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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 17293/2026

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ntato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza con cui in data 15.9.2025 il Tribunale di Novara, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato una richiesta di applicazione della disciplina della continuazioneai reati giudicati con due sentenze di condanna irrevocabili;Premesso che l’ordinanza, nel motivare il diniego del riconoscimento dellacontinuazione, ha escluso la rilevanza del dedotto stato di tossicodipendenza delcondannato, sulla base del fatto che i reati oggetto delle sentenze irrevocabili sono staticommessi nel periodo 2012-2014 e che invece dalla documentazione prodotta risulta chesolo dal maggio del 2015 il condannato sia stato preso in carico dal Ser.t. per disturbo dauso di sostanze stupefacenti;Rilevato che il ricorso contesta genericamente tale argomentazione e si fonda, di fatto,sulla sola circostanza di tipo auto-assertivo che la tossicodipendenza, seppure certificata nel2015, “evidentemente” risaliva a periodi precedenti;Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quantobasato su un motivo indeterminato, con la conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende;Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. n. 196/03 inquanto imposto dalla legge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza con cui in data 15.9.2025 il Tribunale di Novara, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato una richiesta di applicazione della disciplina della continuazioneai reati giudicati con due sentenze di condanna irrevocabili;Premesso che l’ordinanza, nel motivare il diniego del riconoscimento dellacontinuazione, ha escluso la rilevanza del dedotto stato di tossicodipendenza delcondannato, sulla base del fatto che i reati oggetto delle sentenze irrevocabili sono staticommessi nel periodo 2012-2014 e che invece dalla documentazione prodotta risulta chesolo dal maggio del 2015 il condannato sia stato preso in carico dal Ser.t. per disturbo dauso di sostanze stupefacenti;Rilevato che il ricorso contesta genericamente tale argomentazione e si fonda, di fatto,sulla sola circostanza di tipo auto-assertivo che la tossicodipendenza, seppure certificata nel2015, “evidentemente” risaliva a periodi precedenti;Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quantobasato su un motivo indeterminato, con la conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende;Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. n. 196/03 inquanto imposto dalla legge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 17293/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris