CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022
Cassazione n. 35773/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 7045/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di giustizia deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza. 2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto le censure proposte sono manifestamente infondate Come correttamente rilevato dalla corte di appello stante l'intervenuto riconoscimento della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale nella specie, ai sensi dell'art. 69 comma 4 c.p., opera il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante della recidiva. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 1 Giugno 2022 ere Estensore Il P