CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 13880/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa in data 7/06/2021 dal Tribunale di Marsala, che lo ha condannato per i reati di cui all'art.116, comma 17, e all'art.187, comma 8, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commessi in Marsala il 30 novembre 2019; ritenuto che i motivi di ricorso (mancanza della prova della recidiva per il reato di cui al capo A, violazione dell'art.187, comma 8, cod. strada in punto di responsabilità, violazione artt.62 bis cod. pen. e 581 cod. proc. pen.), non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); ritenuto che il giudice di merito a pag.2 ha indicato la prova della recidiva e ha, comunque, fatto riferimento a precedente condanna in data 8 maggio 2019, in coerenza con la contestazione di recidiva; che a pag.7 ha ampiamente dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione in relazione al reato contestato al capo B, e che le ragioni di censura sottese al terzo motivo sono manifestamente infondate in quanto eccentriche rispetto alla condotta costitutiva del reato di cui al capo B; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il li e estens