Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29704/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26939/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t.,dom iciliata i n ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che larappresenta e difende ope legis ; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t.; -intimata– avverso la sentenza n. 165/02/2024 della Corte di giustizia tributaria di II grado dell’Umbria,pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de l 10/10/2025dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. In controversia su impugnazione di cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, e relativa ad Tremonti ambiente-Giudizio di rinvio-Onere di riproposizione-Insussistenza IRES per anno d'imposta 2013, in ordine all'emendabilità della dichiarazione dei redditi, anche oltre i termini previsti dall'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n.322/1998, in relazione ad un investimento effettuato nel 2010dalla [OSCURATO:SOCIETA], ai sensi dell’art. 6 della legge n. 388 del 2000 (cd.

Tremonti ambiente), la Commissione tributaria regionale (CTR) dell’Umbria accolse l’appello erariale contro la sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Terni, favorevole alla società contribuente.

I giudici r itenne ro in particolare che la dichiarazione dei redditi non fosse emendabile sul punto, in quanto avente valore di scelta negoziale e non di mera dichiarazione di scienza.

2. Contro tale sentenza la società propose ricorso per cassazione, che la Corte, con ordinanza n. 34712/2022 depositata in data 25/11/2022,accolse, cassando la sentenza con rinvio.

In particolare, questa Corte riconobbe che al contribuente spettasse la possibilità, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine (decadenziale) di cui all'art. 2 citato.Nel caso di specie, l'investimento in questione, effettuato nel 2010, non era stato in origine portato a deduzione della base imponibile IRES a causa del dubbio in merito alla possibilità di cumulo della deduzione fiscale con le tariffe incentivanti pro temporevigenti per gli impianti di energia alternativa.

Pertanto, la mancata immediata fruizione del beneficio fiscale nel relativo anno di imposta non poteva dirsi imputabile ad una scelta discrezionale della società contribuente, ma all'incertezza interpretativa relativa alla cumulabilità delle agevolazioni consistenti nella tariffa incentivante prevista dal conto energia (d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, art. 25, comma 10), di cui già usufruiva la società contribuente, e della detassazione degli investimenti ambientali previsti dalla c.d.

Tremonti ambientale (L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 6, commi da 13 a 19).

Tale incertezza normativa era stata risolta solo a seguito del D.M. 5 luglio 2012, il cui art. 19 aveva posto fine ad ogni dubbiocirca la possibilità di cumulare i due benefici fiscali, permettendo da quella data ai contribuenti di accedere a tale agevolazione.

3. Riassunto il giudizio da parte della società, la CTR della Umbria, ha così motivato: «prende atto del "dictum" della Cassazione e, di conseguenza, annulla in riassunzione la ricordata sentenza con contestuale reiezione dell'appello dell'Ufficio e conferma integrale della sentenza delGiudice provinciale».

4. Contro tale sentenza l ’ Agenzia delle entrate propone ricorso affidandosi ad un motivo.

La società, alcui difensore il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. in data 4/12/2024, non svolge attività difensiva.

La causa è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c. per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo , proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ladifesa erariale censura la violazionedell’art. 112 c.p.c. in una con l’art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, avendo il g iudice del rinvio pronunciato unicamente sul profilo della tardività della richiesta di beneficiare dell’agevolazione fiscale considerata e quindi omesso di pronunciar e su gli ulteriori motivi di appello originariamente sollevati dall’Agenzia delle entrate , e in particolare sui motivi attinenti a due questioni: la mancanza del requisito soggettivo per carenza del necessario carattere della «indipendenza» della società [OSCURATO:SOCIETA]. , e l’inadempimento dell’onere di provare l’an e il quantum dell’invocata agevolazione fiscale; la ricorrente precisaaltresì che sulla seconda questione, benchè non riprodotta nelle controdeduzioni depositate nel giudizio di rinvio, la Corte di giustizia doveva comunque, in base ai principi propri del giudizio di rinvio e all’art. 394 c.p.c., pronunciarsi e che non possa configurarsi alcun giudicato implicito nella decisione della sola questione preliminare della emendabilità della dichiarazione e della sua tempestività.

2. Il motivo è fondato.

2.1. La ricorrente ha debitamente riprodotto e richiamato le doglianzeulterior i contenute n el suo atto di appello nel quale, oltre a censurare l’originaria decisione di primo grado sull’emendabilità della dichiarazione e sulla sua tempestività, svolgeva, nel primo motivo, articolati rilievi in ordine al difetto di motivazione in merito a: a) insussistenza del requisito soggettivo della indipendenza della [OSCURATO:SOCIETA], requisito soggettivo previsto dal D.M. 18/ 0 9/ 19 97, per godere dell’agevolazione per investimenti ambientali, poiché «nell’anno di imposta interessato, ossia nell’anno 2010 (in quanto nell’anno 2015 le azioni e le quote sono state acquisite dalla [OSCURATO:PERSONA] al 100% come si vede dalla visura storica della [OSCURATO:SOCIETA].), due società (la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] 3i S.R.L., oggi [OSCURATO:SOCIETA].) risultano titolari di diritti su azioni della [OSCURATO:SOCIETA]. con quota del 50%ciascuna, quindi ben oltre il 25% previsto ex lege .

Ne ll’anno 2014, poi, la TERNIENERGIAS.P.A. cede le proprie quote alla [OSCURATO:SOCIETA]., quote poi vendute, a loro volta, allaAEGA [OSCURATO:PERSONA]»; b) mancata allegazione della «documentazione necessaria (fatture, scritture contabili obbligatorie) idonea a valutare la sussistenza ai fini contabili e fiscali dell’investimento asserito, il suo ammontare, la corretta contabilizzazione dei costi ad esso inerenti, ecc., nonché del rispetto dei requisiti formali e sostanziali necessari per l’applicazione della “Tremonti ambiente”» nonché assenza di adeguata perizia al riguardo.

2.2. Di tali questioni la Corte di giustizia tributaria di secondo grado non si occupa affatto, essendo la scarna motivazione incentrata unicamente sulla emendabilità della dichiarazione, come del resto esplicitamente evidenziato laddove la sentenza afferma che « La questione in causa è stata correttamente inquadrata in riferimento alla questione della emendabilità della dichiarazione dei redditi oltre i termini previsti dall'articolo 2 comma 8 bis del dpr 322/98 per investimento effettuato nel 2010».

2.3. Ciò premesso in fatto, in diritto va altresì data continuità all’orientamento maggioritario di questa Corte (e di recente ribadito da Cass. 03/05/2024, n. 12065 anche per il caso di parte rimasta contumace) secondocui la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione (Cass. 17/03/2022, n. 8773, che ammette solo una possibilità di rinuncia, anche implicita ma pur sempre in presenza di comportamenti inequivoci, e cioè atti che nessun altro significato potrebbero rivestire, se non quello di rinunciare all'impugnazione; analogamente Cass.12/02/2019, n. 4070; Cass. 19/12/2017, n. 30529).

Il che rende non rilevante che nelle controdeduzioni depositate nel giudizio di rinvio la difesa erariale avesse riproposto solo la prima delle due questioni sopra evidenziate.

2.4. Deve infine escludersi che la Corte di giustizia, nel decidere sulla emendabilità della dichiarazione e sulla tempestività della stessa, abbia implicitamente deciso anche le questioni meritali della spettanza soggettiva e oggettiva dell’agevolazione contestata, in quanto evidentemente conseguenziali in ordine logico e giuridico, e quindi in alcun modo pregiudicate dalla prima questione la cui decisione non si configura come incompatibile con la pronuncia su lle medesime, che si rivela quindi del tutto omessa.

3. Il ricorso va, alla luce di tali considerazioni,accolto; la sentenza va cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26939/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t.,dom iciliata i n ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che larappresenta e difende ope legis ; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t.; -intimata– avverso la sentenza n. 165/02/2024 della Corte di giustizia tributaria di II grado dell’Umbria,pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de l 10/10/2025dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In controversia su impugnazione di cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, e relativa ad Tremonti ambiente-Giudizio di rinvio-Onere di riproposizione-Insussistenza IRES per anno d'imposta 2013, in ordine all'emendabilità della dichiarazione dei redditi, anche oltre i termini previsti dall'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n.322/1998, in relazione ad un investimento effettuato nel 2010dalla [OSCURATO:SOCIETA], ai sensi dell’art. 6 della legge n. 388 del 2000 (cd. Tremonti ambiente), la Commissione tributaria regionale (CTR) dell’Umbria accolse l’appello erariale contro la sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Terni, favorevole alla società contribuente. I giudici r itenne ro in particolare che la dichiarazione dei redditi non fosse emendabile sul punto, in quanto avente valore di scelta negoziale e non di mera dichiarazione di scienza. 2. Contro tale sentenza la società propose ricorso per cassazione, che la Corte, con ordinanza n. 34712/2022 depositata in data 25/11/2022,accolse, cassando la sentenza con rinvio. In particolare, questa Corte riconobbe che al contribuente spettasse la possibilità, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine (decadenziale) di cui all'art. 2 citato.Nel caso di specie, l'investimento in questione, effettuato nel 2010, non era stato in origine portato a deduzione della base imponibile IRES a causa del dubbio in merito alla possibilità di cumulo della deduzione fiscale con le tariffe incentivanti pro temporevigenti per gli impianti di energia alternativa. Pertanto, la mancata immediata fruizione del beneficio fiscale nel relativo anno di imposta non poteva dirsi imputabile ad una scelta discrezionale della società contribuente, ma all'incertezza interpretativa relativa alla cumulabilità delle agevolazioni consistenti nella tariffa incentivante prevista dal conto energia (d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, art. 25, comma 10), di cui già usufruiva la società contribuente, e della detassazione degli investimenti ambientali previsti dalla c.d. Tremonti ambientale (L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 6, commi da 13 a 19). Tale incertezza normativa era stata risolta solo a seguito del D.M. 5 luglio 2012, il cui art. 19 aveva posto fine ad ogni dubbiocirca la possibilità di cumulare i due benefici fiscali, permettendo da quella data ai contribuenti di accedere a tale agevolazione. 3. Riassunto il giudizio da parte della società, la CTR della Umbria, ha così motivato: «prende atto del "dictum" della Cassazione e, di conseguenza, annulla in riassunzione la ricordata sentenza con contestuale reiezione dell'appello dell'Ufficio e conferma integrale della sentenza delGiudice provinciale». 4. Contro tale sentenza l ’ Agenzia delle entrate propone ricorso affidandosi ad un motivo. La società, alcui difensore il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. in data 4/12/2024, non svolge attività difensiva. La causa è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c. per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo , proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ladifesa erariale censura la violazionedell’art. 112 c.p.c. in una con l’art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, avendo il g iudice del rinvio pronunciato unicamente sul profilo della tardività della richiesta di beneficiare dell’agevolazione fiscale considerata e quindi omesso di pronunciar e su gli ulteriori motivi di appello originariamente sollevati dall’Agenzia delle entrate , e in particolare sui motivi attinenti a due questioni: la mancanza del requisito soggettivo per carenza del necessario carattere della «indipendenza» della società [OSCURATO:SOCIETA]. , e l’inadempimento dell’onere di provare l’an e il quantum dell’invocata agevolazione fiscale; la ricorrente precisaaltresì che sulla seconda questione, benchè non riprodotta nelle controdeduzioni depositate nel giudizio di rinvio, la Corte di giustizia doveva comunque, in base ai principi propri del giudizio di rinvio e all’art. 394 c.p.c., pronunciarsi e che non possa configurarsi alcun giudicato implicito nella decisione della sola questione preliminare della emendabilità della dichiarazione e della sua tempestività. 2. Il motivo è fondato. 2.1. La ricorrente ha debitamente riprodotto e richiamato le doglianzeulterior i contenute n el suo atto di appello nel quale, oltre a censurare l’originaria decisione di primo grado sull’emendabilità della dichiarazione e sulla sua tempestività, svolgeva, nel primo motivo, articolati rilievi in ordine al difetto di motivazione in merito a: a) insussistenza del requisito soggettivo della indipendenza della [OSCURATO:SOCIETA], requisito soggettivo previsto dal D.M. 18/ 0 9/ 19 97, per godere dell’agevolazione per investimenti ambientali, poiché «nell’anno di imposta interessato, ossia nell’anno 2010 (in quanto nell’anno 2015 le azioni e le quote sono state acquisite dalla [OSCURATO:PERSONA] al 100% come si vede dalla visura storica della [OSCURATO:SOCIETA].), due società (la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] 3i S.R.L., oggi [OSCURATO:SOCIETA].) risultano titolari di diritti su azioni della [OSCURATO:SOCIETA]. con quota del 50%ciascuna, quindi ben oltre il 25% previsto ex lege . Ne ll’anno 2014, poi, la TERNIENERGIAS.P.A. cede le proprie quote alla [OSCURATO:SOCIETA]., quote poi vendute, a loro volta, allaAEGA [OSCURATO:PERSONA]»; b) mancata allegazione della «documentazione necessaria (fatture, scritture contabili obbligatorie) idonea a valutare la sussistenza ai fini contabili e fiscali dell’investimento asserito, il suo ammontare, la corretta contabilizzazione dei costi ad esso inerenti, ecc., nonché del rispetto dei requisiti formali e sostanziali necessari per l’applicazione della “Tremonti ambiente”» nonché assenza di adeguata perizia al riguardo. 2.2. Di tali questioni la Corte di giustizia tributaria di secondo grado non si occupa affatto, essendo la scarna motivazione incentrata unicamente sulla emendabilità della dichiarazione, come del resto esplicitamente evidenziato laddove la sentenza afferma che « La questione in causa è stata correttamente inquadrata in riferimento alla questione della emendabilità della dichiarazione dei redditi oltre i termini previsti dall'articolo 2 comma 8 bis del dpr 322/98 per investimento effettuato nel 2010». 2.3. Ciò premesso in fatto, in diritto va altresì data continuità all’orientamento maggioritario di questa Corte (e di recente ribadito da Cass. 03/05/2024, n. 12065 anche per il caso di parte rimasta contumace) secondocui la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione (Cass. 17/03/2022, n. 8773, che ammette solo una possibilità di rinuncia, anche implicita ma pur sempre in presenza di comportamenti inequivoci, e cioè atti che nessun altro significato potrebbero rivestire, se non quello di rinunciare all'impugnazione; analogamente Cass.12/02/2019, n. 4070; Cass. 19/12/2017, n. 30529). Il che rende non rilevante che nelle controdeduzioni depositate nel giudizio di rinvio la difesa erariale avesse riproposto solo la prima delle due questioni sopra evidenziate. 2.4. Deve infine escludersi che la Corte di giustizia, nel decidere sulla emendabilità della dichiarazione e sulla tempestività della stessa, abbia implicitamente deciso anche le questioni meritali della spettanza soggettiva e oggettiva dell’agevolazione contestata, in quanto evidentemente conseguenziali in ordine logico e giuridico, e quindi in alcun modo pregiudicate dalla prima questione la cui decisione non si configura come incompatibile con la pronuncia su lle medesime, che si rivela quindi del tutto omessa. 3. Il ricorso va, alla luce di tali considerazioni,accolto; la sentenza va cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in
Sentenza Cassazione n. 29704/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris