CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19477/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato inRoma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 7;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale delloNumero registro generale 8848/2025Numero sezionale 3863/2026Numero di raccolta generale 19477/2026Data pubblicazione 12/06/2026Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma, alla viadei Portoghesi n. 12;– intimata –Avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodel Lazio n. 940/2025, depositata in cancelleria in data 13/2/2025;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 6 maggio 2026;In data 15/12/2021 veniva notificata da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della riscossione - prov. di Roma, l’avviso diintimazione n. 09720219032084760000, pari ad euro complessivi525.631,92 avente ad oggetto una serie di cartelle ed avvisi diaccertamento.Alla pagina 6 del suddetto Avviso (dedicata alle “Comunicazionidell’Agente della Riscossione”) le istruzioni relative alla “Dilazione delpagamento” prescrivevano testualmente che ”nei casi di grave ecomprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economicaed estranea alla Sua responsabilità [Ella può presentare] un pianostraordinario (fino a un massimo di 120 rate mensili)”.Confidando in tale previsione e nella medesima data, il Tedeschinipresentava dunque - per i suddetti atti - a mezzo posta elettronicacertificata - istanza di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, aisensi dell’art. 19 DPR n. 602/1973, al fine di provvedere al pagamentodilazionato delle stesse.L’Agenzia delle Entrate-Riscossione notificava al ricorrente, in data 22dicembre 2021, il preavviso di rigetto dell’istanza di rateizzazioneprotocollo n. 4354632 ravvisando i seguenti motivi ostativiall’accoglimento della richiesta del ricorrente: “…non è stata prodottar.g. n. 8848/2025 a.c. 6/5/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 8848/2025Numero sezionale 3863/2026Numero di raccolta generale 19477/2026Data pubblicazione 12/06/2026certificazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione EconomicaEquivalente), documentazione necessaria ai fini della determinazionedel diritto di accesso al beneficio della dilazione”.In risposta, in data 22 dicembre 2021, a mezzo PEC, il ricorrenteinoltrava le puntuali osservazioni al citato preavviso di rigetto allegandoil documento di riconoscimento e precisando l’erroneità e l’insufficienzadella motivazione addotta dall’Ufficio a sostegno della propria tesi.In particolare il ricorrente deduceva che non potesse essere ostativoall’accoglimento dell’istanza la mancata produzione della certificazioneI.S.E.E. poiché il diritto alla rateizzazione nasce - oltreché dallerichiamate previsioni dell’Avviso prima indicato – dall’ordinanza del 14dicembre 2021 intitolata “Ulteriori misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19(21A07442) (GU Serie Generale n. 297 del 15.12.2021)”, che richiamain premessa il D.L. 22 aprile 2021, n.52, convertito dalla Legge 17giugno 2021, n.87 e s.m.i. recante “Misure urgenti per graduale ripresadelle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze dicontenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”.Tale ordinanza, come noto, ha prorogato lo stato di emergenzanazionale fino al 31 marzo 2022, sul presupposto dell’esistenza di unasituazione economica e sanitaria grave ed eccezionale, che nonconsentiva al ricorrente il pagamento di una somma di importo similese non tramite rateizzazione di 120 mesi.L’Ufficio, con nota del 13 gennaio 2022, rigettò l’istanza dirateizzazione, ponendo a sostegno del diniego qui impugnatol’affermazione giusta la quale “…siamo spiacenti di comunicarle che nonabbiamo potuto accoglierla, per i seguenti motivi: non è stata prodotta,presa visione delle osservazioni, la certificazione I.S.E.E. ([OSCURATO:PERSONA]), documentazione necessariar.g. n. 8848/2025 a.c. 6/5/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 8848/2025Numero sezionale 3863/2026Numero di raccolta generale 19477/2026Data pubblicazione 12/06/2026ai fini della determinazione del diritto di accesso al beneficio delladilazione”.tempestivo ricorso alla C.T.P., che lo rigettò, condannando il ricorrenteall'importo di 10.000 euro di spese legali.La CGT-2 del Lazio, nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (d’ora in poi, anche “l’agente della riscossione”), confermòla sentenza di primo grado, condannando il contribuente al pagamentodi 10.000 euro di spese legali.Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi.L’agente della riscossione è rimasto intimato.Ricevuta una proposta di decisione accelerata, il contribuente hachiesto la definizione del procedimento nelle forme ordinarie, ex art.380 bis c.p.c., depositando anche una memoria difensiva ai sensidell’art. 380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1.I due motivi di ricorso, in realtà, si riducono ad uno solo, in quanto,sia per il primo grado di giudizio che per il grado di appello, ilcontribuente, impugnando la sentenza di secondo grado, deduce che igiudici di merito, nel liquidare in euro 10.000 per ciascun grado le spesegiudiziali in favore dell’agente della riscossione, hanno violato l’art. 91c.p.c. e il D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.147/2022.1.1. Il motivo è inammissibile.Lo stesso contribuente ha affermato, in ricorso, che l’agente dellariscossione gli aveva notificato un avviso con il quale gli veniva intimatoil pagamento di oltre 520.000 euro.Orbene, nel sostanzialmente unico motivo di ricorso, il contribuentenon ha nemmeno spiegato il motivo per il quale il valore della causar.g. n. 8848/2025 a.c. 6/5/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 8848/2025Numero sezionale 3863/2026Numero di raccolta generale 19477/2026Data pubblicazione 12/06/2026sul quale calcolare il compenso da liquidare a titolo di spese legali nondovesse essere determinato nell’importo dell’avviso di intimazione.Ne consegue che, in assenza di specifiche ragioni volte a contestare ladeterminazione del valore della causa nell’importo portato dall’avvisodi intimazione, le somme liquidate a titolo di spese legali in primo gradoe in appello si appalesano congrue rispetto alla somma pretesadall’agente della riscossione, contenuta nell’atto impugnato in primogrado.2. In assenza di attività difensiva svolta dall’agente della riscossione,non vi è luogo alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, néalla condanna del contribuente al pagamento della somma di denaroprevista dall’art. 96, comma 3, c.p.c. in favore dell’agente dellariscossione.Il contribuente è condannato a pagare, in favore della cassa delleammende, la somma determinata in dispositivo, ai sensi dell’art. 96,comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della cassa delleammende, della somma di euro tremila.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari ar.g. n. 8848/2025 a.c. 6/5/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 8848/2025Numero sezionale 3863/2026Numero di raccolta generale 19477/2026Data pubblicazione 12/06/2026quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 8848/2025 a.c. 6/5/2026 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]