CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 34796/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA - udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ' lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, con l'ordinanza emessa il 3 febbraio 2022, confermava il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in data 31 dicembre 2021, che applicava la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto previsto dagli artt. 416-bis cod. pen., clan Puntina-Pillera, aggravato dal numero di associati superiore a dieci e della disponibilità di armi, oltre che dalla recidiva infraquinquennale, fattispecie contestata fino a luglio 2019. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 292, comma 2, lett. c), nonché ad 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen., oltre al vizio di motivazione per mancanza o manifesta illogicità della stessa. Il motivo censura l'ordinanza perché ha per un verso valutato non particolarmente ricche di dettagli le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in ordine al ricorrente, per altro verso le ha utilizzate pur difettando l'attendibilità intrinseca, che non consentirebbe di verificare la sussistenza dei riscontri al dichiarato. In secondo luogo, l'ordinanza risulterebbe immotivata nella valorizzazione, ai fini della gravità indiziaria, della condanna per il delitto di estorsione aggravata dall'art. 416-bis 1 cod. pen. traendo dalla condanna una errata conseguenza quanto al delitto associativo. Ancora illogico sarebbe attribuire alle conversazioni intercettate un valore significativo, essendo Pappalardo sempre e solo in compagnia del fratello in ragione delle conversazioni captate. Infine le attività di osservazione da parte della polizia giudiziaria del 2019 e il controllo su strada del 2018, occasionali, non risultano elementi dimostrativi della partecipazione associativa. 4. Il secondo motivo deduce violazione di legge per inosservanza dell'art. 292, comma 2, lett. c), 275, comma 3, cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione conseguente per illogicità della stessa. Lamenta il ricorrente che l'ordinanza impugnata non abbia tenuto conto del lungo lasso di tempo intercorso fra le ultime manifestazioni di appartenenza al sodalizio criminale del Pappalardo e il momento di esecuzione della ordinanza cautelare, al fine di escludere la presunzione di pericolosità, essendo tale dato cronologico elemento in grado di dimostrare l'insussistenza delle esigenze di cautela ai sensi dell'art. 275 cod. proc. pen. Tanto censura il ricorso, dopo avere premesso che Pappalardo in sede cautelare risponde del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso contestato fino al luglio 2019 e l'ordinanza impugnata non dà conto che le conversazioni intercettate si arrestano al 2015. I controlli su strada e gli avvistamenti con altri indagati, comunque anteriori al 2019, non risulterebbero dimostrativi della attualità permanente della partecipazione associativa, anche a fronte della certificazione relativa all'assunzione a tempo indeterminato del [OSCURATO:PERSONA] dall'agosto 2021, espressiva della soluzione di continuità rispetto al contesto associativo in contestazione.5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — in data 3 giugno 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in ordine alla gravità indiziaria perché viene censurata non l'illogicità della motivazione ma la consistenza indiziaria degli elementi in essa valutati; quanto al secondo motivo, per manifesta infondatezza, aderendo all'orientamento fatto proprio dal Tribunale del riesame con l'ordinanza impugnata, che motiva in modo congruo in ordine alla tempo trascorso e alla irrilevanza dello stesso rispetto alla permanenza delle esigenze di cautela presunte. 6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve rilevare il Collegio come la motivazione offerta dall'ordinanza impugnata appia corretta in diritto e logica quanto al profilo della gravità indiziaria. 2.1 Pacifico a riguardo è l'orientamento che, a partire da Sezioni Unite n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828, in tema di misure cautelari personali, a fronte di un ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ne definisce così l'ambito di delibazione. La Corte ha il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (nello stesso senso, Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012). 2.2 In particolare in ordine alle valutazioni delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, a differenza di quanto dedotto in ricorso, non vi è a farsi una valutazione in 'tre tempi' progressivi, con rigide fasi.Infatti il ricorrente, nel lamentare la violazione delle regole di valutazione delle dichiarazioni etero-accusatorie, ha fatto riferimento ai principi affermati in una nota sentenza delle Sezioni Unite per cui il giudice dovrebbe in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante; in secondo luogo dovrebbe verificare l'intrinseca consistenza, e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della spontaneità e del disinteresse; infine dovrebbe esaminare i riscontri cosiddetti esterni (Sez. U, n. 1653/93 del 21 ottobre 1992, Marino ed altri, Rv. 192465). L'esame del giudice, sempre secondo la sentenza del [OSCURATO:PERSONA], fatta propria dal ricorrente nei motivi, andrebbe compiuto seguendo l'indicato ordine logico, perché non sarebbe possibile procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa. Tale orientamento è stato però nel recente passato arricchito e puntualizzato dalle stesse Sezioni Unite, le quali hanno avuto modo di precisare come, nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve sì verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, c.p.p. alcuna specifica tassativa sequenza logica o cronologica (Sez. U, n. 20804/13 del 29 novembre 2012, Aquilina e altri, Rv. 255145). Pertanto in sé la censura è infondata sul punto. 2.3 Quanto al valore gravemente indiziante della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan Puntina-Pillera e in particolare alla articolazione del «gruppo del Borgo», l'ordinanza richiama la condanna in rito abbreviato patita dal ricorrente per estorsione aggravata dal metodo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis 1 cod. pen., in uno al fratello Fabrizio, capo del gruppo criminale predetto, e a [OSCURATO:PERSONA], pure plurinominato nell'ordinanza impugnata come altro affiliato al sodalizio. Il motivo di ricorso semplifica la valutazione del Tribunale del riesame, che indica questa sentenza di condanna non come unico elemento attestante la gravità indiziaria, bensì come uno dei riscontri al narrato dei collaboratori di giustizia, aggiungendo che in sé tali riscontri — e non solo la sentenza — potrebbero comunque bastare a comprovare la gravità indiziaria. In effetti il Tribunale fa buon governo dei principi giurisprudenziali sul tema. La Corte di legittimità ha osservato che la partecipazione mafiosa può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza N 4 attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, anche i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", e anche la commissione di delitti-scopo, come accade per Pappalardo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" - idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (in motivazione, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, [OSCURATO:PERSONA]. 231670 - 01; Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, dep. 2008, [OSCURATO:PERSONA]. 238839 - 01). In tal senso, quindi, è assolutamente logica e coerente con il predetto autorevole indirizzo l'affermazione che ritiene elemento indiziario la commissione di un delitto-fine. Per altro l'ordinanza impugnata rende conto anche di conversazioni intercettate, che rappresentano come gli altri associati ritengano [OSCURATO:PERSONA] a tutti gli effetti affiliato, tanto da ritenerlo legittimato a richiedere il sostegno economico spettante all'associato detenuto, ovvero così da doverlo distinguere dal fratello di Puglisi che, differentemente proprio da Pappalardo, non vuole rendersi complice delle attività delinquenziali mafiose (fol. 13 della ordinanza impugnata). In tale contesto di valutazione complessiva, l'ordinanza impugnata colloca / logicamente i controlli e le attività di osservazione della polizia giudiziaria, che dimostrano coerenti frequentazioni del ricorrente con altri esponenti del gruppo criminale, oltre alle conversazioni intercettate alle quali lo stesso partecipa o assiste, in vero non neutralizzate dalla circostanza della presenza del fratello Fabrizio, esponente del spicco del sodalizio. D'altro canto, il Collegio rileva come in presenza di rapporti di parentela tra i presunti partecipanti ad una associazione per delinquere di tipo mafioso, deve escludersi l'idoneità di semplici relazioni di parentela o di affinità a costituire, di per sé, prova od anche soltanto indizio dell'appartenenza di taluno all'associazione; tuttavia, ai fini dell'adozione di misure cautelari, una volta accertata, da un lato, la probabile esistenza di un'organizzazione delinquenziale a base familiare e, dall'altro, una non occasionale attività criminosa di singoli esponenti della stessa famiglia (intesa in senso lato), alla quale fa capo l'organizzazione stessa, nel medesimo campo nel quale questa opera, può essere considerato come non privo di valore indiziante, in ordine alla partecipazione dei suindicati soggetti al sodalizio criminoso, anche il fatto che vi siano legami di parentela o affinità fra essi e coloro che in quel sodalizio occupano posizioni di vertice o, comunque, di rilievo (Sez. 2, n. 19177 del 15/03/2013, Vallelonga, Rv. 255828 - 01). Pertanto logica, congruamente motivata e in linea con i principi di diritto consolidati risulta l'ordinanza impugnata quanto alla gravità indiziaria, dal che la infondatezza del primo motivo. 3. Quanto al secondo motivo di ricorso, il Tribunale ha fornito ampia e congrua motivazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari, rifacendosi alla presunzione di cui al terzo comma dell'art. 275 c.p.p. e rilevando come la stessa risulti ulteriormente corroborata dalla circostanza che Pappalardo è sottoposto a regime cautelare per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. la cui condotta cessa, come da contestazione provvisoria, con l'estate del 2019. Ha rilevato inoltre il Tribunale del riesame come non siano emersi elementi o ragioni per ritenere che Pappalardo dall'estate 2019 si sia dissociato dal sodalizio e come un tempo di poco più di due anni appaia modesto per escludere le esigenze cautelari presunte. Deve ritenersi che il Giudice del riesame abbia correttamente assolto l'onere motivazionale impostogli dalla legge processuale sul punto. 3.1. Va infatti ricordato come, anche all'esito dell'intervento riformatore di cui alla I. n. 47/2015, a fronte della contestazione del reato di associazione mafiosa, l'art. 275 comma 3 c.p.p. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria. Pertanto, qualora sussistano i gravi indizi di colpevolezza del menzionato delitto e non ci si trovi in presenza di una situazione nella quale fa difetto una qualunque esigenza cautelare, deve trovare applicazione in via obbligatoria la misura della custodia in carcere. 3.2 Sul piano pratico, tale disciplina si traduce, da un lato, in un'inversione dell'onere probatorio in favore della pubblica accusa, che è sollevata dal dovere di dimostrare l'esistenza dei pericula libertatis e l'idoneità della sola custodia in carcere, aspetti presupposti dalla valutazione "bloccata" del legislatore; dall'altro lato, in una semplificazione dell'impianto argomentativo dei provvedimenti de libertate ed in una marcata attenuazione dell'onere di motivazione. Come è stato efficacemente rilevato, la presunzione relativa di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, comma 3, inverte gli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula libertatis, ma deve soltanto apprezzare le ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione (Sez. 1, n. 45657 del 6 ottobre 2015, Varzaru, Rv. 265419; Sez. 1, n. 5787 del 21 ottobre 2015, Calandrino, Rv. 265986). 3.3 L'obbligo di motivazione può così ritenersi compiutamente assolto allorquando il giudice abbia dato atto dei gravi indizi in merito all'ipotesi di reato sopra menzionata e dell'assenza delle condizioni per ritenere del tutto assenti detti pericula, così da vincere la presunzione, con il corollario che spetta all'indagato confutare i presupposti e dunque dimostrare l'inesistenza in radice delle esigenze cautelari. Soltanto nel caso in cui l'indagato o la sua difesa abbiano allegato elementi di segno contrario, il giudicante sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a superare la presunzione (ex multis e da ultima Sez. 6 n. 23012 del 20 aprile 2016, Notarianni, in motivazione). 3.4 La presunzione di cui si tratta copre tutti gli elementi connotativi delle esigenze cautelari, che il legislatore ritiene ragionevolmente sussistenti nell'attualità in ragione della specificità del titolo di reato e delle condizioni di base della convivenza e della sicurezza collettiva che agli illeciti di quel genere è connaturato (Corte cost. n.450/1995), là dove l'appartenenza ad una associazione mafiosa è un delitto di pericolo a carattere permanente, che implica un vincolo «totalizzante» di adesione ad un sodalizio caratterizzato da una particolare forza intimidatrice e da un elevato grado di «diffusività» nel contesto ambientale, tali da porre a rischio, per comune sentire, primari beni individuali e collettivi (Corte cost. n. 265/2010). Come ha ribadito anche la Corte Europea per i diritti dell'uomo, la presunzione di pericolosità ha ragion d'essere alla luce "della natura specifica del fenomeno della criminalità organizzata e soprattutto di quella di stampo mafioso", e segnatamente in considerazione del fatto che la carcerazione provvisoria delle persone accusate del delitto in questione "tende a tagliare i legami esistenti tra le persone interessate e il loro ambito criminale di origine, al fine di minimizzare il rischio che esse mantengano contatti personali con le strutture delle organizzazioni criminali e possano commettere nel frattempo delitti" (Corte EDU 6 novembre 2003, Pantano contro Italia). 3.5 Tanto premesso il Collegio, pur consapevole di altro orientamento giurisprudenziale, aderisce a quello che ritiene la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02, in motivazione ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità; Sez. 5, n. 91 del 01/12/2020, dep. 2021, Panese, Rv. 280248 - 01; Sez. 5, n. 26371 del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470 - 01; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193 - 01). 3.6 II motivo in esame rivaluta nuovamente gli elementi attestanti il prendere parte di Pappalardo al sodalizio di riferimento in relazione al profilo dell'attualità delle esigenze e li colloca nel tempo. Le ragioni esposte nell'ordinanza impugnata in ordine alla gravità di indiziaria quanto alla partecipazione all'associazione criminale di tipo mafioso ne comprovano il dies ad quem all'estate del 2019, essendo irrilevante, data la descritta opzione presuntiva compiuta dal legislatore, una lettura cronologica dei singoli elementi indiziari, come invece propone il secondo motivo di ricorso. Per altro l'ordinanza impugnata valuta come il tempo trascorso, di poco superiore ai due anni, anche alla luce dell'orientamento minoritario non possa condurre a diverse valutazioni, essendo di gran lunga più ampio il tempo dallo stesso richiesto per superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari. Ineccepibile e non contraddittoria la motivazione in ordine all'attestazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'agosto 2021: il Tribunale del riesame rileva che la partecipazione di Pappalardo al sodalizio non sia stata dettata da ragioni di indigenza, venute meno le quali venga meno anche la ragione della duratura affiliazione. Argomentazione logica, quindi, oltre che rispondente a una massima di esperienza che non vede tutti gli associati disoccupati. Ne consegue la manifesta infondatezza anche del presente motivo. 4. Al complessivo rigetto del ricorso segue l'addebito al ricorrente delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condann