CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 giugno 2025
Cassazione n. 28489/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1132 [OSCURATO:PERSONA] PU – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9612/2025 [OSCURATO:PERSONA] -Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 02/02/2024 del Tribunale di Lagonegro, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 2 febbraio 2024 il Tribunale di Lagonegro ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per i reati dell’art. 18, comma 1, lett. g), e dell’art. 37, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, perché, nella qualità di legale rappresentante della omonima impresa edile, aveva omesso di inviare al medico competente i suoi dipendenti per le prescritte visite periodiche annuali ai fini del giudizio di idoneità e aveva omesso la formazione specifica in materia di salute e sicurezza anche con riferimento al concetto di rischio, danno, prevenzione e protezione. 2. L’imputato presenta un atto di appello affidato a cinque motivi, che la Corte territoriale ha trasmesso a questa Corte con ordinanza in data 21 febbraio 2025: mancata prova che gli operai che stavano lavorando nel cantiere privato erano suoi dipendenti (primo motivo), illegittimo diniego del rito abbreviato (secondo motivo), omessa motivazione della pena (terzo motivo), omessa motivazione della pena in continuazione (quarto motivo), omessa risposta alla richiesta di applicazione della causa di proscioglimento dell’art. 131-bis cod. pen. (quinto motivo). [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28489/2025 Roma, lì, 04/08/2025 [OSCURATO:PERSONA] 3. E’ fondato solo il quinto motivo in ordine all’omessa risposta alla richiesta della causa di proscioglimento dell’art. 131-bis cod. pen., mentre per il resto il ricorso è manifestamente infondato. Il primo motivo, attinente alla responsabilità, è fattuale perché il Giudice ha accertato, sulla base delle dichiarazioni dell’ispettore del lavoro, che i lavori erano eseguiti dall’impesa del ricorrente con operai assunti irregolarmente. L’imputato non ha confutato tale conclusione e non ha offerto una spiegazione alternativa maggiormente plausibile. In particolare, non ha provato che sul cantiere lavorassero altre imprese e che gli operai potessero dipendere da altri imprenditori. Il secondo motivo è inconsistente. Il ricorrente ha contestato la decisione del Giudice che aveva rigettato la richiesta di rimessione in termini per il giudizio abbreviato in conseguenza dell’entrata in vigore del comma 2-bis dell’art. 442 cod. proc. pen. che ha previsto il beneficio premiale della riduzione di un sesto della pena da parte del giudice dell’esecuzione in caso di mancata impugnazione della sentenza. Infatti, l’istanza di definizione del processo con il rito abbreviato è stata pacificamente presentata dopo l’apertura del dibattimento e la novella non ha inciso rispetto a questa fase ma rispetto a quella successiva alla sentenza di condanna. Peraltro, la deduzione è generica perché non si confronta con la motivazione del rigetto dell’istanza, rigetto definito illegittimo e lesivo degli interessi della difesa senza alcuna spiegazione. Il terzo e il quarto motivo sulla pena sono da ritenersi assorbiti stante l’accoglimento del quinto motivo sull’art. 131-bis cod. pen. Risulta agli atti che all’udienza del 2 febbraio 2024 il ricorrente ha formalizzato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità a cui il Giudice non ha risposto. La sentenza impugnata va annullata, dunque, solo per la valutazione dei presupposti dell’art. 131-bis cod. pen. con conseguente dichiarazione di irrevocabilità dell’accertamento di responsabilità ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lagonegro, in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso, il 26 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]