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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19205/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; w OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna in primo grado per il reato di furto pluriaggravato.

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, perché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito ben motivava in ordine alla corretta determinazione della pena).

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; w OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna in primo grado per il reato di furto pluriaggravato. 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, perché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito ben motivava in ordine alla corretta determinazione della pena). 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 ma
Sentenza Cassazione n. 19205/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris