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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 marzo 2026

Cassazione n. 19622/2026

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di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/11/1955avverso la sentenza del 27/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di Ancona.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamentealla statuizione concernente la determinazione della pena.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe il [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare del Tribunale diAncona ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 4 l. 18 aprile 1975, n.110, e, pertanto, operata la riduzione per il rito, lo ha condannato alla pena di mesi 4 diarresto ed euro 800,00 di ammenda (mesi 6 di arresto ed euro 1200,00 di ammenda ridotti diun terzo per il rito).2.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, ex art. 608, comma 2, cod.proc. pen., il Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Ancona,deducendo violazione di legge, per avere il suddetto [OSCURATO:PERSONA] individuato come pena baseuna pena detentiva per la fattispecie di cui al summenzionato articolo (come modificatodall’art. 4, comma 1, lett. a) d. l. 15 settembre 2023, n. 123, conv.to con modifiche nella l. n.159 del 2023, risultando il fatto commesso il 16 febbraio 2024) inferiore al minimo edittale diun anno di arresto e precisamente di mesi 6 di arresto (mentre la pena base per l’ammendaera individuata correttamente in euro 1.200,00 a fronte di un minimo edittale pari a 1.000,00euro).Il ricorrente rileva che il trattamento sanzionatorio in concreto irrogato, ponendosi al disotto della soglia minima edittale, viola il principio di legalità della pena, ai sensi delcombinato disposto degli artt. 1 cod. pen. e 4 l. 18 aprile 1975, n.110.3.

Disposta la trattazione scritta del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalepresso questa [OSCURATO:PERSONA] conclude per l’annullamento della sentenza impugnatalimitatamente alla statuizione concernente la determinazione della pena con rinvio per nuovogiudizio sul punto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.[OSCURATO:PERSONA] per l’udienza preliminare del Tribunale di Ancona non solo ha individuatocome pena base per la fattispecie di cui all’art. 4, comma 3, prima parte, quale quella per cuisi procede, una pena base detentiva inferiore al minimo edittale di un anno vigente all’epocadel fatto, commesso il 16 febbraio 2024 (come da aggravamento di detta pena determinatodal d. l. 15 settembre 2023, n.123, che ha individuato la pena detentiva in quella dell’arrestoda uno a tre anni, ferma restando la pena pecuniaria), ma ha, altresì, operato una riduzionedi pena per il rito abbreviato sia sulla pena detentiva che su quella pecuniaria di un terzo,piuttosto che della metà, nonostante si trattasse di contravvenzione e, quindi, in violazionedell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla l. 23 giugno 2017, n. 103.Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata senza rinviolimitatamente alla pena, che si ridetermina in mesi sei di arresto ed in euro 600,00 diammenda.

Nella rideterminazione, invero, con riguardo alla pena detentiva, si parte dallapena base minima, inderogabile, di un anno, ridotta per il rito a quella sopra specificata(anche considerato che il G.u.p. individua una pena base corrispondente a quella minimaprima della riforma normativa di cui si è detto); e con riguardo alla pena pecuniaria si parteda quella individuata dal [OSCURATO:PERSONA] a quo di euro 1.200,00 di multa e la si riduce per il rito(della metà e non di un terzo come nella pronuncia annullata) ad euro 600,00 di ammenda.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena, che ridetermina in mesisei di arresto ed in euro 600,00 di ammenda.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/11/1955avverso la sentenza del 27/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di Ancona.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamentealla statuizione concernente la determinazione della pena.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe il [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare del Tribunale diAncona ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 4 l. 18 aprile 1975, n.110, e, pertanto, operata la riduzione per il rito, lo ha condannato alla pena di mesi 4 diarresto ed euro 800,00 di ammenda (mesi 6 di arresto ed euro 1200,00 di ammenda ridotti diun terzo per il rito).2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, ex art. 608, comma 2, cod.proc. pen., il Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Ancona,deducendo violazione di legge, per avere il suddetto [OSCURATO:PERSONA] individuato come pena baseuna pena detentiva per la fattispecie di cui al summenzionato articolo (come modificatodall’art. 4, comma 1, lett. a) d. l. 15 settembre 2023, n. 123, conv.to con modifiche nella l. n.159 del 2023, risultando il fatto commesso il 16 febbraio 2024) inferiore al minimo edittale diun anno di arresto e precisamente di mesi 6 di arresto (mentre la pena base per l’ammendaera individuata correttamente in euro 1.200,00 a fronte di un minimo edittale pari a 1.000,00euro).Il ricorrente rileva che il trattamento sanzionatorio in concreto irrogato, ponendosi al disotto della soglia minima edittale, viola il principio di legalità della pena, ai sensi delcombinato disposto degli artt. 1 cod. pen. e 4 l. 18 aprile 1975, n.110.3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalepresso questa [OSCURATO:PERSONA] conclude per l’annullamento della sentenza impugnatalimitatamente alla statuizione concernente la determinazione della pena con rinvio per nuovogiudizio sul punto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.[OSCURATO:PERSONA] per l’udienza preliminare del Tribunale di Ancona non solo ha individuatocome pena base per la fattispecie di cui all’art. 4, comma 3, prima parte, quale quella per cuisi procede, una pena base detentiva inferiore al minimo edittale di un anno vigente all’epocadel fatto, commesso il 16 febbraio 2024 (come da aggravamento di detta pena determinatodal d. l. 15 settembre 2023, n.123, che ha individuato la pena detentiva in quella dell’arrestoda uno a tre anni, ferma restando la pena pecuniaria), ma ha, altresì, operato una riduzionedi pena per il rito abbreviato sia sulla pena detentiva che su quella pecuniaria di un terzo,piuttosto che della metà, nonostante si trattasse di contravvenzione e, quindi, in violazionedell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla l. 23 giugno 2017, n. 103.Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata senza rinviolimitatamente alla pena, che si ridetermina in mesi sei di arresto ed in euro 600,00 diammenda. Nella rideterminazione, invero, con riguardo alla pena detentiva, si parte dallapena base minima, inderogabile, di un anno, ridotta per il rito a quella sopra specificata(anche considerato che il G.u.p. individua una pena base corrispondente a quella minimaprima della riforma normativa di cui si è detto); e con riguardo alla pena pecuniaria si parteda quella individuata dal [OSCURATO:PERSONA] a quo di euro 1.200,00 di multa e la si riduce per il rito(della metà e non di un terzo come nella pronuncia annullata) ad euro 600,00 di ammenda. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena, che ridetermina in mesisei di arresto ed in euro 600,00 di ammenda.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]
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