CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 aprile 2021
Cassazione n. 17780/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento emessa in data 07/04/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trento confermava la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trento in data 11/12/2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 337, 496, 582, 576 cod. pen., in Trento il 14/04/2018.2. Ama! Radouan ricorre, in data 20/09/2021, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 393-bis cod. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., avendo la difesa, con l'atto di appello, chiarito come l'imputata avesse reagito ad un atto arbitrario della Polizia giudiziaria, eventualmente in forma putativa e, quindi, con effetto scriminante anche in relazione alle lesioni, non avendo gli operanti considerato che la ricorrente era stata poco prima aggredita e che, quindi, le modalità di intervento della Polizia giudiziaria erano state percepite dalla predetta come opposte all'atteso intervento a sua tutela; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 496 cod pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., avendo la difesa, con l'atto di appello, evidenziato l'assenza del dolo nella condotta della Radouan che, proprio in quanto spiazzata dalle modalità di intervento della Polizia giudiziaria, ed in condizioni di alterazione, aveva involontariamente declinato false generalità; 2.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 494 e 496 cod. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in quanto nella condotta dell'imputata può essere, al più, ravvisata la fattispecie di cui all'art. 494 cod. pen., avendo la Corte territoriale omesso ogni motivazione sul punto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e va, pertanto, rigettato. Come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, personale della Questura di Trento aveva proceduto all'identificazione di alcune ragazze, a seguito della segnalazione di una lite per strada; in particolare, tale [OSCURATO:PERSONA] aveva segnalato di aver subito un'aggressione da parte di tre donne e, al momento dell'arrivo della Polizia giudiziaria, egli presentava una ferita all'arcata sopracciliare. In tale contesto, una della giovani donne - poi identificata in [OSCURATO:PERSONA] - lanciava invettive contro gli operanti e, invitata a salire sull'auto di servizio per la sua identificazione, reagiva in maniera scomposta, colpendo con calci e pugni due degli operanti, mordendo il braccio di uno di loro e procurandogli, in tal modo, una ferita lacero-contusa. Una volta giunta in Questura, la ragazza, che aveva dapprima dichiarato di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA], invitata nuovamente a fornire le generalità esatte, mostrava la carta di identità da cui venivano rilevate le sua vere generalità.La sentenza ha rilevato come la Radouani non avesse mai riferito di essere stata molestata da extracomunitari poi datisi alla fuga, ma avesse immediatamente reagito con ingiurie ai danni degli operanti che stavano procedendo alla sua identificazione, non essendo emersa in alcun modo la circostanza - affermata da [OSCURATO:PERSONA] in via del tutto congetturale - che gli agenti avessero accusato di aggressione la ricorrente; né poteva giustificare la reazione della Radouani la circostanza che le generalità fossero state chieste solo a lei, non essendo neanche emerso il suo stato di ubriachezza. Per tali ragioni, inoltre, risultava evidente come la ricorrente fosse in grado di comprendere pienamente quanto si stava verificando, avendo del tutto consapevolmente dichiarato false generalità, allo scopo di nascondere i suoi precedenti di polizia; solo una volta giunta in Questura, infatti, ella aveva fornito le sua carta di identità. Ciò premesso, appare evidente come il primo motivo di ricorso appaia del tutto versato in fatto e finalizzato ad una ricostruzione dell'accaduto eccentrica rispetto a quella emersa dalla valutazione delle prove da parte dei giudici di merito; altrettanto evidente, quindi, la sostanziale inammissibilità dei primi due motivi di ricorso, che non individuano neanche in cosa sarebbe consistito l'atto arbitrario da parte degli agenti operanti. Quanto al terzo motivo di ricorso, va rilevato che non appare possibile inquadrare la condotta della ricorrente ai sensi dell'art. 494 cod. pen. Il delitto di sostituzione di persona si fonda su di una condotta ingannevole del soggetto agente, connotata da dolo specifico, che induce il soggetto passivo in errore sull'attribuzione di un nome falso al soggetto agente, oppure di un falso status o di false qualità, da cui discendano specifici effetti giuridici (Sez. 5, n. 3012 del 19/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278146). In ogni caso, la disposizione di cui all'art. 494 cod. pen. ha carattere sussidiario (Sez. 5, n. 45527 del 15/06/2016, Moglianesi, Rv. 268468) e, quindi, recessivo a fronte della condotta diretta ad un pubblico ufficiale - come nel caso di specie - o ad un incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni, interroghino il soggetto agente sulla sua identità ricevendone una falsa dichiarazione, a prescindere da una specifica finalità, non contemplata dalla disposizione di cui all'art. 496 cod. pen. Nel caso dell'art. 496 cod. pen., quindi, la condotta si limita ad una falsa dichiarazione, che prescinde da qualsiasi condotta suggestiva idonea a trarre in inganno il destinatario della stessa - come si verifica nel caso di cui all'art. 494 cod. pen. - e che non deve essere sorretta dal dolo specifico, a differenza di quanto richiesto nel caso di sostituzione di persona. Dal rigetto del ricorso discende la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proces