 194, della l. 197 del 2022, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento della prima rata entro il 30 settembre 2023; il comma successivo prevede poi che al deposito della documentazione che comprova tali circostanze faccia seguito la declaratoria di estinzione del giudizio (con decreto od ordinanza, a seconda che sia stata o meno fissata l’udienza di discussione); va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte
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