CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 47333/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la rideterminazione della pena in anni sei e mesi otto di reclusione, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto. pieb [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono ascritti i delitti di partecipazione, svolgendo il compito di autista, ad associazione, a carattere transnazionale, finalizzata al favoreggiamento dell'emigrazione clandestina (capo 1) e di plurime condotte di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina (capi 3, 4, 5, 6 e 10), commesse nei mesi di maggio e agosto 2015. Con sentenza in data 30 ottobre 2019 la Corte di assise di Milano ha dichiarato l'imputato colpevole dei reati ascritti. Con sentenza in data 11 marzo 2021 la Corte di assise di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta ad anni cinque e mesi quattro di reclusione ed C 383.340 di multa, con conferma nel resto. Le indagini avevano consentito di accertare l'operatività di un gruppo dedito a supportare il trasferimento di migranti provenienti dalla Siria e da paesi africani, dapprima, in Italia e da qui in Francia per poi raggiungere paesi del nord Europa. La posizione dell'imputato era emersa nelle intercettazioni, laddove gli interlocutori facevano riferimento a tale Taoufik o Tawfik, e ne era seguita l'identificazione solo il 12 agosto 2015, quando veniva fermato a Mentone un furgone con a bordo 23 migranti ed era risultato che il furgone era di proprietà dell'imputato; anche i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano confermato il coinvolgimento dell'imputato nei trasferimenti dei clandestini come autista. La responsabilità in relazione ai singoli trasferimenti, di cui ai capi 3, 4, 5, 6 e 10, veniva fondata sul contenuto del materiale captativo; la sussistenza anche del vincolo associativo era desumibile dalla stabilità con la quale l'imputato si era messo a disposizione del sodalizio. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione e la violazione degli artt. 187 e 192 cod. proc. pen. in relazione al giudizio di colpevolezza in ordine ai singoli reati fine. Non risultava provata la identificazione nell'imputato del "Tawfik" delle captazioni, dato che non vi sono captazioni su utenze dell'imputato e i correi, imputati in procedimento connesso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non sono attendibili. L'unico elemento indiziario a carico dell'imputato è costituito dalla proprietà del furgone fermato il 12 agosto 2015.La difesa, anche con indagini, aveva provato l'estraneità dell'imputato rispetto al fatto di cui al capo 3, trovandosi quel giorno con amici e parenti in località assai distante da Ventimiglia; con riguardo ai viaggi di cui ai capi 4, 5, 6 egli non era proprietario del furgone; mentre in relazione al viaggio di cui al capo 10 non vi era prova che fosse consapevole di come veniva utilizzato il suo furgone. Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza in ordine al reato associativo, mancando la prova della sussistenza del sodalizio e, comunque, della partecipazione ad esso dell'imputato, privo di un effettivo vincolo associativo. Con il terzo motivo viene denunciata violazione della legge penale in relazione al trattamento sanzionatorio, in quanto il secondo giudice, pur indicando come congruo un aumento per l'aggravante speciale contenuto nel minimo, aveva invece aumentata la pena in misura superiore al minimo. 3. Il Procuratore generale ha chiesto sia rideterminata la pena in anni sei e mesi otto di reclusione, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] In accoglimento del terzo motivo va rideterminata la pena inflitta, mentre i motivi primo e secondo, generici e con contenuto di merito, sono inammissibili. 1. I primi due motivi censurano la motivazione del giudizio di colpevolezza in ordine, rispettivamente, ai capi 3, 4, 5, 6, e 10, da una parte, e capo 1, dall'altra. Peraltro, i motivi ripropongono gli argomenti già svolti con l'atto di appello, senza confrontarsi con la risposta che vi ha dato il secondo giudice, che ha dato conto sia delle emergenze sulle quali era fondata l'identificazione nell'imputato del "Taoufik", coinvolto nelle conversazioni captate, sia della rilevanza probatoria del contenuto delle intercettazioni. E' stata sottoposta a vaglio anche l'attendibilità dei dichiaranti che avevano accusato l'imputato, e il secondo giudice si è confrontato con l'alibi offerto per la giornata del 17 maggio, osservando che il trasporto dei migranti era avvenuto nella notte tra il 16 e 17 maggio, e dunque compatibilmente con la festa di compleanno cui l'imputato aveva partecipato nella giornata del 17 maggio.La sentenza, poi, evidenzia gli specifici dati che provano il coinvolgimento dell'imputato nei singoli trasporti, ma il ricorso non propone alcuna specifica censura. In ordine al reato associativo, la sentenza ha evidenziato che il punto relativo alla sussistenza del sodalizio non era stato devoluto alla cognizione del giudice di appello, e quindi ha motivato solo in ordine alla partecipazione dell'imputato, evidenziando che egli aveva concorso nei reati fine anche dopo il sequestro di un furgone e con condotte diversificate, avendo agito come autista ovvero mettendo a disposizione i mezzi di trasporti ed anche radunando i migranti. Il suo costante rapportarsi con il capo del sodalizio era ulteriore elemento a conferma dell'assunzione, da parte dell'imputato, di un reale vincolo associativo. Il motivo di ricorso, sul punto, contrasta le argomentazioni della sentenza di appello, sostenendo che i trasporti cui l'imputato erano numericamente pochi, come limitato era l'arco temporale della sua attività, e conclude affermando che il giudizio formulato non era "condivisibile", rendendo così palese la prospettiva limitata al merito delle argomentazioni difensive. 2. Quanto alla determinazione della pena detentiva, il terzo motivo individua un mero errore di calcolo, che, ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., come correttamente rilevato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, non determina annullamento della sentenza impugnata. Ne deriva che, quando, come nel caso in esame, sia stato proposto ricorso per cassazione per un errore di calcolo nella determinazione della pena che g produce annullamento della sentenza impugnata, ed è stato erroneamente dedotto come motivo di nullità della sentenza stessa, il relativo motivo di ricorso debba ritenersi non consentito in questa sede, ben potendo peraltro questa Corte provvedere, sempre ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., alla rettifica della pena frutto di errore di calcolo (Sez. 3, n. 19627 del 4.03.2003, Fascetto, Rv. 224846, che, in motivazione, fa applicazione del medesimo principio di diritto con riferimento ad errore di diritto nella motivazione non determinante annullamento della sentenza impugnata; la stessa sentenza afferma del resto che, in tema di errore materiale commesso dal giudice di merito, la norma di cui all'art. 619 cod. proc. pen. è una disposizione speciale, che deroga e prevale su quella di cui all'art. 130 cod. proc. pen., con la conseguenza che, se è proposto ricorso per cassazione, la Corte provvede alla correzione dell'errore materiale, anche in caso di ricorso inammissibile). 4 9( Il giudice di appello, determinata la pena base del più grave capo 10 in anni cinque di reclusione, pur affermando di ritenere adeguato un aumento, per la circostanza aggravante speciale, contenuto nella misura di un terzo, e dunque nella misura di anni uno e mesi otto di reclusione, aveva, invece, praticato un aumento di anni uno e mesi nove di reclusione. Tale incongruenza può essere eliminata direttamente in questa sede, trattandosi di mero calcolo aritmetico. Dunque, la pena base di anni cinque di reclusione va aumentata per l'aggravante alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione e quindi ridotta per le riconosciute attenuanti generiche alla pena di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione. In ragione dell'aumento per la continuazione con i capi 1, 3, 4, 5 e 6, determinato dal giudice di appello nella misura di mesi due di reclusione per ciascun reato, la pena detentiva va determinata in anni cinque, mesi tre e giorni dieci di reclusione. 3. Dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile e, in applicazione dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., va rideterminata la pena detentiva nei termini indicati. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. perì., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di elementi atti ad attenuare, ma non escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in misura ridotta a quella ordinaria, corna da dispositivo. P.Q.M. Visto l'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., rideterminata la pena detentiva in cinque anni, tre mesi e dieci giorni di reclusione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento