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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 33145/2022

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4406/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difendegiusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], nonch é contro [OSCURATO:PERSONA] PREVENTIVO entrambe elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] G. B. MARTINI 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lerappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5695/2016 depositata il 28/09/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, in tre motivi, contro la sentenza con la quale la Corte d’appello di Roma ne ha respinto l’impugnazione avverso il lodo arbitrale sottoscritto il 29-4- 2009,a definizione di una controversia intercorsa tra essa impugnante e la parte individuata nella [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo e nel la Liquidazione concordatizia della medesima [OSCURATO:SOCIETA] , committente della fornitura “chiavi in mano” di un programma agevolabile riguardante un nuovo stabilimento industriale.

Le intimate hanno resistito con controricorsoe memoria.

Considerato che:

I. - Dalla sentenza impugnata risulta che co l lodo arbitrale era stato dichiarato risolto il contratto inter partes per sopravvenuto recesso, per fatti concludenti, della Biozenit.

Questa era stata condannata a pagare la somma di 1.198.058,00 EUR a titolo di indennizzo per mancato guadagno ex art. 1671 cod. civ., oltre interessi.

II. -L’impugnazione del lodo era stata affidat a a censure di ordine processuale, per vizi asseritamente integratividi nullità.

Erano state mosse censure attinenti (i) alla violazione del generale divieto di modifica della domanda arbitrale e (ii) alla incompatibilità intercorrentetra la domanda di accertamento del recesso e la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento.III. - La corte d’appello ha respinto l’ impugnazione negando che vi fosse stato un mutamento della domanda , attesa la necessità di interpretare le istanze di [OSCURATO:SOCIETA] come tese a far vale re, fin dall’inizio, la condotta di delocalizzazione di Biozenit , da considerare alternativa espressione di inadempimento contrattuale ( per violazione del canone di buona fede) e di interruzione sostanziale del rapporto quale base del recesso unilaterale per fatti concludenti.

IV. - La ricorrente propone ricorso per cassazione in base ai seguenti motivi: (i) violazione o errata applicazione del principio del contraddittorio (art. 111 cost.) e dell’art. 112 cod. proc. civ., poiché la corte d’appello, dopo aver ammesso l’esistenza di un problema ermeneutico procurato dall’imprecisa terminologia utilizzata da [OSCURATO:SOCIETA], avrebbe risolto il dubbio ricostruendo erroneamente la linea difensiva integrata dall’atto di nomina dell’arbitro e dallesuccessive memori e ( del 26 - 5 - 2008 e del 30-7-2008), a fronte invece della conclusionale ( del 20 - 1 - 2009 ) nella quale per la prima volta era stato individuato il fatto costitutivo della domanda di recesso nell’intento di delocalizzare l’impianto ; t ale circostanza si assume non esser stata considerata affatt o negli scritti anteriori, così da integrare una mutatio inammissibile , frutto di una strategia difensiva mirata a disorientare la difesa avversaria e ad alterare il regolare svolgimento del processo; (ii) omesso esame di fatto decisivo, poiché nel corpo della motivazione non vi sarebbe tracciadel problema della inconciliabilità tra le domande di accertamento del recesso e di risoluzione del contratto per inadempimento, viceversa posta a fondamento dell’impugnazione del lodo; (iii) violazione o falsa applicazione del principio del contraddittorio e dell’art. 112 cod. proc. civ., perché la corte d’appello, dopo aver escluso ogni incertezza in ordine alle ambigue richieste di parte, e sancito la soccombenza di essa Biozenit, avrebbe opt ato per la compensazione delle spese processuali in ragione della terminologia atecnicae della confusa e imprecisa prospettazione che aveva connotato alcuni passaggi degli scrittidifensivi avversari.

V. -Il primo motivo è inammissibile.

Si sostiene che l’affermazione della corte territoriale, secondo la quale il comportamento di Biozenit ( consist ito nella delocalizzazione dell’attività)era stato indicato vuoi come fatto costitutivo della domanda di accertamento dell’inadempimento contrattuale (sotto il profilo della violazione della buona fede nella esecuzione del contratto), vuoi come fatto costitutivo della domanda di recesso, sia “palesemente errata”, siccome contraddetta dagli scritti difensividel processo arbitrale.

Tuttavia la censura non soddisfa il fine di autosufficienza.

Rispetto al giudizio di nullità del lodo, la Corte di cassazione non può esaminare direttamente né il provvedimento degli arbitri in rapporto alle censure a esso riservate, né gli atti del processo arbitrale, ma solo la pronuncia emessa nel giudizio di impugnazione, allo scopo di verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai profili di censura del lodo medesimo.

Il sindacato di legittimità può esser condotto solo a ttraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità dei motivi della sentenza resa sul gravame (v. tra le tante Cass. n. 10641-04, Cass. n. 10809-15, Cass. n. 2985-18; da ultimo, Cass. n. 11801-22).

Essendo stato dedotto un errore della pronuncia in ordine all’esegesi della domanda arbitrale, era onere della ricorrente riprodurre nel ricorso l’esatto contenuto degli atti ai quali ancorare la verifica , quanto meno con riferimento alle parti oggetto di doglianza (art. 366, n. 6, cod. proc. civ.), edepositarne copia (art. 369, n. 4, cod. proc. civ.) (v. in tema Cass. n. 16900-15).

Questo per la ragione che neppure la violazione di ordine processuale si sottrae al principio di autosufficienzadel ricorso.

In generale, quando, col ricorso , venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziatosi in un'attività deviante rispetto a un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore (tale è quello rel ativo alla eventualità della non colta pronuncia su domanda diversa da quella originariamente formulata, per effetto di un inammissibile mutamento dei fatti costitutivi), la Corte è investita del potere di esaminare gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda purché riprodotti nella sede di legittimità, e purché la censura sia stata proposta in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito, secondo le prescrizioni dettate dai richiamati artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, cod. proc. civ. ( c fr. per il giudizio ordinario la fondamentale Cass. Sez.

U n. 8077-12).

Tale regola è estendibile al giudizio di nullità del lodo , seppur nel rispetto delle già dette peculiarità di tale giudizio.

VI. - Nella concreta fattispecie gli atti del processo arbitrale, ai quali la ricorrente si riferisce, sono riportati in modo parziale e niente affatto decisivo, onde supportare la critica dell’interpretazione della domanda arbitrale offertadalla corte d’appello.

E nessuno di essi risulta depositato in copia allegata al ricorso.

VII. –E’ inammissibile pure il secondo motivo.

Ci si duole in questo caso della mancanza di motivazione a proposito della eccepita incompatibilità tra la domanda di accertamento del recesso e la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento.

Ma la censura è assolutamente generica, poiché, una volta interpretate le domande nel senso sostenuto dalla corte d’appello, come cioè proposte entrambe alternativamente, è implicita la ragione di rigetto della tesi che era stata sostenuta dall’impugnante ; sicché la carenza di motivazione non sussiste.

Né il vizio sarebbe mai declinabile come omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.), giacché ciò può rilevareautonomamente solo quando riguardi profili del fatto storico (il fatto preprocessuale), non anche invece questioni di diritto.

L 'omesso esame di tesi giuridiche prospettate da una delle parti, non riferendosi all'accertamento di fatti avvenuti fuori dal processo, rilevanti per la decisione, lungi dal risolversi in un vizio di motivazione deducibile autonomamente come motivo di ricorso per cassazione, può soltanto sostenere una censura di violazione o falsa applicazione di norme o principi di diritto(v.

Cass. n. 2107-12 e poi essenzialmente Cass. Sez.

U n. 8053-14).

VIII. -Il terzo motivo è inammissibile.

Non si comprende in qual senso e con quale margine di interesse la censura sia prospettata, una volta stabilito che nessuna lesione del contraddittorio risulta essereavvenuta.

Peraltro, verificato che le spese processuali sono state compensate per giusti motivi , nessun interesse presidia la posizione della ricorrente, poiché essa, soccombente nel merito, ha beneficiato della compensazione delle spese.

Non interessa quindi che, ai fini specifici, il giudice d’appello abbia ritenuto di riscontrare giusti motivi della confusa e imprecisa prospettazione di alcuni passaggi degli scritti difensivi avversari, poiché di quei giusti motivi si è giovata proprio la parte attuale ricorrente.

IX. –Le spese processuali seguono la soccombenza. p.q.m. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 15.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di cont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4406/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difendegiusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], nonch é contro [OSCURATO:PERSONA] PREVENTIVO entrambe elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] G. B. MARTINI 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lerappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5695/2016 depositata il 28/09/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, in tre motivi, contro la sentenza con la quale la Corte d’appello di Roma ne ha respinto l’impugnazione avverso il lodo arbitrale sottoscritto il 29-4- 2009,a definizione di una controversia intercorsa tra essa impugnante e la parte individuata nella [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo e nel la Liquidazione concordatizia della medesima [OSCURATO:SOCIETA] , committente della fornitura “chiavi in mano” di un programma agevolabile riguardante un nuovo stabilimento industriale. Le intimate hanno resistito con controricorsoe memoria. Considerato che: I. - Dalla sentenza impugnata risulta che co l lodo arbitrale era stato dichiarato risolto il contratto inter partes per sopravvenuto recesso, per fatti concludenti, della Biozenit. Questa era stata condannata a pagare la somma di 1.198.058,00 EUR a titolo di indennizzo per mancato guadagno ex art. 1671 cod. civ., oltre interessi. II. -L’impugnazione del lodo era stata affidat a a censure di ordine processuale, per vizi asseritamente integratividi nullità. Erano state mosse censure attinenti (i) alla violazione del generale divieto di modifica della domanda arbitrale e (ii) alla incompatibilità intercorrentetra la domanda di accertamento del recesso e la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento.III. - La corte d’appello ha respinto l’ impugnazione negando che vi fosse stato un mutamento della domanda , attesa la necessità di interpretare le istanze di [OSCURATO:SOCIETA] come tese a far vale re, fin dall’inizio, la condotta di delocalizzazione di Biozenit , da considerare alternativa espressione di inadempimento contrattuale ( per violazione del canone di buona fede) e di interruzione sostanziale del rapporto quale base del recesso unilaterale per fatti concludenti. IV. - La ricorrente propone ricorso per cassazione in base ai seguenti motivi: (i) violazione o errata applicazione del principio del contraddittorio (art. 111 cost.) e dell’art. 112 cod. proc. civ., poiché la corte d’appello, dopo aver ammesso l’esistenza di un problema ermeneutico procurato dall’imprecisa terminologia utilizzata da [OSCURATO:SOCIETA], avrebbe risolto il dubbio ricostruendo erroneamente la linea difensiva integrata dall’atto di nomina dell’arbitro e dallesuccessive memori e ( del 26 - 5 - 2008 e del 30-7-2008), a fronte invece della conclusionale ( del 20 - 1 - 2009 ) nella quale per la prima volta era stato individuato il fatto costitutivo della domanda di recesso nell’intento di delocalizzare l’impianto ; t ale circostanza si assume non esser stata considerata affatt o negli scritti anteriori, così da integrare una mutatio inammissibile , frutto di una strategia difensiva mirata a disorientare la difesa avversaria e ad alterare il regolare svolgimento del processo; (ii) omesso esame di fatto decisivo, poiché nel corpo della motivazione non vi sarebbe tracciadel problema della inconciliabilità tra le domande di accertamento del recesso e di risoluzione del contratto per inadempimento, viceversa posta a fondamento dell’impugnazione del lodo; (iii) violazione o falsa applicazione del principio del contraddittorio e dell’art. 112 cod. proc. civ., perché la corte d’appello, dopo aver escluso ogni incertezza in ordine alle ambigue richieste di parte, e sancito la soccombenza di essa Biozenit, avrebbe opt ato per la compensazione delle spese processuali in ragione della terminologia atecnicae della confusa e imprecisa prospettazione che aveva connotato alcuni passaggi degli scrittidifensivi avversari. V. -Il primo motivo è inammissibile. Si sostiene che l’affermazione della corte territoriale, secondo la quale il comportamento di Biozenit ( consist ito nella delocalizzazione dell’attività)era stato indicato vuoi come fatto costitutivo della domanda di accertamento dell’inadempimento contrattuale (sotto il profilo della violazione della buona fede nella esecuzione del contratto), vuoi come fatto costitutivo della domanda di recesso, sia “palesemente errata”, siccome contraddetta dagli scritti difensividel processo arbitrale. Tuttavia la censura non soddisfa il fine di autosufficienza. Rispetto al giudizio di nullità del lodo, la Corte di cassazione non può esaminare direttamente né il provvedimento degli arbitri in rapporto alle censure a esso riservate, né gli atti del processo arbitrale, ma solo la pronuncia emessa nel giudizio di impugnazione, allo scopo di verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai profili di censura del lodo medesimo. Il sindacato di legittimità può esser condotto solo a ttraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità dei motivi della sentenza resa sul gravame (v. tra le tante Cass. n. 10641-04, Cass. n. 10809-15, Cass. n. 2985-18; da ultimo, Cass. n. 11801-22). Essendo stato dedotto un errore della pronuncia in ordine all’esegesi della domanda arbitrale, era onere della ricorrente riprodurre nel ricorso l’esatto contenuto degli atti ai quali ancorare la verifica , quanto meno con riferimento alle parti oggetto di doglianza (art. 366, n. 6, cod. proc. civ.), edepositarne copia (art. 369, n. 4, cod. proc. civ.) (v. in tema Cass. n. 16900-15). Questo per la ragione che neppure la violazione di ordine processuale si sottrae al principio di autosufficienzadel ricorso. In generale, quando, col ricorso , venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziatosi in un'attività deviante rispetto a un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore (tale è quello rel ativo alla eventualità della non colta pronuncia su domanda diversa da quella originariamente formulata, per effetto di un inammissibile mutamento dei fatti costitutivi), la Corte è investita del potere di esaminare gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda purché riprodotti nella sede di legittimità, e purché la censura sia stata proposta in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito, secondo le prescrizioni dettate dai richiamati artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, cod. proc. civ. ( c fr. per il giudizio ordinario la fondamentale Cass. Sez. U n. 8077-12). Tale regola è estendibile al giudizio di nullità del lodo , seppur nel rispetto delle già dette peculiarità di tale giudizio. VI. - Nella concreta fattispecie gli atti del processo arbitrale, ai quali la ricorrente si riferisce, sono riportati in modo parziale e niente affatto decisivo, onde supportare la critica dell’interpretazione della domanda arbitrale offertadalla corte d’appello. E nessuno di essi risulta depositato in copia allegata al ricorso. VII. –E’ inammissibile pure il secondo motivo. Ci si duole in questo caso della mancanza di motivazione a proposito della eccepita incompatibilità tra la domanda di accertamento del recesso e la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento. Ma la censura è assolutamente generica, poiché, una volta interpretate le domande nel senso sostenuto dalla corte d’appello, come cioè proposte entrambe alternativamente, è implicita la ragione di rigetto della tesi che era stata sostenuta dall’impugnante ; sicché la carenza di motivazione non sussiste. Né il vizio sarebbe mai declinabile come omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.), giacché ciò può rilevareautonomamente solo quando riguardi profili del fatto storico (il fatto preprocessuale), non anche invece questioni di diritto. L 'omesso esame di tesi giuridiche prospettate da una delle parti, non riferendosi all'accertamento di fatti avvenuti fuori dal processo, rilevanti per la decisione, lungi dal risolversi in un vizio di motivazione deducibile autonomamente come motivo di ricorso per cassazione, può soltanto sostenere una censura di violazione o falsa applicazione di norme o principi di diritto(v. Cass. n. 2107-12 e poi essenzialmente Cass. Sez. U n. 8053-14). VIII. -Il terzo motivo è inammissibile. Non si comprende in qual senso e con quale margine di interesse la censura sia prospettata, una volta stabilito che nessuna lesione del contraddittorio risulta essereavvenuta. Peraltro, verificato che le spese processuali sono state compensate per giusti motivi , nessun interesse presidia la posizione della ricorrente, poiché essa, soccombente nel merito, ha beneficiato della compensazione delle spese. Non interessa quindi che, ai fini specifici, il giudice d’appello abbia ritenuto di riscontrare giusti motivi della confusa e imprecisa prospettazione di alcuni passaggi degli scritti difensivi avversari, poiché di quei giusti motivi si è giovata proprio la parte attuale ricorrente. IX. –Le spese processuali seguono la soccombenza. p.q.m. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 15.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di cont
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