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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14834/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];1466 - controricorrente –nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 23958/2022Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 14834/2026Data pubblicazione 18/05/2026- resistenti con mandato -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],REGIONE LAZIO;- intimati -avverso la sentenza n. 1477/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 07/04/2022 R.G.N. 2926/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello diRoma ha parzialmente accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Tribunale di Cassino n. 27/2018,che aveva rigettato tutte le domande dalla stessa avanzate neiconfronti della XVII^ [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA],nonché dell’INPS, della Regione Lazio e del Ministero del lavoroe della previdenza sociale, per far accertare che ella, nellosvolgere attività lavorativa dal 30 dicembre 1996 al 3 novembre2011 a favore di detta Comunità montana nell’ambito di progettidi lavoro socialmente utile, era stata adibita a mansioni diverseda quelle previste in tali progetti, ed aveva quindi lavorato comeun vero e proprio dipendente dell’ente a tutti gli effetti, così daavere diritto al pagamento delle correlate differenze retributive,all’adeguamento del TFR, alla regolarizzazione previdenziale econtributiva, o in subordine, alla costituzione di rendita vitaliziaex art. 13 l. n. 1338/1962.2.

La Corte di Appello di Roma, nell’accogliere parzialmentel'appello della signora [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto l'esistenza di unrapporto di lavoro subordinato di fatto ex art. 2126 c.c. eNumero registro generale 23958/2022Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 14834/2026Data pubblicazione 18/05/2026condannato la Comunità montana anzidetta alla costituzione diuna rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962 per l'interoperiodo dal dicembre 1996 al 31 dicembre 2011, ritenendoprescritto il diritto alle differenze retributive ed al versamentodei contributi previdenziali rivendicato dalla lavoratrice.3.

Ricorre per cassazione la XVII^ [OSCURATO:PERSONA] dei MontiAurunci (di seguito Comunità montana), con ricorso affidato atre motivi.4. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa depositando controricorso.5. [OSCURATO:PERSONA] ed il Ministero del lavoro e della previdenzasociale sono rimasti intimati, mentre l’INPS ha depositatoprocura alle liti.6.

Le parti costituite hanno entrambi depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 111 cost e degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c.,14 d.l. n. 299/1994 conv. in l. n. 451/1994, 8 d.lgs. n.468/1997, 4 d.lgs., n. 81/2000 e 78 l. n. 388/2000, nonchél’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, inrelazione all’art. 360, co. 1, n. 3 e 5 c.p.c.Con tale mezzo di impugnazione si censura la decisione dellaCorte territoriale per avere erroneamente ritenuto sussistentetra le parti un rapporto di lavoro subordinato di fatto sulla basedi argomentazioni gravemente carenti e di un discorsomotivazionale meramente apparente e incoerente, essendosisottratta all'obbligo di evidenziare e descrivere specificatamentegli elementi fattuali e giuridici in forza dei quali è stato ritenutosussistente detto rapporto di lavoro.Numero registro generale 23958/2022Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 14834/2026Data pubblicazione 18/05/20262.

In ordine a tale motivo si deve rilevare che parte ricorrentenon ha svolto puntuali argomentazioni per evidenziare perché,e in che modo, molte disposizioni ivi richiamate sarebbero stateviolate o falsamente applicate, né ha indicato i presupposti perconsentire la valutazione della sussistenza dell’invocato vizio diomesso esame di un fatto decisivo.3.

Purtuttavia, dall’esame complessivo del motivo si puòdesumere che l’oggetto della censura riguarda la motivazioneadottata dalla Corte d’appello per affermare l’esistenza di unrapporto di lavoro subordinato, come desumibile dalla denuncia(anche) della violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., voltaa sostenere che la motivazione anzidetta era meramenteapparente.In tal modo è chiaramente enucleabile l’oggetto della censuramossa alla decisione impugnata, sicché il motivo si sottrae aduna possibile valutazione di inammissibilità per eterogeneità esovrapposizione dei vizi denunciati, e risulta altresì fondato, neitermini di seguito illustrati, laddove ha denunciato la violazionedegli artt. 111 Cost e 132 c.p.c., tale da configurare lafattispecie della motivazione apparente.4.

Questa Corte ha più volte affermato che ricorre il vizio dimotivazione apparente della sentenza, in violazione degli artt.132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost., quando essa, benchégraficamente esistente, non renda tuttavia percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguitodal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con lepiù varie, ipotetiche, congetture (Cass. n. 6758 del 2022); ilNumero registro generale 23958/2022Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 14834/2026Data pubblicazione 18/05/2026vizio sussiste quando la pronuncia riveli un’obiettiva carenzanell’indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice allaformazione del proprio convincimento, come accade quando nonvi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcunadisamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito (Cass. n. 3819 del 2020).Cass. n. 13977 del 23/05/2019 ha poi precisato che il vizioanzidetto ricorre allorquando il giudice, in violazione di unpreciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111Cost.), e cioè dell'art. 132 c.p.c. cit., omette di specificare oillustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alladecisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato ilproprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni èpervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendoanche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxtaalligata et probata.5.

Nel caso in esame la motivazione della sentenza di appello èincorsa in tale violazione, poiché si è limitata ad affermare che«dalla documentazione in atti emerge con chiarezza lo stabile,pluriennale ed effettivo inserimento della lavoratricenell’organizzazione della CM, con adibizione continua dellastessa ad attività proprie dell’amministrazione», senza peròindicare quali sarebbero gli specifici documenti dai quali hadesunto che la prestazione resa dalla controricorrente si erasvolta secondo le forme della subordinazione, e la rilevanzaprobatoria di essi, sicché la conclusione dello svolgimento delrapporto in maniera diversa da quella stabilita nei progetti dilavoro socialmente utile e dalle leggi che li disciplinano, èrimasta affidata alla mera considerazione dello stabile eNumero registro generale 23958/2022Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 14834/2026Data pubblicazione 18/05/2026duraturo inserimento nell’organizzazione dell’amministrazione,senza però specificare in che modo questo si sarebbe realizzato.6.

Sotto tale profilo occorre tener conto anche dell’orientamentogiurisprudenziale secondo cui il solo inserimento anzidetto,come pure l’adibizione ad attività proprie dell’amministrazione,non sono sufficienti per affermare che il rapporto di esecuzionedi progetti di Lsu si è svolto in realtà come un rapporto di lavorosubordinato, atteso che, come recentemente ribadito da Cass.Sez.

L, Ordinanza n. 19257 del 2025, «Soltanto nel caso in cuila prestazione resa presenti di fatto una radicale difformità dalprogetto, il rapporto intercorso come subordinato resta regolatodall'art. 2126 c.c. (cfr. Cass. n. 6914 del 2015, nn. 22287 e21311 del 2014, n. 11248 del 2012 e n. 10759 del 2009; Cass.n. 15071 del 2015 e da Cass. nn. 13472 e 13596 del 2016; piùrecentemente, Cass. nn. 17101, 17012 e 17014 del 2017, Cass.n. 20986 del 2017)»; in ordine a tale difformità la sentenzaimpugnata nulla di specifico ha riferito.Le decisioni richiamate nella memoria della controricorrente (fracui Cass. n. 2895 del 05/02/2025), secondo cui sarebbesufficiente l'effettivo inserimento del lavoratorenell'organizzazione pubblicistica e l'adibizione ad un serviziorientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, in realtàhanno fatto leva anche su altri elementi per concludere perl’esistenza della subordinazione, cosicché esse non si pongonoin contrasto con l’orientamento in precedenza richiamato.7.

Con un secondo motivo di impugnazione è dedotta laviolazione e falsa applicazione degli artt. 13 l. n. 1338/1962 e2126 c.c, nonché delle disposizioni richiamate nel motivoNumero registro generale 23958/2022Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 14834/2026Data pubblicazione 18/05/2026precedente, e l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto didiscussione in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 e 5 c.p.c.Si denuncia l’erronea applicazione delle disposizioni di cui all’art.13 l. n. 1338/1962 in materia di costituzione della renditavitalizia, senza che ricorresse il requisito della provadocumentale avente data certa del carattere subordinato delrapporto di lavoro richiesta dai commi 4 e 5 di tale articolo, nonpotendo essa essere integrata dalla documentazioneconsiderata, in maniera peraltro generica, dalla sentenzaimpugnata, sia perché relativa al rapporto di LSU, sia perchénon è sufficiente al riguardo la sola sentenza che abbia accertatol’esistenza della subordinazione per effetto di prove diverse daquella scritta.8.

Il motivo è fondato sotto il profilo della denunciata violazionedell’art. 13 l. n. 1338/1962, poiché la Corte territoriale ha fattodiscendere l’applicabilità al caso in esame di tale disposizionedalla stessa «documentazione in atti» dalla quale essa avevadesunto «lo stabile, pluriennale ed effettivo inserimento dellaRusso nell’organizzazione della comunità montana», senza dareindicazione di quali documenti intendesse prendere ariferimento in proposito.9.

Nemmeno la controricorrente ha indicato quali fossero idocumenti in atti dai quali poter desumere la natura subordinatadel rapporto intercorso tra le parti, essendosi limitata adaffermare che si trattava della stessa documentazione presa inconsiderazione dalla sentenza impugnata che aveva accertatoche detto rapporto era contraddistinto dalla subordinazione.10.

Una tale impostazione contrasta però con i principi affermatida questa Corte, secondo cui la necessità, ai finiNumero registro generale 23958/2022Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 14834/2026Data pubblicazione 18/05/2026dell’applicazione dell’art. 13 l. n. 1338/1962, della prova scrittadel carattere subordinato del rapporto (Cass. n. 13202/2019)non trova deroga nel caso in cui l'esistenza di questo abbiacostituito oggetto di un precedente giudizio in cui lasubordinazione è stata accertata mediante prove diverse,ancorché su ciò si sia formato il giudicato (Cass. n. 14416/2019,Cass. n. 5239/1988), restando in ogni caso escluso che possaessere sufficiente allo scopo la prova per presunzioni (Cass. n.13202/2019 già cit.).Né, ai fini dell’applicabilità della disposizione in esame, èsufficiente la prova scritta di un qualsiasi rapporto negozialeintercorso tra le parti nel periodo da valutare (così, inmotivazione, Cass. Sez.

Un., n. 84018/2005).11.

Pertanto ai medesimi fini non può essere sufficiente ladocumentazione cui ha fatto riferimento la controricorrentenella memoria illustrativa, e cioè i formali atti scritti della P. A.(delibere di assegnazione e proroga decennali, registri dipresenza vistati dai dirigenti, determinazioni di liquidazione deicompensi/sussidi) attraverso i quali è stato incardinato e gestitol'intero rapporto con la Comunità montana, giacché essi, inmancanza di ulteriori specificazioni, non fornite nemmeno nelcontroricorso, non possono che riferirsi a quelli relativi alrapporto relativo ai progetti di lavoro socialmente utile.12.

Con un terzo motivo di impugnazione è denunciata invecela violazione e falsa applicazione dell’art. 13 l. n. 1338/1962,degli artt. 3 commi 9 e 10 l. n. 335/1995, 2934, 2935, 2939 e2946 c.c, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto didiscussone, censurando la mancata rilevazione della parzialeNumero registro generale 23958/2022Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 14834/2026Data pubblicazione 18/05/2026prescrizione del diritto alla costituzione della rendita, eccepita inprimo grado.Tale motivo risulta assorbito dalla decisione sulla fondatezza deimotivi precedenti.13.

In base alle considerazioni svolte, il ricorso deve essereaccolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio, consideratoche l’odierna controricorrente nel giudizio di appello avevachiesto l’accoglimento delle richieste formulate in primo grado,fra cui l’accertamento del diritto alle differenze retributive ed alversamento dei contributi previdenziali, con relativa richiesta dicondanna, e solo in subordine aveva chiesto la costituzione dellarendita ex art. 13 l. n. 1338/1962.14.

Alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, èpertanto demandato il compito di pronunciarsi nuovamentesull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] sulla base delleindicazioni fornite in questa sede e di provvedere sulle spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso,assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti, e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversacomposizione, anche per provvedere sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 19 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];1466 - controricorrente –nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 23958/2022Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 14834/2026Data pubblicazione 18/05/2026- resistenti con mandato -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],REGIONE LAZIO;- intimati -avverso la sentenza n. 1477/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 07/04/2022 R.G.N. 2926/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello diRoma ha parzialmente accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Tribunale di Cassino n. 27/2018,che aveva rigettato tutte le domande dalla stessa avanzate neiconfronti della XVII^ [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA],nonché dell’INPS, della Regione Lazio e del Ministero del lavoroe della previdenza sociale, per far accertare che ella, nellosvolgere attività lavorativa dal 30 dicembre 1996 al 3 novembre2011 a favore di detta Comunità montana nell’ambito di progettidi lavoro socialmente utile, era stata adibita a mansioni diverseda quelle previste in tali progetti, ed aveva quindi lavorato comeun vero e proprio dipendente dell’ente a tutti gli effetti, così daavere diritto al pagamento delle correlate differenze retributive,all’adeguamento del TFR, alla regolarizzazione previdenziale econtributiva, o in subordine, alla costituzione di rendita vitaliziaex art. 13 l. n. 1338/1962.2. La Corte di Appello di Roma, nell’accogliere parzialmentel'appello della signora [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto l'esistenza di unrapporto di lavoro subordinato di fatto ex art. 2126 c.c. eNumero registro generale 23958/2022Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 14834/2026Data pubblicazione 18/05/2026condannato la Comunità montana anzidetta alla costituzione diuna rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962 per l'interoperiodo dal dicembre 1996 al 31 dicembre 2011, ritenendoprescritto il diritto alle differenze retributive ed al versamentodei contributi previdenziali rivendicato dalla lavoratrice.3. Ricorre per cassazione la XVII^ [OSCURATO:PERSONA] dei MontiAurunci (di seguito Comunità montana), con ricorso affidato atre motivi.4. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa depositando controricorso.5. [OSCURATO:PERSONA] ed il Ministero del lavoro e della previdenzasociale sono rimasti intimati, mentre l’INPS ha depositatoprocura alle liti.6. Le parti costituite hanno entrambi depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 111 cost e degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c.,14 d.l. n. 299/1994 conv. in l. n. 451/1994, 8 d.lgs. n.468/1997, 4 d.lgs., n. 81/2000 e 78 l. n. 388/2000, nonchél’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, inrelazione all’art. 360, co. 1, n. 3 e 5 c.p.c.Con tale mezzo di impugnazione si censura la decisione dellaCorte territoriale per avere erroneamente ritenuto sussistentetra le parti un rapporto di lavoro subordinato di fatto sulla basedi argomentazioni gravemente carenti e di un discorsomotivazionale meramente apparente e incoerente, essendosisottratta all'obbligo di evidenziare e descrivere specificatamentegli elementi fattuali e giuridici in forza dei quali è stato ritenutosussistente detto rapporto di lavoro.Numero registro generale 23958/2022Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 14834/2026Data pubblicazione 18/05/20262. In ordine a tale motivo si deve rilevare che parte ricorrentenon ha svolto puntuali argomentazioni per evidenziare perché,e in che modo, molte disposizioni ivi richiamate sarebbero stateviolate o falsamente applicate, né ha indicato i presupposti perconsentire la valutazione della sussistenza dell’invocato vizio diomesso esame di un fatto decisivo.3. Purtuttavia, dall’esame complessivo del motivo si puòdesumere che l’oggetto della censura riguarda la motivazioneadottata dalla Corte d’appello per affermare l’esistenza di unrapporto di lavoro subordinato, come desumibile dalla denuncia(anche) della violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., voltaa sostenere che la motivazione anzidetta era meramenteapparente.In tal modo è chiaramente enucleabile l’oggetto della censuramossa alla decisione impugnata, sicché il motivo si sottrae aduna possibile valutazione di inammissibilità per eterogeneità esovrapposizione dei vizi denunciati, e risulta altresì fondato, neitermini di seguito illustrati, laddove ha denunciato la violazionedegli artt. 111 Cost e 132 c.p.c., tale da configurare lafattispecie della motivazione apparente.4. Questa Corte ha più volte affermato che ricorre il vizio dimotivazione apparente della sentenza, in violazione degli artt.132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost., quando essa, benchégraficamente esistente, non renda tuttavia percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguitodal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con lepiù varie, ipotetiche, congetture (Cass. n. 6758 del 2022); ilNumero registro generale 23958/2022Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 14834/2026Data pubblicazione 18/05/2026vizio sussiste quando la pronuncia riveli un’obiettiva carenzanell’indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice allaformazione del proprio convincimento, come accade quando nonvi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcunadisamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito (Cass. n. 3819 del 2020).Cass. n. 13977 del 23/05/2019 ha poi precisato che il vizioanzidetto ricorre allorquando il giudice, in violazione di unpreciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111Cost.), e cioè dell'art. 132 c.p.c. cit., omette di specificare oillustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alladecisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato ilproprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni èpervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendoanche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxtaalligata et probata.5. Nel caso in esame la motivazione della sentenza di appello èincorsa in tale violazione, poiché si è limitata ad affermare che«dalla documentazione in atti emerge con chiarezza lo stabile,pluriennale ed effettivo inserimento della lavoratricenell’organizzazione della CM, con adibizione continua dellastessa ad attività proprie dell’amministrazione», senza peròindicare quali sarebbero gli specifici documenti dai quali hadesunto che la prestazione resa dalla controricorrente si erasvolta secondo le forme della subordinazione, e la rilevanzaprobatoria di essi, sicché la conclusione dello svolgimento delrapporto in maniera diversa da quella stabilita nei progetti dilavoro socialmente utile e dalle leggi che li disciplinano, èrimasta affidata alla mera considerazione dello stabile eNumero registro generale 23958/2022Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 14834/2026Data pubblicazione 18/05/2026duraturo inserimento nell’organizzazione dell’amministrazione,senza però specificare in che modo questo si sarebbe realizzato.6. Sotto tale profilo occorre tener conto anche dell’orientamentogiurisprudenziale secondo cui il solo inserimento anzidetto,come pure l’adibizione ad attività proprie dell’amministrazione,non sono sufficienti per affermare che il rapporto di esecuzionedi progetti di Lsu si è svolto in realtà come un rapporto di lavorosubordinato, atteso che, come recentemente ribadito da Cass.Sez. L, Ordinanza n. 19257 del 2025, «Soltanto nel caso in cuila prestazione resa presenti di fatto una radicale difformità dalprogetto, il rapporto intercorso come subordinato resta regolatodall'art. 2126 c.c. (cfr. Cass. n. 6914 del 2015, nn. 22287 e21311 del 2014, n. 11248 del 2012 e n. 10759 del 2009; Cass.n. 15071 del 2015 e da Cass. nn. 13472 e 13596 del 2016; piùrecentemente, Cass. nn. 17101, 17012 e 17014 del 2017, Cass.n. 20986 del 2017)»; in ordine a tale difformità la sentenzaimpugnata nulla di specifico ha riferito.Le decisioni richiamate nella memoria della controricorrente (fracui Cass. n. 2895 del 05/02/2025), secondo cui sarebbesufficiente l'effettivo inserimento del lavoratorenell'organizzazione pubblicistica e l'adibizione ad un serviziorientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, in realtàhanno fatto leva anche su altri elementi per concludere perl’esistenza della subordinazione, cosicché esse non si pongonoin contrasto con l’orientamento in precedenza richiamato.7. Con un secondo motivo di impugnazione è dedotta laviolazione e falsa applicazione degli artt. 13 l. n. 1338/1962 e2126 c.c, nonché delle disposizioni richiamate nel motivoNumero registro generale 23958/2022Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 14834/2026Data pubblicazione 18/05/2026precedente, e l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto didiscussione in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 e 5 c.p.c.Si denuncia l’erronea applicazione delle disposizioni di cui all’art.13 l. n. 1338/1962 in materia di costituzione della renditavitalizia, senza che ricorresse il requisito della provadocumentale avente data certa del carattere subordinato delrapporto di lavoro richiesta dai commi 4 e 5 di tale articolo, nonpotendo essa essere integrata dalla documentazioneconsiderata, in maniera peraltro generica, dalla sentenzaimpugnata, sia perché relativa al rapporto di LSU, sia perchénon è sufficiente al riguardo la sola sentenza che abbia accertatol’esistenza della subordinazione per effetto di prove diverse daquella scritta.8. Il motivo è fondato sotto il profilo della denunciata violazionedell’art. 13 l. n. 1338/1962, poiché la Corte territoriale ha fattodiscendere l’applicabilità al caso in esame di tale disposizionedalla stessa «documentazione in atti» dalla quale essa avevadesunto «lo stabile, pluriennale ed effettivo inserimento dellaRusso nell’organizzazione della comunità montana», senza dareindicazione di quali documenti intendesse prendere ariferimento in proposito.9. Nemmeno la controricorrente ha indicato quali fossero idocumenti in atti dai quali poter desumere la natura subordinatadel rapporto intercorso tra le parti, essendosi limitata adaffermare che si trattava della stessa documentazione presa inconsiderazione dalla sentenza impugnata che aveva accertatoche detto rapporto era contraddistinto dalla subordinazione.10. Una tale impostazione contrasta però con i principi affermatida questa Corte, secondo cui la necessità, ai finiNumero registro generale 23958/2022Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 14834/2026Data pubblicazione 18/05/2026dell’applicazione dell’art. 13 l. n. 1338/1962, della prova scrittadel carattere subordinato del rapporto (Cass. n. 13202/2019)non trova deroga nel caso in cui l'esistenza di questo abbiacostituito oggetto di un precedente giudizio in cui lasubordinazione è stata accertata mediante prove diverse,ancorché su ciò si sia formato il giudicato (Cass. n. 14416/2019,Cass. n. 5239/1988), restando in ogni caso escluso che possaessere sufficiente allo scopo la prova per presunzioni (Cass. n.13202/2019 già cit.).Né, ai fini dell’applicabilità della disposizione in esame, èsufficiente la prova scritta di un qualsiasi rapporto negozialeintercorso tra le parti nel periodo da valutare (così, inmotivazione, Cass. Sez. Un., n. 84018/2005).11. Pertanto ai medesimi fini non può essere sufficiente ladocumentazione cui ha fatto riferimento la controricorrentenella memoria illustrativa, e cioè i formali atti scritti della P. A.(delibere di assegnazione e proroga decennali, registri dipresenza vistati dai dirigenti, determinazioni di liquidazione deicompensi/sussidi) attraverso i quali è stato incardinato e gestitol'intero rapporto con la Comunità montana, giacché essi, inmancanza di ulteriori specificazioni, non fornite nemmeno nelcontroricorso, non possono che riferirsi a quelli relativi alrapporto relativo ai progetti di lavoro socialmente utile.12. Con un terzo motivo di impugnazione è denunciata invecela violazione e falsa applicazione dell’art. 13 l. n. 1338/1962,degli artt. 3 commi 9 e 10 l. n. 335/1995, 2934, 2935, 2939 e2946 c.c, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto didiscussone, censurando la mancata rilevazione della parzialeNumero registro generale 23958/2022Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 14834/2026Data pubblicazione 18/05/2026prescrizione del diritto alla costituzione della rendita, eccepita inprimo grado.Tale motivo risulta assorbito dalla decisione sulla fondatezza deimotivi precedenti.13. In base alle considerazioni svolte, il ricorso deve essereaccolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio, consideratoche l’odierna controricorrente nel giudizio di appello avevachiesto l’accoglimento delle richieste formulate in primo grado,fra cui l’accertamento del diritto alle differenze retributive ed alversamento dei contributi previdenziali, con relativa richiesta dicondanna, e solo in subordine aveva chiesto la costituzione dellarendita ex art. 13 l. n. 1338/1962.14. Alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, èpertanto demandato il compito di pronunciarsi nuovamentesull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] sulla base delleindicazioni fornite in questa sede e di provvedere sulle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso,assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti, e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversacomposizione, anche per provvedere sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 19 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14834/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris