CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 ottobre 2024
Cassazione n. 30060/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8091/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Cosenza, alla piazza F. L.G ullo n . 23 , DOM. DIG., presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende giusta l’allegata procura speciale. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in R oma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 49 , DOM. DIG., presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che l a rappresenta e difende, unitamente all' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , giusta l’allegata procura speciale. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA], n. cron. 105/2024 , depositata i n data 04/10/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 2. 2 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge. Roma,13 novembre 2025