Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2023
ECLI:EU:T:2023:753
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TO0020_INF
Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 21 novembre 2023 –
[OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])
(causa T‑20/23)
«Ricorso di annullamento – Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Ricorso incidentale – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità»
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Persone legittimate a proporre ricorso e a essere parti del procedimento – Persone interessate da una decisione che non accoglie le loro richieste – Decisione di rigetto di una domanda di dichiarazione di nullità – Interveniente che non condivide tutte le considerazioni della commissione di ricorso – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 4)
(v. punti 18‑20)
Dispositivo
1)
Il ricorso incidentale è respinto in quanto irricevibile.
2)
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] si farà carico, oltre che delle proprie spese relative al ricorso incidentale, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], Inc., relative, altresì al presente procedimento.
3)
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese relative al ricorso incidentale.
4)
Le spese relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e dinanzi alla divisione di annullamento sono riservate.