CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 13945/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il Tribunale di Bari ha emesso la sentenza indicata in epigrafe, ex art. 444 cod.proc. pen., a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all’art. 75 comma 2 d.lgs.06 settembre 2011 n 159.2. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Campanelli, deducendo violazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc.pen., per inosservanza della norma di cui all’art. 81 cod. pen. e per manifesta illogicità dellamotivazione. 3. In base all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento èproponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, nonché aldifetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica delfatto e, infine, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne discendel’inammissibilità del ricorso, da dichiarare de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis,cod.proc. pen. e - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche alversamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che parecongruo determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]