CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 giugno 2026
Cassazione n. 22141/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
talia S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Adamo-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 741/2025depositata il 4 marzo 2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 maggio 2026dalla [OSCURATO:PERSONA]:1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto dinanzi al Giudice di Pace diCava de’ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiedendone la condanna al pagamentodi somme a titolo di rimborso per disservizi relativi a viaggi ferroviari.Numero registro generale 9737/2025Numero sezionale 1866/2026Numero di raccolta generale 22141/2026Data pubblicazione 28/06/2026Il primo giudizio si è concluso con sentenza n. 205 del 19 febbraio 2010,con la quale il Giudice di Pace ha accolto la domanda e condannatoTrenitalia al pagamento della somma richiesta.Successivamente, con ricorso del 23 settembre 2015, l’ avv. [OSCURATO:PERSONA] hainstaurato un nuovo giudizio dinanzi al medesimo ufficio giudiziario,chiedendo il rimborso di ulteriori spese di viaggio; tale giudizio si èconcluso con sentenza n. 1080 del 31 maggio 2016, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato la propria incompetenza per valore.Avverso tale decisione l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto domanda direvocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., deducendo vizi riconducibili ai nn.4 e 5 della norma e chiedendo, in via subordinata, l’attivazione delregolamento di competenza.Con sentenza n. 820 del 21 febbraio 2017 il Giudice di Pace ha dichiaratoinammissibilità, ritenendo che il rimedio fosse esperibile soltanto avversosentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado.2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 741 del 4 marzo 2025,ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],ritenendo che l’atto di gravame non contenesse l’indicazione delle partidella sentenza impugnata né delle violazioni di legge dedotte, tali daconsentire l’individuazione dei punti contestati, e ha condannatol’appellante alle spese di lite.3. Ha proposto ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] con due motivi, illustrati anche damemoria. Trenitalia ha resistito con controricorso e memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., in quanto la sentenzaimpugnata avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile l’appello perdifetto di specificità, nonostante l’atto di gravame contenesse l’indicazionedelle parti della decisione censurate e delle violazioni di legge dedotte,Numero registro generale 9737/2025Numero sezionale 1866/2026Numero di raccolta generale 22141/2026Data pubblicazione 28/06/2026nonché una motivazione idonea a consentire la individuazione dellequestioni devolute al giudice di secondo grado.4.2. Il motivo è infondato.La giurisprudenza di questa Suprema Corte insegna che l’atto di appellodeve contenere l’individuazione dei capi della sentenza impugnati e unaparte argomentativa idonea a rendere comprensibili le ragioni dellacensura, senza che siano richieste formule sacramentali o la redazione diun progetto alternativo di decisione (Cass., Sez. U., 16 novembre 2017 n.27199; Cass., Sez. I, ord. 29 novembre 2022 n. 35102; Cass., Sez. VI,ord. 3 agosto 2022 n. 24095; Cass., Sez. I, ord. 25 settembre 2018 n.22776). La verifica della sussistenza di tali requisiti ha natura funzionale edeve essere compiuta sulla base del contenuto dell’atto di gravame, ilquale deve essere autosufficiente e tale da consentire l’immediataindividuazione delle questioni devolute, senza necessità di una attivitàintegrativa da parte del giudice (Cass., Sez. U., n. 27199/2017; Cass.,Sez. III, ord. 10 dicembre 2019 n. 32130).Va peraltro rilevato – giurisprudenza costante – che ciò non consente diinserire nel ricorso atti e documenti riprodotti, in parte tutt’altro cheminimale se non integralmente, a fotocopia, ovvero il c.d. assemblaggio,perché questa modalità di riportare lede il principio di autosufficienza (cfr.,oltre a S.U. 5698/2012, tra gli arresti massimati più recenti, Cass. n.33353/2023, Cass. n. 26837/2020, Cass. n.1278/2020 e Cass. n.3385/2016).Nel caso di specie, il giudice di appello ha accertato che l’atto di gravameera stato redatto mediante trascrizione e assemblaggio di parti dell’attointroduttivo e della comparsa conclusionale, il che per di più nonconsentiva di ricostruire, neppure in sintesi, la vicenda fattuale né diindividuare i punti della decisione oggetto di censura, con conseguenteimpossibilità di delimitare il thema decidendum.Numero registro generale 9737/2025Numero sezionale 1866/2026Numero di raccolta generale 22141/2026Data pubblicazione 28/06/2026Né il difetto può essere colmato mediante il contenuto del ricorso percassazione, dovendo la verifica della correttezza dell’appello esserecompiuta con esclusivo riferimento al contenuto dell’atto di gravame almomento della sua proposizione.Ne consegue che la declaratoria di inammissibilità dell’appello deveritenersi conforme a diritto, con conseguente infondatezza del motivo.5. Il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione degli artt. 112,395, nn. 4 e 5, 398 e 399 c.p.c., rimane assorbito.6. Le spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivoseguono la soccombenza. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrentele spese, che liquida in complessivi euro 1.200, di cui euro 1.000 peronorari ed euro 200 per esborsi, oltre a spese forfettarie al 15 per cento eaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, in data 22 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi