CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 20253/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha accolto solo parzialmente la sua istanza di misure alternative disponendo la detenzione domiciliare, ed insiste nel ricorso con memoria depositata in corso di procedimento il 30 aprile 2026 (tardiva ex art. 611 cod. proc. pen.); Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto si limitano a censurare il giudizio del Tribunale di sorveglianza senza riuscire ad individuare tratti di manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, che è coerente, invece, con la giurisprudenza di legittimità che ritiene che "l'affidamento in prova al servizio sociale assolve alla funzione risocializzante del condannato, il cui comportamento attuale rileva ai fini dell'osservazione della personalità, sicché la misura non può essere disposta nel caso in cui, pur a fronte di un comportamento formalmente corretto, venga rilevata l'indifferenza del soggetto alle attività trattamentali e, dunque, il sostanziale rifiuto delle opportunità di rieducazione" (Sez. 1, n. 6762 del 08/11/2022, dep. 2023, Notarstefano, Rv. 284065) e che sia necessario che sia stato avviato un percorso di revisione critica del proprio passato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924), non essendo peraltro manifestamente illogico aver ritenuto che, poichè il ricorrente ha commesso il reato dopo aver fruito di una precedente espiazione in affidamento in prova, si rende necessario disporre una misura più contenitiva rispetto a quella già sperimentata, attesa che tra gli scopi della misura alternativa vi è la rieducazione del condannato (cfr. art. 47 ord. pen.) e la ricaduta nel reato è un indice della mancanza di rieducazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.MIl consigliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] rVivcenzo..iani t IMPOSI-TATAIN CANLLL1A 2026 « [OSCURATO:PERSONA]