CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06331/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore Il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede in accoglimento del ricorso di annullare l'impugnata sentenza Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 20 giugno 2022, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della condanna inflitta il 11 maggio 2021 dal Tribunale di Savona, ha concesso la sospensione condizionale della pena a [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di un anno e dieci mesi, di 1.4". reclusione per i delitti ex art. 5, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, ritenuti avviti da continuazione, poiché in qualità di titolare della ditta individuale «[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]», riqualificata da impresa agricola a impresa che svolge attività commerciale, non presentò, pur essendovi obbligata, la dichiarazione annuale relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni di imposta 2014 e 2015, con evasione dell'Irpef rispettivamente di C 130.508,00 ed C 200.561,00 (in Albenga, il 29/12/2015 e il 29/12/2016). 2. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputata ha proposto tre motivi di ricorso. 2.1. Con primo motivo si deducono la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen., e la mancanza di motivazione. Nel confermare la condanna, la Corte territoriale non avrebbe motivato adeguatamente sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sul dolo specifico di evasione, cui sarebbero state preordinate le omesse dichiarazioni di imposta. Del dolo specifico non vi sarebbe prova e sarebbe stato desunto, unicamente, dalla presentazione di un'istanza di ammissione a concordato preventivo da parte della ricorrente. Tale elemento non sarebbe indicativo della conoscenza da parte dell'imputata della natura di impresa commerciale della propria ditta perché tale domanda sarebbe stata presentata il 7 novembre 2017, a distanza di quasi un anno dalla commissione dell'ultima condotta illecita, e su consiglio di un professionista, al solo fine di scongiurare la dichiarazione di fallimento della propria ditta individuale. La Corte di appello, poi, non avrebbe valutato che dal processo di verbale di constatazione del 22 giugno 2018, redatto a seguito dell'accertamento della Guardia di Finanza, e dalle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], funzionaria dell'Agenzia delle Entrate di Savona, sarebbe emerso che, sino alla riqualificazione in impresa commerciale, operata dal Tribunale fallimentare di Savona, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] era stata considerata anche dalla Polizia tributaria e 2 9) dell'Agenzia delle Entrate un'impresa agricola. La Corte di appello non avrebbe valutato tale punto dell'impugnazione, non prendendo in considerazione quando dedotto. Tale qualificazione avrebbe determinato l'insussistenza del reato, con un'evasione di imposta inferiore alla soglia di punibilità. Infine, la Corte territoriale non avrebbe motivato sulla consapevolezza della ricorrente sull'esatto ammontare dell'imposta evasa e sul doloso superamento della soglia di punibilità ex art. 5, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000. 2.2. Con il secondo motivo si deducono, ex 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., l'inosservanza di norme processuali ed il vizio della motivazione, per avere la Corte territoriale motivato il rigetto della richiesta di applicazione della causa di punibilità per particolare tenuità del fatto unicamente sulla base del rilevante superamento delle soglie di punibilità per entrambi i delitti imputati. 2.3. Con il terzo motivo, infine, si deducono i vizi di violazione di legge e illogicità della motivazione sulla determinazione della pena e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte avrebbe negato basandosi soltanto sul rilevante superamento delle soglie di punibilità del reato, senza considerare la personalità dell'imputata. 2.3. Il difensore ha presentato le conclusioni scritte anche in replica alle argomentazioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato. 1.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, per il reato di omessa dichiarazione ex art. 5, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell'obbligo dichiarativo né da una culpa in vigilando sull'operato del professionista, che trasformerebbe il rimprovero per l'atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015, Porzio, Rv. 265087-01). Va poi ricordato che nel delitto di omessa dichiarazione, previsto dall'art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il superamento della soglia rappresentata dall'ammontare dell'imposta evasa ha natura di elemento costitutivo del reato e, come tale, deve formare oggetto di rappresentazione e volizione, anche a titolo di dolo eventuale, da parte dell'agente (Sez. 3, n. 7000 del 23/11/2017, dep. 2018, Venturini, Rv. 272578-01). 3 tr.)/7/ sP,4 0‘1. 1.2. Il Tribunale di Savona ha ritenuto che l'attività fosse commerciale - e non agricola - perché la ditta dell'imputata era stata riconosciuta fallibile e dichiarata fallita con la sentenza n. 16 del 2018: nella sentenza di primo grado, però, non vi è la motivazione sul dolo specifico. Con l'appello la difesa ha contestato la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, con argomenti specifici, fondati: - sull'accertamento eseguito dalla Guardia di Finanza nei confronti della azienda agricola [OSCURATO:PERSONA], di cui al processo verbale di constatazione del 22 giugno 2018, nel quale si rappresenta che l'attività svolta dalla ditta di [OSCURATO:PERSONA] fosse agricola; - sulle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del 11 maggio 2021, riportate nelle pagine 3 e 4 dell'appello; - sulla sentenza del Tribunale di Savona del 2 luglio 2018, dichiarativa del fallimento (pag. 5 dell'appello); - sulle dichiarazioni rese dalla ricorrente alla Guardia di Finanza (foglio 11 del processo verbale di constatazione). 1.2. La Corte di appello di Genova ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale per il reato di omessa dichiarazione di imposta rilevando, unicamente, che il deposito della domanda ex art. 161 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in data 7 novembre 2017, fosse indicativo della consapevolezza dell'imputata circa la natura commerciale della propria attività e, dunque, in assenza di «alcuna ragione che permetta di dubitare della preordinazione dell'omessa dichiarazione all'evasione delle imposte sui redditi», dovesse ritenersi provato il dolo specifico del reato. 1.3. Orbene, va premesso che il reato sussiste se l'attività economica svolta è commerciale e non agricola; gli elementi di prova indicati nell'appello, potenzialmente idonei a ritenere la diversa natura dell'attività economica svolta dalla ricorrente, e di conseguenza della consapevolezza di essa e dei relativi obblighi fiscali, non risultano essere stati valutati, nonostante la loro specifica indicazione. Sussiste, pertanto, il dedotto vizio della motivazione, non essendo stato analizzato realmente il motivo di appello e gli elementi di prova specificamente indicati. 1.4. La motivazione della sentenza impugnata sulla natura dell'attività economica, sul dolo specifico e sulla consapevolezza della natura commerciale dell'attività svolta dalla propria ditta individuale si fonda esclusivamente sul deposito dell'istanza di ammissione a concordato preventivo. La Corte di appello ha fondato l'esistenza del dolo specifico su un post factum, senza indicare se l'attività commerciale, che ha generato la possibilità di dichiarare il fallimento, sia stata compiuta negli anni di imposta 2014 e 2015, oggetto delle 4 L ot, imputazioni. Con l'appello si è richiamato il contenuto della sentenza dichiarativa di fallimento quale prova contraria. L'argomento adoperato dalla Corte territoriale può ritenersi logico solo se collegato temporalmente agli anni di imposta oggetto delle imputazioni; se, infatti, l'attività commerciale, dalla quale poi è generata la dichiarazione di fallimento, è stata attuata successivamente al 2015, non può concludersi che anche negli anni precedenti sia stata posta in essere l'attività commerciale e non, esclusivamente, l'attività agricola che avrebbe generato il diverso regime fiscale; ciò, soprattutto, ove gli elementi di prova indicati dalla difesa nell'appello non siano stati valutati. La prova dell'elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico- deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato. In tema di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, si è affermato che la prova del dolo specifico in capo al contribuente può desumersi anche dal comportamento successivo del mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, ma tale comportamento deve essere dimostrativo della volontà preordinata di non presentare la dichiarazione (Sez. 3, n. 16469 del 28/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278966-01). 1.5. Infine, effettivamente, la Corte territoriale non ha motivato sul consapevole e volontario superamento della soglia di punibilità del reato (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, Vece, Rv. 267022-01), nonostante lo specifico motivo di appello e l'assenza di motivazione sul punto nella sentenza di primo grado. Il vizio della motivazione, pertanto, sussiste anche sotto tale profilo. 2. L'accoglimento del primo motivo, restando assorbiti i successivi, determina l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra sezione della Corte di appello di Genova per un nuovo giudizio. P