CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 30343/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Veneziavista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per il rigetto del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 14 luglio 2025, la Corte di Appello di Venezia,quale giudice dell’esecuzione, ha revocato l’indulto ex lege n. 241/2006 concessoa [OSCURATO:PERSONA], per la pena di anni 3 di reclusione euro 10.000,00 di multa,disposto con ordinanza del 31/01/2027 emessa dal GIP presso il Tribunale diLivorno, in relazione alla condanna di cui alla sentenza n. 2014/1119 del17/07/2014 della Corte di Appello di Venezia, avendo il condannato commessoulteriori reati nel quinquennio successivo.Quanto alla eccezione presentata dalla difesa, che si doleva dell’irritualitàdella notifica del decreto di fissazione dell’udienza, il G.E. l’ha respintaaffermando che il decreto venne notificato presso il carcere ove si trova ristrettoil condannato, con ritualità della notifica e certezza della conoscenza.2. [OSCURATO:PERSONA], con atto del suo difensore, ha proposto ricorso percassazione chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata articolando duemotivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo, si deducono inosservanza dell’art. 156 cod. proc.pen. nonché vizio di motivazione nella parte in cui si afferma che il ricorrenteavrebbe avuto certa conoscenza della notifica del decreto di citazione.Sostiene il difensore, sul punto, che dagli atti processuali si evince la solatrasmissione del plico contenente il decreto di fissazione dell’udienza in Cameradi Consiglio davanti alla Terza Sezione Penale della Corte di Appello di Veneziaper trattare la richiesta di revoca dell’indulto, ma non vi sarebbe prova alcunadell’effettività della conoscenza dell’atto da parte dell’interessato.Negli atti processuali, infatti, è rintracciabile soltanto la ricevuta di invio delplico oggetto di notifica presso l’istituto carcerario.2.2. Con il secondo motivo, la difesa si duole dell’assoluta carenza dimotivazione sulle ragioni che hanno determinato la revoca dell’indulto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato al primo, assorbente motivo.2. Essendo a conoscenza del luogo ove si trovava ristretto il destinatariodella decisione, il giudice dell’esecuzione ha – in modo del tutto condivisibile –cercato di realizzare una effettiva instaurazione del contraddittorio, in conformitàal principio generale espresso in Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv.278869 – 01 (secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempreeseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione,anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio).Tuttavia, la opzione prescelta non è stata realizzata in modo compiuto,posto che dagli atti non si rileva l’effettiva ricezione dell’avviso da parte deldestinatario.Va pertanto accolto il ricorso, in tale parte, con annullamento delladecisione impugnata e rinvio per nuovo giudizio. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Venezia.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]