CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31201/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che il primo ed il quarto motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'art.124 cod. pen. e dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private, non sono consentiti in sede di legittimità poiché non risulta che le censure siano state precedentemente dedotte tramite i motivi di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., così come emerge dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda la pag. 6), che il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; reputato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si contesta - rispettivamente - violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale confermato la responsabilità dell'odierno ricorrente in merito al delitto di cui all'art. 642 cod. pen., pur mancandone i necessari presupposti oggettivi e soggettivi (il secondo motivo), e vizio di motivazione, avuto riguardo al I travisamento delle dichiarazioni dell'imputato (il terzo motivo), non sono consentiti, in quanto tendono a ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti e alternativa valutazione delle prove, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; che, contestando il terzo motivo il travisamento della prova - per avere la Corte territoriale omesso di considerare che il ricorrente avesse, in realtà, fornito all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] i dati di un sinistro stradale diverso rispetto a quello oggetto di contestazione - questo risulta anche manifestamente infondato alla luce del principio per cui «nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (così Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA] e altro Rv. 269217-01), circostanza non verificatasi nel caso in esame; che, invero, la Corte d'appello, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in merito al giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente (si veda la pag. 8 dell'impugnata sentenza, ove si sottolinea come né la difesa né l'imputato siano stati in grado di dimostrare l'esistenza di un incidente diverso); considerato che il quinto motivo di doglianza, con cui si lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte, il mancato riconoscimento di dette circostanze può essere legittimamente giustificato anche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec