CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 22612/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Con sentenza pronunciata il 10 dicembre del 2020 la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione dichiarava integralmente inammissibili i ricorsi presentati, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e parzialmente inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], classe 1961, avverso la sentenza con cui la corte di appello di Bologna, in data 29.10.2019, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal tribunale di Bologna in data 22.2.2017, aveva confermato la condanna dei predetti imputati alle pene ritenute di giustizia, in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti. 2. Avverso la menzionata sentenza della Suprema Corte hanno proposto autonomi ricorsi straordinari per errore materiale o di fatto ex art. 625 bis c.p.p., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], classe 1961, per mezzo del loro difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Roma. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, lamenta: 1) errore percettivo quanto alla correlazione tra la decisione impugnata in grado di appello e quella oggetto di valutazione della corte territoriale, con rifermento al terzo motivo del ricorso proposto per l'annullamento della detta decisione di merito, non risultando specificamente contestato al ricorrente l'utilizzo di piattaforme informatiche mediante la distribuzione di credenziali d'accesso, non rinvenendosi, al tempo stesso, il fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per la produzione e la commercializzazione di schede da gioco; 2) errore di percezione quanto alla omessa risposta alle censure di cui al sesto motivo di ricorso, inerente il capo gg) della rubrica, risultando il Campagna estraneo alla consegna di denaro al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] lamenta: 1) errore percettivo dato dalla omessa risposta su specifiche censure del ricorrente quanto alla partecipazione al sodalizio contestato al capo a) dell'imputazione, in qualità di organizzatore, figlia del principale imputato, non emergendo dalle risultanze processuali elementi di consistenza tale da potere attribuire all'imputata una posizione direttiva nella gestione del sodalizio, anche in assenza del padre; 2) errore di fatto quanto ai rilievi in ordine alla partecipazione della Femia alla connmercializzazione di schede da gioco non conformi al modello approvato, non risultando dimostrato che la condotta della ricorrente integri gli estremi dei delitti di frode informatica ed esercizio del giuoco di azzardo in forme illecite. 2.3. [OSCURATO:PERSONA], classe 1961, lamenta: 1) violazione rilevante ai sensi dell'art. 625 bis, c.p.p., in ordine alla determinazione della competenza territoriale con riferimento al reato più grave contestato nel capo ee) della rubrica; 2) violazione rilevante ai sensi dell'art. 625 bis, c.p.p., in merito alla circostanza aggravante del c.d. metodo mafioso, con mancato scrutinio nella sentenza censurata di documenti allegati al precedente ricorso; 3) violazione rilevante ai sensi dell'art. 625 bis, c.p.p., in punto di esistenza di un titolo azionabile innanzi al giudice civile quanto alle tre ipotesi estorsive per le quali le censure proposte sono state dichiarate inammissibili; 4) errore di percezione per omessa considerazione dei rilievi e delle censure proposte quanto alla commercializzazione di schede da gioco alterate. 2.4. [OSCURATO:PERSONA] lamenta: 1) errata percezione da parte del Collegio quanto alla rituale eccezione di incompetenza per territorio nei motivi di appello; 2) errore di percezione, con riferimento alle ragioni del ricorso e ai documenti in atti, quanto alla origine del credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente derubricazione del delitto di estorsione in quello di cui all'art. 393, c.p.; 3) errore di percezione quanto alla circostanza aggravante del metodo mafioso. 3. Con requisitoria scritta del 13.1.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. 3.1. Con memoria per venuta a mezzo di posta elettronica certificata in data 17.1.2022, il difensore di fiducia dei ricorrenti, la cui richiesta di trattazione orale è stata rigettata perché tardivamente presentata, insiste per l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], classe 1961, con particolare riferimento al profilo della incompetenza territoriale. 4 I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per le seguenti ragioni. 4. Come è noto l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625- bis, c.p.p., quali motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di Cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. (cfr. Cass., Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193). Va, inoltre, ribadito un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis, c.p.p., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art.173, disp. att., c.p.p., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (cfr. Cass., Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Rv. 268982).Orbene, alla luce di tali princìpi, risalta in tutta evidenza l'inammissibilità dei proposti ricorsi. Con esso, infatti, i ricorrenti 1) non indicano, se non in maniera del tutto generica, in che termini le omissioni e gli errori denunciati debbano ritenersi decisivi, nel senso che, ove non fossero stati commessi, avrebbero condotto ad una decisione incontrovedibilmente diversa da quella adottata nei loro confronti (cfr. Cass., Sez. 4, n. 13525 del 21/01/2020, Rv. 279004); 2) deducono in realtà, altrettanto genericamente, errori di valutazione e di giudizio ascritti al giudice di legittimità; 3) non si confrontano con l'articolato percorso argomentativo, seguito dal collegio giudicante, che risolve, analiticamente, attraverso una lettura affatto atomistica della vicenda processuale, le questioni poste dai ricorrenti, in modo parziale e frammentario, denunciando anche l'inammissibilità ab origine di alcuni dei motivi articolati dagli imputati (come nel caso di [OSCURATO:PERSONA]; di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]). 5. Sulla base delle svolte considerazioni i ricorsi di cui in premessa vanno, dunque, dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il