CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43275/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Trieste, in data 22 dicembre 2021, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Pordenone in data 24 febbraio 2020 in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'aver provocato un incidente e dall'orario notturno, contestato come commesso il 10 gennaio 2017. 2. Il ricorrente articola sette motivi. Con il primo denuncia violazione di legge processuale in ordine alla citazione a giudizio in appello, eseguita una prima volta a un indirizzo e a un nominativo errato e rinnovata a seguito di eccezione difensiva, ma senza il rispetto del termine dilatorio di venti giorni. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta validità della revisione periodica dell'etilometro. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge per avere ritenuto onere della difesa, anziché del pubblico ministero, quello di provare il malfunzionamento dell'apparecchio. Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione a proposito della legittimità e dell'attendibilità dell'etilometro. Con il quinto motivo denuncia vizio di motivazione con riguardo all'asserzione della Corte di merito circa l'irrilevanza dell'annotazione dell'assenza di lesioni neurologiche sul referto del Checchin. Con il sesto motivo lamenta violazione di legge quanto al diniego della particolare tenuità del fatto. Con il settimo motivo denuncia violazione di legge quanto al diniego della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. Il ricorrente ha altresì, da ultimo, fatto pervenire memoria in cui insiste nei motivi d'impugnazione e nella richiesta di annullamento della sentenza impugnata. 3. Il primo motivo del ricorso non è manifestamente infondato e presenta, anzi, elementi di fondatezza. La nullità della notifica eseguita in prima battuta a un nominativo e a un indirizzo diversi, la cui tempestiva eccezione ha indotto la Corte di merito a disporne la rinnovazione, deve considerarsi una nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. in quanto, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, è risultata inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028). Ma anche la rinnovazione della citazione a giudizio d'appello senza il rispetto del termine dilatorio di venti giorni integra a sua volta una nullità, che la difesa ha tempestivamente eccepito nelle conclusioni scritte del 9 dicembre 2021 (alle quali si è poi riportata) e che non è stata in alcun modo sanata. 4. Ciò posto, ed in relazione alla data di commissione del reato e all'irrilevanza dei periodi di sospensione del termine di prescrizione, lo stesso risulta a oggi interamente decorso, con conseguente estinzione del reato. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione; va disposta la trasmissione degli atti al Prefetto di Pordenone, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 224, comma 3, Cod. Strada, a cura del Tribunale di Pordenone. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata perché il reato é estinto per prescrizione. Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Pordenone, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 224, comma 3, Cod. Strada a cura del Tribunale di Pordenone. Così deci