CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 47081/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale riportandosi ai motivi di ricorso ha chiesto l' annullamento con rinvio della sentenza impugnata per un nuovo giudizio, l'attivazione della procedura ex art.267 del T.F.U.E., in subordine annullare senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dei reati satellite [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza in data 26 ottobre 2021, confermava la sentenza del Tribunale di Pescara in data 22 Luglio 2020 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di estorsione di cui al capo d) nonché delle condotte delittuose di cessione di sostanza stupefacente di cui ai capi a), c), e) ed f), riqualificati i fatti ai sensi dell'art. 73 comma V D.P.R. 309/1990, e condannato alla pena ritenuta di giustizia. I giudici di appello, nel ricostruire la vicenda in esame in conformità a quanto accertato dai giudici di primo grado, ritenevano dimostrata, sulla scorta delle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché dei richiamati riscontri, i fatti di cessione di sostanza stupefacente di vario genere nonchè la condotta estorsiva dell'imputato il quale, con violenza e minaccia, aveva costretto [OSCURATO:PERSONA] a corrispondergli il prezzo della droga ceduta. 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato formulando i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce l'inutilizzabilità delle deposizioni dei testi per violazione degli artt. 64,65 e 197-bis cod. proc. pen. in quanto effettuate senza la presenza di un difensore da soggetti che avrebbero dovuto rivestire la qualità di indagati di reato connesso, eccezione ritenuta rilevabile in qualunque stato e grado del processo. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla valutazione delle testimonianze di Basile, Cieri, Citeroni e Pastore, le cui dichiarazioni accusatorie, quali soggetti imputati di reati connessi, risultavano prive di adeguati riscontri esterni. Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. omessa motivazione su uno specifico motivo di appello e violazione delle norme sul contraddittorio in relazione alle domande poste dal giudice di primo grado al teste Basile. Rileva che l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 498 cod. proc. pen. dedotta con i motivi di appello non aveva trovato alcuna risposta; richiama in ordine alla sussistenza del vizio lamentato i principi fissati da Cass. n. 6676/2020. Con il quarto motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., omessa motivazione con violazione di legge processuale (artt. 192, 498, 506 e 546 cod. proc. pen.).in ordine all' eccepita valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], derivante anche dalle non corrette modalità di escussione della stessa, tradottesi nella formulazione di domande "nocive". Assume che le dichiarazioni del Basile erano rimaste del tutto prive di riscontro, che quanto dallo stesso riferito era stato il frutto di domande altamente suggestive - apparendo evidente dal tenore della deposizione il non corretto governo dei criteri di assunzione della testimonianza posti a presidio della genuinità della medesima - tali da non consentire al teste di dettagliare il suo racconto. Nel formulare la suddetta eccezione richiama i principi fissati dalla Suprema Corte nella pronunzia n. 15331/2020.Osserva che il teste non aveva affermato di avere subito vere e proprie minacce né di essere stato costretto a pagare delle somme di denaro, avendo solamente indicato di avere ricevuto sollecitazioni a fronte dei ritardi nei pagamenti che egli aveva riconosciuto come dovuti. 3. La difesa dell'imputato ha depositato memoria contenente motivi nuovi con la quale ha ulteriormente argomentato in ordine alle censure proposte ribadendo, in particolare, la eccepita nullità dell'impugnata sentenza in quanto basata su prove inutilizzabili quali sono le dichiarazioni di testi che avrebbero dovuto essere sentiti con le garanzie di cui agli artt. 64 e 197 bis cod. proc. pen. Ha rilevato che la giurisprudenza richiamata dal P.G. nelle sue conclusioni scritte in atti a fondamento della tesi della piena utilizzabilità delle deposizioni era risalente e doveva ritenersi superata alla luce dell'indirizzo assunto dalle [OSCURATO:PERSONA] e dalla Corte Costituzionale in tema di diritto al silenzio anche in pendenza del solo procedimento amministrativo. Ha richiamato, in particolare, la sentenza n. 48/2020 della Corte costituzionale che, riassumendo il giudizio dopo la pronuncia della Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 187 -quinquiesdecies t.u.f. «nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla Banca d'Italia o alla [OSCURATO:PERSONA] risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato», nel caso di specie applicando quelli che si definiscono i c.d. " criteri Engels" (dalla omonima sentenza della Corte EDU) secondo cui a definire la natura di sanzione penale non è l'autorità emanante o il tipo di procedura quanto il grado di afflittività. Il ricorrente, nel rilevare che di recente la Corte Costituzionale, in modo a suo dire incoerente e contraddittorio, aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale circa l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'acquirente della sostanza stupefacente, che era stato sentito dalla polizia giudiziaria senza ricevere gli avvisi previsti per la persona sottoposta ad indagini ai sensi dell'art. 64 comma 3 cod. proc. pen., ha precisato che nulla impediva ai giudici di legittimità, nella loro funzione nomofilattica, di affrontare il problema se condividere o meno tale impostazione adottando una interpretazione costituzionalmente orientata, ancorché differente da quella indicata nella decisione interpretativa di rigetto, ovvero sollevare nuovamente la questione di legittimità costituzionale della identica disposizione di legge. In via subordinata ha chiesto annullare senza rinvio l'impugnata sentenza con riferimento alla condanna per i capi a), c), e) ed f) per intervenuta prescrizione. In sede di discussione orale ha, infine, chiesto l'attivazione della procedura ex art.267 del T.F.U.E. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va accolto nei limiti appresso specificati. 2. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono da ritenere infondati. 2.1. Va premesso che, come correttamente rilevato dalla difesa, la questione relativa alla inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testi Basile, Cieri, Citeroni e Pastore, che non risulta dedotta con l'atto di appello, può ritenersi legittimamente dedotta per la prima volta in questa sede ai sensi dell'art. 191, comma 2 cod., proc. pen. Appare, invero, condivisibile l'indirizzo, cui in questa sede va dato seguito, secondo cui l'inutilizzabilità delle prove può essere dedotta dalle parti per la prima volta nel giudizio di cassazione e rilevata d'ufficio anche dal giudice di legittimità ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata prospettata per la prima volta con il ricorso per cassazione la questione dell'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 729, comma 3, cod. proc. pen., di una testimonianza il cui contenuto era inficiato dall'esibizione, nel corso dell'assunzione, di atti rogatoriali inutilizzabili). (Sez. 3, n. 32866 del 29/04/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281880 - 02). Questa Corte, sia pure in tema di intercettazioni, ha, del resto, da ultimo affermato che il vizio di inutilizzabilità delle prove può essere dedotto dalle parti, per la prima volta, nel giudizio di cassazione o rilevato d'ufficio anche dal giudice di legittimità ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., (vedi Sez. 6, n. 22808 del 17/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279566 nonchè Sez. 4, n. 47803 del 09/10/2018, B., Rv. 274034). Non si pone in contrasto con il predetto orientamento l'ulteriore orientamento a pare del quale non possono essere proposte per la prima volta, nel giudizio di legittimità, questioni di inutilizzabilità la cui valutazione richieda accertamenti di merito che, come tali, devono essere necessariamente sollecitati nel giudizio d'appello. (Sez. 4, n. 2586 del 17/12/2010 Bongiovanni ed altro, Rv. 249490 - 01; invero nel caso in esame la questione di fatto a monte del tema dell'inutilizzabilità è delineata perfettamente in tutti i suoi contenuti ontologici in ragione del tenore delle sentenze di merito sicchè non è in discussione alcun aspetto che richiede per la prima volta a questa Corte di operare una rilettura di elementi di fatto. 2.2. Osserva, quindi, questa Corte che la questione sollevata, per quanto ammissibile, è, tuttavia, da ritenere priva di fondamento. Come evidenziato dalla Procura Generale nelle sue conclusioni scritte in atti, la giurisprudenza ha, in passato, sostenuto che l'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l'uso personale: ne consegue la utilizzabilità delle dichiarazioni rese in tale veste. (Sez. U, Sentenza n. 21832 del 22/02/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236370 - 01; vedi pure Sez. 6, n. 39278 del 12/7/2013, Forte, Rv. 257037 nonché Sez. 3, Sentenza n. 2441 del 09/10/2014, [OSCURATO:PERSONA] ed altro Rv. 261953 - 01. Deve osservarsi che tali principi non possono ritenersi superati sulla scorta della successiva interpretazione delle Corti europee e dalla Corte Costituzionale in tema di diritto al silenzio, anche in pendenza del solo procedimento amministrativo. La stessa parte ricorrente, oltre ai principi fissati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 48/2020, ha richiamato quanto stabilito dal giudice delle leggi con la sentenza n. 148/2022. Con tale pronunzia è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 3, del codice di procedura penale censurato «nella parte in cui non prevede che gli avvisi ivi indicati debbano essere rivolti alla persona cui sia contestato l'illecito amministrativo di cui all'art. 75 co. 1 DPR 309/1990, o che sia già raggiunta da elementi indizianti di tale illecito, allorché la stessa sia sentita in relazione ad un reato collegato ai sensi dell'art. 371, co. 2, lettera b) c.p.p.», questione sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e all'art. 14, paragrafo 3, lettera g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP), dal Tribunale ordinario di Firenze. E' di intuitiva evidenza, come del resto ritenuto dalla stessa difesa, che tali principi debbano costituire uno snodo fondamentale per la disamina della questione oggi sollevata. Non pare a questo Collegio che vi siano né i margini per una diversa lettura della norma per come prospetto dalla difesa ricorrente nel senso che la persona nei cui confronti sussistano indizi di commissione di un illecito amministrativo che comporta la possibile applicazione delle sanzioni previste in materia di sostanze stupefacenti sarebbe titolare, alla pari di chi sia sottoposto a indagini che possano sfociare nell'irrogazione di sanzioni penali in senso stretto, del "diritto al silenzio" fondato sull'art. 24 Cost. e dalle norme europee e internazionali sopra indicate né í presupposti per sollevare una nuova questione di costituzionalità. [OSCURATO:PERSONA], nel richiamare quanto in precedenza rilevato in una propria decisione del 2016, ove era stato affermato che "l'art. 75 t.u. stupefacenti rappresenta il momento saliente di emersione della strategia - cui si ispira la normativa italiana in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope a partire dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685 - volta a differenziare, sul piano del trattamento sanzionatorio, la posizione del consumatore della droga da quelle del produttore e del trafficante. L'idea di fondo del legislatore è che l'intervento repressivo debba rivolgersi precipuamente nei confronti dei secondi, dovendosi scorgere, di norma, nella figura del tossicodipendente o del tossicofilo una manifestazione di disadattamento sociale, cui far fronte, se del caso, con interventi di tipo terapeutico e riabilitativo", ha ribadito, in modo chiaro ed univoco, che le misure previste dall'art. 75, comma 1, tu. stupefacenti non hanno natura punitiva, ma preventiva e che la natura preventiva delle "sanzioni" in questione, certamente corrispondente alle intenzioni del legislatore, segna anche il limite dei poteri dell'autorità amministrativa nell'esercizio della propria discrezionalità rispetto alla loro irrogazione nel caso concreto. Ne discende che in ragione del carattere non punitivo delle sanzioni previste dall'art. 75, comma 1, t.u. stupefacenti, non risulta applicabile il principio enunciato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza 2 febbraio 2021, in causa C-481/19, D. B. contro [OSCURATO:PERSONA]. Nella citata sentenza della Corte Costituzionale si richiamano, pervero, nella parte espositiva i principi fissati dalla Corte EDU che negato la natura latu sensu "penale" di misure limitative di libertà fondamentali, quali le misure di prevenzione personali, in ragione della loro finalità esclusivamente preventiva e diretta a impedire il compimento di atti criminali (sono richiamate le sentenze 23 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] contro Italia; 22 febbraio 1994, Raimondo contro Italia; 27 maggio 1991, Ciancimino contro Italia; 6 novembre 1980, Guzzardi contro Italia; 1° luglio 1961, Lawless contro [OSCURATO:PERSONA]) e che ha, altresì, negato la natura punitiva di misure a scopo esclusivamente preventivo, quale l'iscrizione in un registro degli autori di reati sessuali (sono richiamate le sentenze 17 dicembre 2009, Bouchacourt [recte: B. B.] contro [OSCURATO:PERSONA] e M. B. contro [OSCURATO:PERSONA]; 26 gennaio 1999, Adamson contro [OSCURATO:PERSONA]; 21 ottobre 1998, Ibbotson contro [OSCURATO:PERSONA]) e di misure atte a consentire il corretto svolgimento delle competizioni elettorali, quali la previsione dell'ineleggibilità in conseguenza della commissione di illeciti in materia elettorale (sentenza 21 ottobre 1997, Pierre-Bloch contro [OSCURATO:PERSONA]). 2.3. Nel quadro complessivo, come sopra delineato, non pare possano residuare margini per una diversa disamina della questione di inutilizzabilità prospettata e per altro verso la stessa difesa non solleva concreti spunti tali giustificare la proposizione di una nuova questione di illegittimità costituzionale, laddove il prospettato rischio di eventuali abusi da parte della autorità prefettizia non muta i termini della questione circa la valutazione del giudice delle leggi in relazione al fatto che debba escludersi che le sanzioni disciplinate dalla richiamata normativa siano, nel loro complesso, connotate da natura e finalità punitiva. Sulla base delle precedenti considerazioni, in presenza dell'intervento della Corte Costituzionale non vi è, poi, ragione per rimettere alla Corte di Giustizia Europea la questione pregiudiziale che il ricorrente chiede, per vero del tutto genericamente, a questa Corte di sollevare. A tale proposito va ricordato, quanto all'obbligo di rinvio, di cui all'art. 267, terzo comma, TFUE che si riferisce al giudice di ultima istanza come la Corte di giustizia, nel valorizzare il suo rapporto di cooperazione, anziché di sovraordinazione, con il giudice nazionale, abbia affermato, interpretando la predetta disposizione/che tale obbligo non è assoluto, poiché può venire meno in presenza di determinate condizioni, individuate in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell'Unione, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di orientamenti divergenti nella giurisprudenza all'interno dell'Unione stessa. Ne consegue che il rinvio pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia dell' Unione Europea presuppone: che la questione interpretativa riguardi norme comunitarie, che la stessa sia rilevante ai fini della decisione e che sussistano effettivi dubbi sulla interpretazione, essendo il rinvio non obbligato quando l'interpretazione della norma sia evidente o il senso della stessa sia già stato chiarito da precedenti pronunce della Corte di Lussemburgo. Ciò posto, non può non rilevarsi che il ricorrente non ha in alcun modo chiarito, alla luce di quanto precisato dalla Corte Costituzionale in relazione al fatto che le misure previste dall'art. 75, comma 1, t.u. stupefacenti non hanno natura punitiva, quali dubbi interpretativi permangono in relazione alla questione del "diritto al silenzio" del soggetto assuntore di stupefacenti e potenziale destinatario delle misure di cui alla citata normativa. Fatte tali premesse, va osservato che i giudici di merito, con argomentazioni che non appaiono né carenti né manifestamente illogiche né contraddittorie, hanno ritenuto integrati gli estremi dei reati di cui all' art. 73, comma 5, DPR 309/1990, adeguatamente valutando le complessive risultanze istruttorie, ritenendo le dichiarazioni dei testi escussi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] attendibili anche perché oggetto di riscontro. Il ricorrente, del resto, non si confronta con il complessivo tenore delle argomentazioni delle sentenze dei giudici di merito, apparendo sul punto il ricorso privo di adeguata specificità. 3. Il terzo motivo, afferente il mancato esame della eccezione circa la violazione del diritto al contraddittorio, è infondato. Va osservato che l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidencli" della sentenza medesima. (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277593 - 01. Ferma restando la condivisibilità del principio giurisprudenziale richiamato dalla difesa circa l'obbligo di disamina dei complessivi motivi di appello di cui alla richiamata sentenza, pur non di meno appare univoco l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il rigetto della censura ben può essere implicito, come certamente avvenuto nella specie. Occorre, peraltro, rilevare che l'assunzione della prova testimoniale direttamente a cura del presidente o del giudice, pur non essendo conforme alle regole che ne disciplinano l'acquisizione, non dà luogo a nullità, non essendo riconducibile alle previsioni di cui all'art. 178 cod. pen., né ad inutilizzabilità, trattandosi di prova assunta non in violazione di divieti posti dalla legge, ma soltanto con modalità diverse da quelle prescritte. (Sez. 3, n. 45931 del 09/10/2014), Cifaldi, Rv. 260872 - 01: nel caso in esame la Corte di appello ha ritenuto pienamente utilizzabile_la deposizione del teste Basile, evidenziando la attendibilità delle sue dichiarazioni, peraltro oggetto di riscontro, implicitamente rigettando ogni eccezione volta ad invalidare tale prova.4. Per quanto riguarda il quarto motivo, ad avviso di questa Corte lo stesso è da ritenere privo di fondamento alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale, largamente prevalente, secondo cui in tema di esame testimoniale, il divieto di porre domande suggestive non opera con riguardo al giudice, il quale, agendo in una posizione di terzietà, può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l'accertamento della verità, ad esclusione di quelle atte ad incidere sulla sincerità della risposta. (Sez. 6 , n. 8307 del 13/01/2021, G. Rv. 280710 - 01; vedi anche Sez. 3, n. 21627 del 15/04/2015, E., Rv. 263790 - 01; Sez. 1, n. 44223 del 17/09/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 260899 - 01; Sez. 1, 13387 del 16/05/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 259728 - 01; Sez. 3, n. 27068 del 20/05/2008, B., Rv. 240261 - 01; Sez. 3, n. 4721 del 12/12/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 238794 - 01). Né a diverse conclusioni, circa la piena utilizzabilità delle dichiarazioni del teste Basile, potrebbe pervenirsi aderendo ai principi richiamati dalla difesa e di cui alla sentenza di questa Corte n. 15331/2020 (non mass.) In seno a detta pronunzia è stato rilevato che "il divieto di formulare domande che possano nuocere alla sincerità delle risposte, nel duplice senso delle domande "suggestive" - nel significato che il termine assume nel linguaggio giudiziario di domande che tendono a suggerire la risposta al teste ovvero forniscono le informazioni necessarie per rispondere secondo quanto desiderato dall'esaminatore, anche attraverso una semplice conferma- e delle domande "nocive" - finalizzate a manipolare il teste, fuorviandone la memoria, poichè gli forniscono informazioni errate e falsi presupposti tali da minare la stessa genuinità della risposta -è espressamente previsto con riferimento alla parte che ha chiesto la citazione del teste, in quanto tale parte è ritenuta dal legislatore interessata a suggerire al teste risposte utili per la sua difesa. A maggior ragione, detto divieto deve applicarsi al giudice al quale spetta il compito di assicurare, in ogni caso, la genuinità delle risposte ai sensi del comma 6 della medesima disposizione (Sez. 3, n. 7373 del 18/01/2012,B,Rv. 252134; Sez. 3, n. 25712 del 11/05/20 11, M, Rv. 250615: il caso concerneva, in particolare, l'esame del testimone minorenne, riguardo al quale, in motivazione, la Corte ha precisato che, ove si ritenesse diversamente, si arriverebbe all'assurda conclusione che le regole fondamentali per assicurare una testimonianza corretta verrebbero meno laddove, per la fragilità e la suggestionabilità del dichiarante, sono più necessarie", e si è sottolineato che l'inosservanza delle regole stabilite dal codice di rito per assicurare la sincerità e genuinità delle risposte del teste rende la prova non genuina e poco attendibile. Ma non può tuttavia non rilevarsi che nel caso oggetto della citata pronunzia sono state individuate "domande meramente assertive" che "avevano indirizzato la teste verso una mera conferma di quanto l'interrogante stava postulando", ulteriormente rilevandosi che nel caso specifico la teste si era limitata, per gran parte dell'esame, ad assecondare il giudice che la interrogava e che l'interrogatorio era stato condotto "quasi esclusivamente dal giudice relatore". Fermo restando che non può, in ogni caso, ad avviso di questo Collegio, venire in rilievo alcun profilo di nullità, vertendosi, in generale, sul consueto tema dell'attendibilità della p.o. non può trascurarsi che il rilievo sul punto è privo di pregio in quanto gli specifici interventi richiamati dalla difesa non possono ritenersi fuorvianti rispetto alla regola processuale della formazione della prova in dibattimento, nel contraddittorio delle parti. Si è trattato, infatti, di mere precisazioni richieste dal presidente del collegio per circostanziare i fatti in questione (vale a dire il recupero delle somme pretese dall' imputato, spesso operato con modalità assai violente e minacciose) che certamente non hanno inciso sulla genuinità delle risposte, al contrario stimolandola, ed offrendo la possibilità per la difesa di formalizzare le proprie eccezioni nel sostanziale rispetto delle regole processuali, eccezioni e contestazione che nello specifico, sulla scorta di quanto dedotto dallo stesso difensore, non risultano essere state prospettate. Sotto altro profilo non può che rilevarsi che il tema della attendibilità del narrato della persona offesa Basile è stato ampiamente vagliato in entrambi i gradi di giudizio dai giudici di merito i quali hanno valorizzato una serie di elementi di riscontro legati alla non plausibilità delle versione dell'imputato (vedi sent. di appello ff.4-5), ricostruzione questa non inficiata dalle censure del ricorrente. Deve, del resto, ricordarsi che la valutazione di attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 240524; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, sent. n. 443 del 04/11/2004, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493; Sez. 3, sent. n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232). 5. Va, infine, rilevato che stante la non manifesta infondatezza delle censure formulate deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati satellite di cui ai capi A), E) ed F) perché estinti per prescrizione con eliminazione del relativo aumento di pena in continuazione nella misura di mesi sei di reclusione ed euro trecento di multa. Analoga statuizione non può essere adottata in relazione al capo C) commesso in data 20 aprile 2015 (come da capo di imputazione) e la cui prescrizione non è ad oggi maturata, tenuto conto dei termini ordinari di prescrizione. Il ricorso nel resto va rigettato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi A), E) ed F) perché