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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 15037/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18847/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 19 - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, corso Trieste, 149 - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, n. 47/2017, depositata il 24 gennaio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 18847/2017 Numero sezionale 1430/2022 Numero di raccolta generale 15037/2022 cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Data pubblicazione 11/05/2022Perugia, depositata il 24 gennaio 2017, di reiezione del loro appello avverso la sentenza del Tribunale di Terni che aveva respinto la domanda per la declaratoria di nullità dei contratti di acquisto e vendita dei titoli “[OSCURATO:PERSONA].

Raggr.” e “[OSCURATO:PERSONA].

Raggr.”, dichiarato inammissibile quella di risoluzione per inadempimento e respinto anche quella di condanna della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione della relativa somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero, in via subordinata, al risarcimento dei danni; - dall’esame della sentenza impugnata si evince che con la domanda proposta gli attori avevano allegato la violazione degli artt. 21 e 23, d.lgs. 1998, n. 58, e 26-30, Reg.

CONSOB n. 11522 del 1998, l’assenza di sottoscrizione dei documenti contrattuali (contratto quadro e singoli ordini) da parte della banca, nonché l’inidoneità del canale telematico utilizzato per gli acquisti dagli investitori ad assolvere al requisito di forma delle singole operazioni; - il ricorso è affidato a tre motivi; - la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso; - i ricorrenti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo i ricorrenti denunciano l’erronea e/o falsa applicazione degli artt. 1418 c.c. e 29, Reg.

Consob 1° luglio 1998, n. 11522, per aver la Corte di appello ritenuto che le operazioni di investimento in oggetto fossero adeguate, pur avendo ad oggetto titoli di indubbia ed elevata rischiosità, estranea al profilo di rischio degli investitori, e, per tale motivo, che la banca intermediaria potesse eseguire tali operazioni anche in assenza della preventiva avvertenza in ordine alla loro inadeguatezza e della relativa autorizzazione per iscritto; - con il secondo motivo deducono la erronea e/o falsa applicazione degli artt. 23, d.lgs. n. 58 del 1998, 30 e 60, Reg.

Consob n. 11522 del 1998, 2 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 18847/2017 Numero sezionale 1430/2022 Numero di raccolta generale 15037/2022 e 20, secondo comma, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nonché dData pubblicazione 11/05/2022ella delibera Consob 21 aprile 2000, n. 30396, per aver la sentenza impugnata ritenuto valide le operazioni in oggetto, benché realizzate mediante il servizio di home banking non supportato da idoneo contratto e in assenza di un invio dell’ordine per iscritto o per telefono mediante registrazione su supporto magnetico; - con il terzo motivo si dolgono della erronea e/o falsa applicazione degli artt. 1176 e 1453 ss. c.c., 21, primo comma, lett. a), b) e c), e 23, primo e sesto comma, d.lgs. n. 58 del 1998, 20, d.lgs. n. 82 del 2005, nonché della delibera Consob 21 aprile 2000, n. 30396, per aver il giudice di appello escluso la responsabilità dell’intermediario – posta a sostegno delle domande di risoluzione e risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale – per l’esecuzione delle operazioni in esame, in assenza della preventiva avvertenza in ordine alla loro inadeguatezza e della relativa autorizzazione per iscritto, benché tali operazioni non fossero adeguate al profilo di rischio degli investitori; - il primo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente in quanto vertenti, sostanzialmente, sulla medesima questione, sono inammissibili; - occorre premettere, per una migliore comprensione delle censure, che con i motivi proposti i ricorrenti si dolgono della valutazione dell’intermediario, ritenuta corretta dalla Corte di appello, di adeguatezza delle operazioni rilevate, ai fini dell’esonero dell’intermediario medesimo dall’obbligo di previa specifica informazione in ordine alla non adeguatezza delle stesse e di astensione dall’esecuzione delle stesse prima della ricezione del relativo ordine, impartito per iscritto, ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute; - come noto, l’art. 29, Reg.

Consob n. 11522 del 1998, nella 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 18847/2017 Numero sezionale 1430/2022 Numero di raccolta generale 15037/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 formulazione vigente all’epoca dei fatti, prevede che «1.

Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati.

3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione.

Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute»; - è stato evidenziato da questa Corte che tale scrutinio si colloca entro l'ambito della pluralità degli obblighi informativi facenti capo agli intermediari finanziari (obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere), tutti convergenti verso lo scopo unitario di segnalare all'investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (cfr. Cass., ord., 24 aprile 2018, n. 10111; Cass. 26 gennaio 2016, n. 1376); - a tal fine, l'inadeguatezza per tipologia ed oggetto va verificata in relazione alle caratteristiche proprie dello strumento finanziario, le quali si riflettono sul coefficiente di rischio dell'operazione, mentre quella per dimensione o frequenza riguarda invece il rapporto tra l'entità dell'investimento ed il portafoglio del cliente; - la Corte di appello ha escluso che le operazioni in oggetto fossero «non adeguate» evidenziando, in particolare, «la attestazione operata 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 18847/2017 Numero sezionale 1430/2022 Numero di raccolta generale 15037/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 dai clienti di avere alta esperienza nel settore degli investimenti finanziari e di avere l’obiettivo della compresenza di redditività che rivaluta abilità con il rischio dell’andamento dei corsi ovvero di avere come obiettivi di investimento l’altra volatilità, compresenza di rivalutabilità del capitale, rischio corsi e/o cambi; l’espressa attestazione di avere alta propensione al rischio …; la pregressa operatività con riferimento a titoli del medesimo tipo anche in periodi diversi …»; - orbene, a fronte di un siffatto accertamento le doglianze in esame si compendiano nella contestazione, da un lato, della sussistenza degli elementi valorizzati dalla Corte di appello ai fini della valutazione dell’adeguatezza delle operazioni, e, dall’altro, del giudizio reso all’esito di tale valutazione; - si tratta di aspetti che sfuggono al sindacato di questa Corte, implicando un riesame e una valutazione autonoma del merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959); - né è possibile rinvenire nella decisione impugnata un vizio di sussunzione, avuto riguardo alla pertinenza degli elementi degli elementi utilizzati dalla Corte di appello ai fini della valutazione di adeguatezza delle operazioni; - anche il secondo motivo è inammissibile; - la sentenza impugnata perviene all’espresso accertamento in ordine all’inclusione delle operazioni di compravendita titoli e della gestione di ordini tra le attività incluse nel contratto inerente il servizio di home banking; - tale accertamento non risulta essere utilmente contestato dai ricorrenti, i quali si limitano ad una diversa interpretazione del dato contrattuale, per cui stante l’operatività del principio per cui la validità dei singoli ordini non è soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione del contratto quadro (su cui, da ultimo, Cass., ord., 2 aprile 5 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 18847/2017 Numero sezionale 1430/2022 Numero di raccolta generale 15037/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 2021, n. 9187; Cass., ord., 31 agosto 2020, n. 18122), correttamente la Corte di appello ha escluso la necessità che gli ordini dovessero essere inviati per iscritto; - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, e si liquidano in complessivi euro 7.800,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] 6 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18847/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 19 - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, corso Trieste, 149 - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, n. 47/2017, depositata il 24 gennaio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 18847/2017 Numero sezionale 1430/2022 Numero di raccolta generale 15037/2022 cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Data pubblicazione 11/05/2022Perugia, depositata il 24 gennaio 2017, di reiezione del loro appello avverso la sentenza del Tribunale di Terni che aveva respinto la domanda per la declaratoria di nullità dei contratti di acquisto e vendita dei titoli “[OSCURATO:PERSONA]. Raggr.” e “[OSCURATO:PERSONA]. Raggr.”, dichiarato inammissibile quella di risoluzione per inadempimento e respinto anche quella di condanna della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione della relativa somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero, in via subordinata, al risarcimento dei danni; - dall’esame della sentenza impugnata si evince che con la domanda proposta gli attori avevano allegato la violazione degli artt. 21 e 23, d.lgs. 1998, n. 58, e 26-30, Reg. CONSOB n. 11522 del 1998, l’assenza di sottoscrizione dei documenti contrattuali (contratto quadro e singoli ordini) da parte della banca, nonché l’inidoneità del canale telematico utilizzato per gli acquisti dagli investitori ad assolvere al requisito di forma delle singole operazioni; - il ricorso è affidato a tre motivi; - la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso; - i ricorrenti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo i ricorrenti denunciano l’erronea e/o falsa applicazione degli artt. 1418 c.c. e 29, Reg. Consob 1° luglio 1998, n. 11522, per aver la Corte di appello ritenuto che le operazioni di investimento in oggetto fossero adeguate, pur avendo ad oggetto titoli di indubbia ed elevata rischiosità, estranea al profilo di rischio degli investitori, e, per tale motivo, che la banca intermediaria potesse eseguire tali operazioni anche in assenza della preventiva avvertenza in ordine alla loro inadeguatezza e della relativa autorizzazione per iscritto; - con il secondo motivo deducono la erronea e/o falsa applicazione degli artt. 23, d.lgs. n. 58 del 1998, 30 e 60, Reg. Consob n. 11522 del 1998, 2 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 18847/2017 Numero sezionale 1430/2022 Numero di raccolta generale 15037/2022 e 20, secondo comma, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nonché dData pubblicazione 11/05/2022ella delibera Consob 21 aprile 2000, n. 30396, per aver la sentenza impugnata ritenuto valide le operazioni in oggetto, benché realizzate mediante il servizio di home banking non supportato da idoneo contratto e in assenza di un invio dell’ordine per iscritto o per telefono mediante registrazione su supporto magnetico; - con il terzo motivo si dolgono della erronea e/o falsa applicazione degli artt. 1176 e 1453 ss. c.c., 21, primo comma, lett. a), b) e c), e 23, primo e sesto comma, d.lgs. n. 58 del 1998, 20, d.lgs. n. 82 del 2005, nonché della delibera Consob 21 aprile 2000, n. 30396, per aver il giudice di appello escluso la responsabilità dell’intermediario – posta a sostegno delle domande di risoluzione e risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale – per l’esecuzione delle operazioni in esame, in assenza della preventiva avvertenza in ordine alla loro inadeguatezza e della relativa autorizzazione per iscritto, benché tali operazioni non fossero adeguate al profilo di rischio degli investitori; - il primo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente in quanto vertenti, sostanzialmente, sulla medesima questione, sono inammissibili; - occorre premettere, per una migliore comprensione delle censure, che con i motivi proposti i ricorrenti si dolgono della valutazione dell’intermediario, ritenuta corretta dalla Corte di appello, di adeguatezza delle operazioni rilevate, ai fini dell’esonero dell’intermediario medesimo dall’obbligo di previa specifica informazione in ordine alla non adeguatezza delle stesse e di astensione dall’esecuzione delle stesse prima della ricezione del relativo ordine, impartito per iscritto, ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute; - come noto, l’art. 29, Reg. Consob n. 11522 del 1998, nella 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 18847/2017 Numero sezionale 1430/2022 Numero di raccolta generale 15037/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 formulazione vigente all’epoca dei fatti, prevede che «1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. 2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. 3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute»; - è stato evidenziato da questa Corte che tale scrutinio si colloca entro l'ambito della pluralità degli obblighi informativi facenti capo agli intermediari finanziari (obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere), tutti convergenti verso lo scopo unitario di segnalare all'investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (cfr. Cass., ord., 24 aprile 2018, n. 10111; Cass. 26 gennaio 2016, n. 1376); - a tal fine, l'inadeguatezza per tipologia ed oggetto va verificata in relazione alle caratteristiche proprie dello strumento finanziario, le quali si riflettono sul coefficiente di rischio dell'operazione, mentre quella per dimensione o frequenza riguarda invece il rapporto tra l'entità dell'investimento ed il portafoglio del cliente; - la Corte di appello ha escluso che le operazioni in oggetto fossero «non adeguate» evidenziando, in particolare, «la attestazione operata 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 18847/2017 Numero sezionale 1430/2022 Numero di raccolta generale 15037/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 dai clienti di avere alta esperienza nel settore degli investimenti finanziari e di avere l’obiettivo della compresenza di redditività che rivaluta abilità con il rischio dell’andamento dei corsi ovvero di avere come obiettivi di investimento l’altra volatilità, compresenza di rivalutabilità del capitale, rischio corsi e/o cambi; l’espressa attestazione di avere alta propensione al rischio …; la pregressa operatività con riferimento a titoli del medesimo tipo anche in periodi diversi …»; - orbene, a fronte di un siffatto accertamento le doglianze in esame si compendiano nella contestazione, da un lato, della sussistenza degli elementi valorizzati dalla Corte di appello ai fini della valutazione dell’adeguatezza delle operazioni, e, dall’altro, del giudizio reso all’esito di tale valutazione; - si tratta di aspetti che sfuggono al sindacato di questa Corte, implicando un riesame e una valutazione autonoma del merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959); - né è possibile rinvenire nella decisione impugnata un vizio di sussunzione, avuto riguardo alla pertinenza degli elementi degli elementi utilizzati dalla Corte di appello ai fini della valutazione di adeguatezza delle operazioni; - anche il secondo motivo è inammissibile; - la sentenza impugnata perviene all’espresso accertamento in ordine all’inclusione delle operazioni di compravendita titoli e della gestione di ordini tra le attività incluse nel contratto inerente il servizio di home banking; - tale accertamento non risulta essere utilmente contestato dai ricorrenti, i quali si limitano ad una diversa interpretazione del dato contrattuale, per cui stante l’operatività del principio per cui la validità dei singoli ordini non è soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione del contratto quadro (su cui, da ultimo, Cass., ord., 2 aprile 5 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 18847/2017 Numero sezionale 1430/2022 Numero di raccolta generale 15037/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 2021, n. 9187; Cass., ord., 31 agosto 2020, n. 18122), correttamente la Corte di appello ha escluso la necessità che gli ordini dovessero essere inviati per iscritto; - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, e si liquidano in complessivi euro 7.800,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] 6 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0