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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 27315/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Domenico ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, con la quale, in riforma di quella del Tribunale di Castrovillari di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 589 bis, cod. pen., per avere cagionato, alla guida di un'autovettura, il decesso di due persone e il ferimento di altre sei (in Corigliano-Rossano, il 30/9/2018), in violazione di plurime norme sulla circolazione stradale, ha riconosciuto al predetto le generiche, riducendo la pena; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, peraltro, gli stessi si risolvono nella riproposizione di censure in fatto, a fronte di una completa disamina nel merito, anche con riferimento alla dosimetria della pena, qui contestata in relazione all'errato calcolo delle velocità dei conducenti dei veicoli antagonisti, elemento che, tuttavia, introduce una valutazione di merito, sollecitando a questa Corte una diversa lettura del dato probatorio, ritenuta più persuasiva, però interdetta in questa sede (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; sez. 6 n. 5465 del 4711/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099-01), avendo, peraltro, i giudici del merito hanno riconosciuto il concorso di colpa della vittima, applicando l'art. 589 bis, c. 7, cod. pen. e, quindi, valutato le due condotte di guida, anche quanto alal velocità impressa ai rispettivi mezzi; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est.

La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Domenico ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, con la quale, in riforma di quella del Tribunale di Castrovillari di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 589 bis, cod. pen., per avere cagionato, alla guida di un'autovettura, il decesso di due persone e il ferimento di altre sei (in Corigliano-Rossano, il 30/9/2018), in violazione di plurime norme sulla circolazione stradale, ha riconosciuto al predetto le generiche, riducendo la pena; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, peraltro, gli stessi si risolvono nella riproposizione di censure in fatto, a fronte di una completa disamina nel merito, anche con riferimento alla dosimetria della pena, qui contestata in relazione all'errato calcolo delle velocità dei conducenti dei veicoli antagonisti, elemento che, tuttavia, introduce una valutazione di merito, sollecitando a questa Corte una diversa lettura del dato probatorio, ritenuta più persuasiva, però interdetta in questa sede (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; sez. 6 n. 5465 del 4711/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099-01), avendo, peraltro, i giudici del merito hanno riconosciuto il concorso di colpa della vittima, applicando l'art. 589 bis, c. 7, cod. pen. e, quindi, valutato le due condotte di guida, anche quanto alal velocità impressa ai rispettivi mezzi; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La
Sentenza Cassazione n. 27315/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris