Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 giugno 2021

Cassazione n. 20446/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, quale sostitúto processuale, come da nomina depositata in udienza, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude riportandosi ai motivi dei ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza pronunciata in data 7 giugno 2021 il Tribunale di Napoli, in sede di appello ex art. 322-bis, cod. proc. pen., ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], terza interessata quale attuale comproprietaria, di revoca del sequestro preventivo della quota pari al 50% del terreno agricolo sito in [OSCURATO:PERSONA] (CE), sequestrato pro quota ex artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 12-sexies

I. 7 agosto 1992; n. 356, con decreto emesso in data 29 giugno 2015 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli nel procedimento penale n. 43420/2014 R.G.N.R. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (marito della ricorrente) e successivamente confiscato con sentenza n. 2525/17, emessa in data 13 dicembre 2017, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza n. 9022/2019.

2. Nell'ordinanza impugnata si dà atto delle vicende giudiziarie da cui deriva il sequestro preventivo dell'immobile sopra indicato e che, pur non valendo nel processo penale la presunzione di cui all'art. 2-bis

I. 31 maggio 1965, n. 575, prevista in tema di misure di prevenzione, la dimostrazione della interposizione fittizia con l'intestazione del bene in capo a un terzo si atteggia in modo diverso a seconda che si tratti di un terzo estraneo oppure di stretti congiunti conviventi con l'indagato, ovvero di persone di massima fiducia dell'interposto, e in ogni caso può fondarsi sulla sproporzione tra il valore del bene e la capacità reddituale ed economica dell'intestatario formale.

Vengono quindi valorizzati due fatti ritenuti determinanti ai fini della decisione: la Datoaddio, moglie del Piccolo e attuale ricorrente, si è prestata a fare da prestanome del marito anche in relazione ad altri immobili sottoposti a sequestro e la dichiarazione di atto notorio, prodotta al fine di dimostrare l'esistenza di una provvista sufficiente per l'acquisto dell'immobile oggetto di sequestro, è da ritenersi inattendibile.

2.1. [OSCURATO:PERSONA], terza interessata quale attuale comproprietaria, di revoca del sequestro preventivo della quota pari al 50% del terreno agricolo sito in [OSCURATO:PERSONA] (CE), sequestrato pro quota ex artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 12-sexies

I. 7 agosto 1992, n. 356, ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza sulla base di un unico motivo.

2.2. Con detto motivo, si denuncia ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 12-sexies

I. 7 agosto 1992, n. 356, per mancanza dei requisiti della disponibilità dell'immobile in esame da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] (marito della ricorrente) e della sproporzione tra l'immobile medesimo e le provviste economiche della ricorrente, al momento dell'acquisto dello stesso, nonché per inosservanza degli artt. 125 e 192, comma 2, cod. proc. pen. per omessa motivazione in ordine alla carenza dei requisiti della disponibilità dell'immobile in esame da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] (marito della ricorrente) e della sproporzione tra l'immobile medesimo e le provviste economiche della ricorrente, al momento dell'acquisto dello stesso dedotte con l'istanza di revoca del sequestro e con i motivi di appello.

2.3. Veniva, infine, richiesta la trattazione orale dell'udienza.

3. li Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il motivo di ricorso è infondato e va, perciò, rigettato.

5. Va preliminarmente considerato che, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così 'radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Dal che, alla stregua di tale criterio direttivo, deve riconoscersi che l'ordinanza impugnata è immune da tutti i vizi denunciati in ricorso.

6. Dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato, infatti, è possibile desumere la disponibilità effettiva del bene da parte del [OSCURATO:PERSONA], attraverso l'interposizione formale fittizia della moglie attuale ricorrente, dal fatto, incontestato, che la Datoaddio si è prestata a fare da prestanome del marito anche in relazione ad altri immobili sottoposti a sequestro.

Circostanza confermata dall'assenza di un'effettiva capacità economica al momento dell'acquisto.

Sul punto la deduzione difensiva che individua la provvista utilizzata per il pagamento del corrispettivo della compravendita nella donazione informale di 10.000 euro ricevuta dal genitore della ricorrente, apparentemente comprovata dall'allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio datata 30 aprile 2019, non può essere valutata come attendibile, infatti, come già evidenziato nel provvedimento impugnato, con motivazione logica e immune da censure o contraddizioni, non è dato comprendere davanti a quale autorità sia stata resa o ricevuta, né come sia stata autenticata la sottoscrizione del dichiarante e l'epoca di redazione, successiva di quattro anni dall'intervenuto sequestro, aumenta il grado di inattendibilità del documento prodotto.

7. Va, quindi, considerato che, "in relazione alla speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies della L. 7 agosto 1992, n. 356, l'accertamento dell'intestazione fittizia dei beni da parte del terzo deve essere condotto sulla base di fatti concludenti concreti, senza ricorrere a presunzioni.

Ne consegue che, a tal fine, può assumere valenza probatoria anche la sproporzione di valore tra il bene formalmente intestato e il reddito effettivamente percepito, purché il dato relativo alla sproporzione, valutato assieme a tutte le altre circostanze del fatto concreto, appaia sicuramente dimostrativo della natura simulata dell'intestazione" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 42717 del 05/11/2010, Rv. 248929 - 01) e che "in tema di sequestro preventivo propedeutico alla confisca di cui all'art. 12 "sexies" D.L. n. 306 del 192, conv. in I. n. 356 del 1992, sussiste a carico del titolare apparente di beni (nella specie il fratello ed altri componenti della famiglia dell'indagato) una presunzione di illecita accumulazione patrimoniale in forza della quale è sufficiente dimostrare che il titolare apparente non svolge un'attività tale da procurargli il bene per invertire l'onere della prova ed imporre alla parte di dimostrare da quale reddito legittimo proviene l'acquisto e la veritiera appartenenza del bene medesimo (Cass., Sez. 5, n. 26041 del 26/05/2011, Rv. 250922 - 01; Sez. 6, n. 39259 del 04/07/2013, Rv. 257085 - 01).

Da questi principi di diritto, applicabili al caso in esame, discende che la circostanza incontestata che la moglie si sia prestata a fare da prestanome al marito anche in relazione ad altri immobili sottoposti a sequestro unitamente al fatto che l'unica prova allegata della provvista necessaria all'acquisto (dichiarazione sostitutiva di atto notorio datata 30 aprile 2019 sopra esaminata) sia da ritenersi inattendibile, pertanto, si deve ritenere il provvedimento impugnato sia immune dai vizi denunciati.

8. Da ciò deriva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in data 10 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, quale sostitúto processuale, come da nomina depositata in udienza, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude riportandosi ai motivi dei ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata in data 7 giugno 2021 il Tribunale di Napoli, in sede di appello ex art. 322-bis, cod. proc. pen., ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], terza interessata quale attuale comproprietaria, di revoca del sequestro preventivo della quota pari al 50% del terreno agricolo sito in [OSCURATO:PERSONA] (CE), sequestrato pro quota ex artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 12-sexies I. 7 agosto 1992; n. 356, con decreto emesso in data 29 giugno 2015 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli nel procedimento penale n. 43420/2014 R.G.N.R. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (marito della ricorrente) e successivamente confiscato con sentenza n. 2525/17, emessa in data 13 dicembre 2017, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza n. 9022/2019. 2. Nell'ordinanza impugnata si dà atto delle vicende giudiziarie da cui deriva il sequestro preventivo dell'immobile sopra indicato e che, pur non valendo nel processo penale la presunzione di cui all'art. 2-bis I. 31 maggio 1965, n. 575, prevista in tema di misure di prevenzione, la dimostrazione della interposizione fittizia con l'intestazione del bene in capo a un terzo si atteggia in modo diverso a seconda che si tratti di un terzo estraneo oppure di stretti congiunti conviventi con l'indagato, ovvero di persone di massima fiducia dell'interposto, e in ogni caso può fondarsi sulla sproporzione tra il valore del bene e la capacità reddituale ed economica dell'intestatario formale. Vengono quindi valorizzati due fatti ritenuti determinanti ai fini della decisione: la Datoaddio, moglie del Piccolo e attuale ricorrente, si è prestata a fare da prestanome del marito anche in relazione ad altri immobili sottoposti a sequestro e la dichiarazione di atto notorio, prodotta al fine di dimostrare l'esistenza di una provvista sufficiente per l'acquisto dell'immobile oggetto di sequestro, è da ritenersi inattendibile. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], terza interessata quale attuale comproprietaria, di revoca del sequestro preventivo della quota pari al 50% del terreno agricolo sito in [OSCURATO:PERSONA] (CE), sequestrato pro quota ex artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 12-sexies I. 7 agosto 1992, n. 356, ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza sulla base di un unico motivo. 2.2. Con detto motivo, si denuncia ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 12-sexies I. 7 agosto 1992, n. 356, per mancanza dei requisiti della disponibilità dell'immobile in esame da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] (marito della ricorrente) e della sproporzione tra l'immobile medesimo e le provviste economiche della ricorrente, al momento dell'acquisto dello stesso, nonché per inosservanza degli artt. 125 e 192, comma 2, cod. proc. pen. per omessa motivazione in ordine alla carenza dei requisiti della disponibilità dell'immobile in esame da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] (marito della ricorrente) e della sproporzione tra l'immobile medesimo e le provviste economiche della ricorrente, al momento dell'acquisto dello stesso dedotte con l'istanza di revoca del sequestro e con i motivi di appello. 2.3. Veniva, infine, richiesta la trattazione orale dell'udienza. 3. li Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il motivo di ricorso è infondato e va, perciò, rigettato. 5. Va preliminarmente considerato che, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così 'radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Dal che, alla stregua di tale criterio direttivo, deve riconoscersi che l'ordinanza impugnata è immune da tutti i vizi denunciati in ricorso. 6. Dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato, infatti, è possibile desumere la disponibilità effettiva del bene da parte del [OSCURATO:PERSONA], attraverso l'interposizione formale fittizia della moglie attuale ricorrente, dal fatto, incontestato, che la Datoaddio si è prestata a fare da prestanome del marito anche in relazione ad altri immobili sottoposti a sequestro. Circostanza confermata dall'assenza di un'effettiva capacità economica al momento dell'acquisto. Sul punto la deduzione difensiva che individua la provvista utilizzata per il pagamento del corrispettivo della compravendita nella donazione informale di 10.000 euro ricevuta dal genitore della ricorrente, apparentemente comprovata dall'allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio datata 30 aprile 2019, non può essere valutata come attendibile, infatti, come già evidenziato nel provvedimento impugnato, con motivazione logica e immune da censure o contraddizioni, non è dato comprendere davanti a quale autorità sia stata resa o ricevuta, né come sia stata autenticata la sottoscrizione del dichiarante e l'epoca di redazione, successiva di quattro anni dall'intervenuto sequestro, aumenta il grado di inattendibilità del documento prodotto. 7. Va, quindi, considerato che, "in relazione alla speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies della L. 7 agosto 1992, n. 356, l'accertamento dell'intestazione fittizia dei beni da parte del terzo deve essere condotto sulla base di fatti concludenti concreti, senza ricorrere a presunzioni. Ne consegue che, a tal fine, può assumere valenza probatoria anche la sproporzione di valore tra il bene formalmente intestato e il reddito effettivamente percepito, purché il dato relativo alla sproporzione, valutato assieme a tutte le altre circostanze del fatto concreto, appaia sicuramente dimostrativo della natura simulata dell'intestazione" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 42717 del 05/11/2010, Rv. 248929 - 01) e che "in tema di sequestro preventivo propedeutico alla confisca di cui all'art. 12 "sexies" D.L. n. 306 del 192, conv. in I. n. 356 del 1992, sussiste a carico del titolare apparente di beni (nella specie il fratello ed altri componenti della famiglia dell'indagato) una presunzione di illecita accumulazione patrimoniale in forza della quale è sufficiente dimostrare che il titolare apparente non svolge un'attività tale da procurargli il bene per invertire l'onere della prova ed imporre alla parte di dimostrare da quale reddito legittimo proviene l'acquisto e la veritiera appartenenza del bene medesimo (Cass., Sez. 5, n. 26041 del 26/05/2011, Rv. 250922 - 01; Sez. 6, n. 39259 del 04/07/2013, Rv. 257085 - 01). Da questi principi di diritto, applicabili al caso in esame, discende che la circostanza incontestata che la moglie si sia prestata a fare da prestanome al marito anche in relazione ad altri immobili sottoposti a sequestro unitamente al fatto che l'unica prova allegata della provvista necessaria all'acquisto (dichiarazione sostitutiva di atto notorio datata 30 aprile 2019 sopra esaminata) sia da ritenersi inattendibile, pertanto, si deve ritenere il provvedimento impugnato sia immune dai vizi denunciati. 8. Da ciò deriva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 10 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 20446/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris