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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 1975

Cassazione n. 20058/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché propone profili di censura diretti a contestare il giudizio di responsabilità anche sotto il versante dell'elemento soggettivo della resistenza contestata muovendo da una ricostruzione incompleta del fatto, trascurando in particolare le condotte fisicamente e verbalmente violente della ricorrente rese in opposizione alla perquisizione realizzata dagli operanti, destinati a conclamare senza incertezze i costituti tipici del reato in contestazione, vieppiù alla luce della ritenuta inapplicabilità alla specie dell'ad 393 bis cp con argomentazione non contrastata con specificità dall'impugnazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché propone profili di censura diretti a contestare il giudizio di responsabilità anche sotto il versante dell'elemento soggettivo della resistenza contestata muovendo da una ricostruzione incompleta del fatto, trascurando in particolare le condotte fisicamente e verbalmente violente della ricorrente rese in opposizione alla perquisizione realizzata dagli operanti, destinati a conclamare senza incertezze i costituti tipici del reato in contestazione, vieppiù alla luce della ritenuta inapplicabilità alla specie dell'ad 393 bis cp con argomentazione non contrastata con specificità dall'impugnazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 20058/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris