CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 maggio 2024
Cassazione n. 19838/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8646-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - per la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza n. 33102/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/12/2018 R.G.N. 8646/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] d’errore materiale d’ufficio R.G.N.8646/2017 Cron. Rep. Ud.21/05/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. con ordinanza di questa Corte n. 33102 del 2018, è stato accolto il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] con decisione nel merito; la Corte, in dispositivo, ha condannato la “parte intimata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 1.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge”; nell’intestazione dell’ordinanza viene dato atto che la parte ricorrente era stata ammessa al patrocinio a spese dello stato con delibera del 26 gennaio 2017 dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova; instaurato d’ufficio il procedimento per la correzione dell’errore materiale, all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1. l’art. 391 - bis c.p.c. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), dispone che la correzione degli errori materiali o di calcolo ex art. 287 c.p.c., contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione, può essere in qualsiasi tempo chiesta dalla «parte interessata (…) con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti», ovvero «rilevata d’ufficio dalla Corte» (comma 1); i successivi due commi precisano che «sulla correzione la Corte pronuncia nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 380-bis primo e secondo comma» e che «sul ricorso per correzione dell’errore materiale pronuncia con ordinanza»; il provvedimento che pone a carico del soccombente le spese processuali a favore della parte ammessa al patrocinio pubblico postula per legge (art. 133 d.P.R. n. 115/2012) che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, e in tali casi l'omissione integra un mero errore materiale suscettibile di essere corretto ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. (v., da ultimo, Cass. n. 6146 del 2024, con la giurisprudenza ivi richiamata); 2. pertanto, d’ufficio, occorre disporre che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 33102/2018 sia corretto aggiungendo «pagamento eseguito in favore dello Stato», dopo la parola «legge», con le relative annotazioni sull’originale della predetta ordinanza; nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio (Cass.,n. 26566/2023; Cass., n. 12184/2020); P.Q.M. La Corte dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 33102 del 2018, pubblicata in data 20dicembre 2018, sia corretto aggiungendo «pagamento eseguito in favore dello Stato», dopo la parola «legge»; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta