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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 35806/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 26345/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma alla piazza Adriana nr. 4 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] sas dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimata- Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 4449/2015, depositata in data 25/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7 novembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in accoglimento del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] srl, dichiarò scaduto il contratto di affitto d’azienda stipulato tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] sas dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, condannò l’affittuaria alla restituzione del ramo di azienda, a corrispondere al Fallimento la complessiva somma di € 124.395,74, a titolo di canoni di affitto, e al pagamento delle spese del giudizio di merito e del giudizio di sequestro giudiziario promossidall’attore. 1.2La decisione fu appellata dalla soccombente .

1.3. La Corte d’Appello di Napoli , con sentenza del 25/11/2015, respinto il primo motivo di impugnazione , ha, per quanto qui ancora interessa, dichiarato al capo b) del dispositivo improponibile “la domanda riconvenzionale avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] sas dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del credito vantato per gli interventi straordinari ed urgenti realizzati presso l’immobile compensando i relativi importi con qualsivoglia somma riconosciuta dovuta in favore del [OSCURATO:SOCIETA].”. 2 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il motivo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 156 2° comma, 132 2° comma nr.4 e 5, 118 disp. att. cpc e 111 6° comma Cost.; sostiene che la sentenza è affetta da nullità per insanabile contrasto tra la seconda parte della lettera b) del dispositivo con la quale si statuisce “ compensando i relativi importi con qualsivoglia somma riconosciuta dovuta in favore del [OSCURATO:SOCIETA]” con la prima parte dello stesso capo del dispositivo , dove si afferma “dichiara improponibile la domanda riconvenzionale del credito vantato per gli interventi straordinari ed urgenti realizzati presso l’immobile” e con la parte di motivazione della sentenza che spiega le ragioni dell’inammissibilità della domanda riconvenzionale. 2 Il motivo è infondato. 2.3 Come si evince dalla lettura delle conclusioni rassegnate nell’atto di appello,l’appellante aveva chiesto che, in accoglimento della domanda riconvenzionale, fosse riconosciuto “il diritto di credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] sas dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a seguito degli interventi straordinari ed urgenti realizzati presso l’immobile di proprietà [OSCURATO:SOCIETA], compensando i relativi importi con qualsivoglia somma dovesse essere riconosciuta dovuta a qualsiasi titolo, in favore del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] dalla [OSCURATO:PERSONA] sas , sino alla relativa concorrenza”.

E’ evidente che la richiesta di compensazione dei crediti discendeva dall’accertamento del controcredito azionato dall’affittuaria in via riconvenzionale. 2.4 La corte distrettuale napoletana, esaminando il secondo motivo di appello con il quale la [OSCURATO:SOCIETA] si doleva dell’erroneità della sentenza di primo gradolà dove aveva negato la compensabilità ex art 56 l.fall. del credito azionato dal Fallimento con il controcredito da essa vantato per i lavori straordinari ed urgenti eseguiti nell’immobile, ne ha rilevato l’improponibilità/improcedibilità sulla scorta del principi o giurisprudenzial e secondo i l qual e ogni credito fatto valere nei confronti di un fallimento deve essere accertato con le forme della verifica dello stato passivo ex artt.93 e segg. l.fall. 2.4 Il dispositivo, al capo b), coerentemente con il suindicato passaggio motivazionale, delibera quanto segue “ esaminando il secondo motivo di appello e assorbito il terzo, in riforma della sentenza impugnata, dichiara improponibile la domanda riconvenzionale avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] sas dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del credito vantato per gli interventi straordinari ed urgenti realizzati presso l’immobile” 2.5 La seconda parte della statuizione dove si afferma “compensando i relativi importi con qualsivoglia somma riconosciuta dovuta in favore del [OSCURATO:SOCIETA]” non è altro che la ripetizione pedissequa (ancorché certamente superflua) di quanto richiesto dall’appellante nelle conclusioni dell’atto introduttivo in stretta correlazione con l’auspicato accoglimento della domanda riconvenzionale e va quindi intesa non come un autonomo comando volto ad operare la compensazione dei crediti, del tutto illogico ed in palese contraddizione con la motivazione e con la prima parte del dispositivo, ma, al contrario, come esclusione della compensazione per effetto del mancato riconoscimento di qualsivoglia pretesa creditoria dedotta dall’appellante in via riconvenzionale. 4 Il ricorso va quindi rigettato. 5 Nulla è da statuire sulle spese,non avendo [OSCURATO:PERSONA] sas dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] svolto difese.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 26345/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma alla piazza Adriana nr. 4 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] sas dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimata- Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 4449/2015, depositata in data 25/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7 novembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in accoglimento del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] srl, dichiarò scaduto il contratto di affitto d’azienda stipulato tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] sas dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, condannò l’affittuaria alla restituzione del ramo di azienda, a corrispondere al Fallimento la complessiva somma di € 124.395,74, a titolo di canoni di affitto, e al pagamento delle spese del giudizio di merito e del giudizio di sequestro giudiziario promossidall’attore. 1.2La decisione fu appellata dalla soccombente . 1.3. La Corte d’Appello di Napoli , con sentenza del 25/11/2015, respinto il primo motivo di impugnazione , ha, per quanto qui ancora interessa, dichiarato al capo b) del dispositivo improponibile “la domanda riconvenzionale avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] sas dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del credito vantato per gli interventi straordinari ed urgenti realizzati presso l’immobile compensando i relativi importi con qualsivoglia somma riconosciuta dovuta in favore del [OSCURATO:SOCIETA].”. 2 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il motivo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 156 2° comma, 132 2° comma nr.4 e 5, 118 disp. att. cpc e 111 6° comma Cost.; sostiene che la sentenza è affetta da nullità per insanabile contrasto tra la seconda parte della lettera b) del dispositivo con la quale si statuisce “ compensando i relativi importi con qualsivoglia somma riconosciuta dovuta in favore del [OSCURATO:SOCIETA]” con la prima parte dello stesso capo del dispositivo , dove si afferma “dichiara improponibile la domanda riconvenzionale del credito vantato per gli interventi straordinari ed urgenti realizzati presso l’immobile” e con la parte di motivazione della sentenza che spiega le ragioni dell’inammissibilità della domanda riconvenzionale. 2 Il motivo è infondato. 2.3 Come si evince dalla lettura delle conclusioni rassegnate nell’atto di appello,l’appellante aveva chiesto che, in accoglimento della domanda riconvenzionale, fosse riconosciuto “il diritto di credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] sas dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a seguito degli interventi straordinari ed urgenti realizzati presso l’immobile di proprietà [OSCURATO:SOCIETA], compensando i relativi importi con qualsivoglia somma dovesse essere riconosciuta dovuta a qualsiasi titolo, in favore del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] dalla [OSCURATO:PERSONA] sas , sino alla relativa concorrenza”. E’ evidente che la richiesta di compensazione dei crediti discendeva dall’accertamento del controcredito azionato dall’affittuaria in via riconvenzionale. 2.4 La corte distrettuale napoletana, esaminando il secondo motivo di appello con il quale la [OSCURATO:SOCIETA] si doleva dell’erroneità della sentenza di primo gradolà dove aveva negato la compensabilità ex art 56 l.fall. del credito azionato dal Fallimento con il controcredito da essa vantato per i lavori straordinari ed urgenti eseguiti nell’immobile, ne ha rilevato l’improponibilità/improcedibilità sulla scorta del principi o giurisprudenzial e secondo i l qual e ogni credito fatto valere nei confronti di un fallimento deve essere accertato con le forme della verifica dello stato passivo ex artt.93 e segg. l.fall. 2.4 Il dispositivo, al capo b), coerentemente con il suindicato passaggio motivazionale, delibera quanto segue “ esaminando il secondo motivo di appello e assorbito il terzo, in riforma della sentenza impugnata, dichiara improponibile la domanda riconvenzionale avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] sas dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del credito vantato per gli interventi straordinari ed urgenti realizzati presso l’immobile” 2.5 La seconda parte della statuizione dove si afferma “compensando i relativi importi con qualsivoglia somma riconosciuta dovuta in favore del [OSCURATO:SOCIETA]” non è altro che la ripetizione pedissequa (ancorché certamente superflua) di quanto richiesto dall’appellante nelle conclusioni dell’atto introduttivo in stretta correlazione con l’auspicato accoglimento della domanda riconvenzionale e va quindi intesa non come un autonomo comando volto ad operare la compensazione dei crediti, del tutto illogico ed in palese contraddizione con la motivazione e con la prima parte del dispositivo, ma, al contrario, come esclusione della compensazione per effetto del mancato riconoscimento di qualsivoglia pretesa creditoria dedotta dall’appellante in via riconvenzionale. 4 Il ricorso va quindi rigettato. 5 Nulla è da statuire sulle spese,non avendo [OSCURATO:PERSONA] sas dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] svolto difese. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articol
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