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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 48803/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LETTA l'ordinanza in epigrafe, emessa dal Tribunale di sorveglianza di 13rescia sulla opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di espulsione reso dal Magistrato della stessa sede in data 8 gennaio 2022; ESAMINATO il ricorso; RILEVATO che, dalle informazioni acquisite tramite il servizio Informatico penitenziario del Ministero della Giustizia, risulta che il ricorrente è stato rimesso in libertà per compiuta espiazione della pena in data 16 giugno 2022; CONSIDERATO che tale circostanza esclude la persistenza dell'interesse alla decisione del ricorso, atteso che, con la intervenuta espiazione della pena, è venuto meno il presupposto della espulsione, ordinata come misura alternativa alla detenzione dal Magistrato di sorveglianza di Brescia, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.

Igs. n. 286/98; che, infatti, l'interesse ad impugnare deve avere i caratteri della concretezza e della attualità, e deve, quindi, sussistere, non solo al momento della presentazione della impugnazione, ma anche in quello della decisione della medesima (vedi Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694); che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza, neppure virtuale (tra le più recenti, vedi Sez. 4, n. 45618 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pujia, Rv. 282549; Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.

Così deciso in Roma, lì 24 novembre 2022 Il Consigliere estensore P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LETTA l'ordinanza in epigrafe, emessa dal Tribunale di sorveglianza di 13rescia sulla opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di espulsione reso dal Magistrato della stessa sede in data 8 gennaio 2022; ESAMINATO il ricorso; RILEVATO che, dalle informazioni acquisite tramite il servizio Informatico penitenziario del Ministero della Giustizia, risulta che il ricorrente è stato rimesso in libertà per compiuta espiazione della pena in data 16 giugno 2022; CONSIDERATO che tale circostanza esclude la persistenza dell'interesse alla decisione del ricorso, atteso che, con la intervenuta espiazione della pena, è venuto meno il presupposto della espulsione, ordinata come misura alternativa alla detenzione dal Magistrato di sorveglianza di Brescia, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d. Igs. n. 286/98; che, infatti, l'interesse ad impugnare deve avere i caratteri della concretezza e della attualità, e deve, quindi, sussistere, non solo al momento della presentazione della impugnazione, ma anche in quello della decisione della medesima (vedi Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694); che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza, neppure virtuale (tra le più recenti, vedi Sez. 4, n. 45618 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pujia, Rv. 282549; Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso in Roma, lì 24 novembre 2022 Il Consigliere estensore P
Decreto Cassazione n. 48803/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris